CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11098/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] di Taranto della Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che, in data 23.9.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa per i fatti di cui al capo a) della rubrica e [OSCURATO:PERSONA] della rapina di cui al capo b) della rubrica riformandola invece con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che ha assolto da quest'ultima imputazione per non aver commesso il fatto; 2. ricorrono per cassazione, con i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro lamentando: 2.1 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione per manifesta carenza, contraddittorietà ed illogicità, travisamento del dato probatorio: rileva che la sentenza in esame non argomenta in merito ai motivi di gravame prospettati dalla difesa limitandosi a riportare le considerazioni già svolte dal primo giudice omettendo di operare una autonoma valutazione delle emergenze processuali; segnala, in particolare, il carattere apparente della motivazione con cui la Corte di Appello ha argomentato in merito al motivo di gravame articolato sulla configurabilità, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 393 cod. pen. alla luce del criterio distintivo tra le due ipotesi criminose consistente nella ingiustizia del profitto e nella convinzione soggettiva di agire a tutela di una pretesa non arbitraria o pretestuosa su cui la sentenza impugnata non ha svolto alcun rilievo; segnala, inoltre, la carenza di motivazione circa la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalla vittima; 2.1.2 contraddittorietà della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche: segnala come la Corte non abbia considerato la censura di inattendibilità della persona offesa "certificata" dalla intervenuta assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] ed abbia omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa tale da sminuire la portata della condotta tenuta dall'odierno ricorrente; 2.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: 2.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato: segnala, in particolare, la illogicità e contraddittorietà del ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale che per un verso ha dato rilievo al fatto che i ricorrenti avessero taciuto che la vettura non fosse intestata a loro e, successivamente, ha affermato la irrilevanza del fatto che la persona offesa sapesse, ovvero potesse facilmente immaginare, che la vettura fosse invece di proprietà del Felice; 2.2.2 erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 61 n. 7 cod. pen. e 131bis cod. pen. ed alle statuizioni civili: segnala come la Corte di Appello abbia confermato la aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. sulla considerazione del solo dato oggettivo del danno patrimoniale senza dar rilievo alla capacità economica e finanziaria della persona offesa la cui prova è rimessa alla pubblica accusa; quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., osserva che la Corte non ha considerato la condotta riparatoria pacificamente posta in essere tanto che non vi era stata costituzione di parte civile risultando perciò errata la condanna disposta sul punto nella sentenza impugnata. 3. I ricorsi sono inammissibili. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della ditta "Interservices di [OSCURATO:PERSONA] & C., sas" ed il di lei marito [OSCURATO:PERSONA], erano stati tratti a giudizio e ritenuti responsabili, nei due gradi di merito, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], del delitto di truffa aggravata in concorso per aver indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] circa la compravendita della autovettura Audi A6 e, in particolare, per avere taciuto a costui che tale veicolo sarebbe stato acquistato in Germania non già dalla Interservices ma da [OSCURATO:PERSONA] il quale ne sarebbe divenuto proprietario e, in virtù di pregressi rapporti commerciali, pure taciuti allo Stasi, avrebbe trattenuto in documenti ed impedito il trasferimento all'acquisrente il quale, dal canto suo, aveva corrisposto l'intero prezzo di Euro 35.000. [OSCURATO:PERSONA], per contro, era stato tratto a giudizio e condannato, nei due gradi di merito, per il delitto di rapina aggravata perché, in concorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (assolto in appello per non aver commesso il fatto), avrebbe minacciato ed usato violenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] impossessandosi della autovettura Audi A6. 3.1 Il ricorso proposto nell'interesse della Orsini e del Vita 3.1.1 II primo motivo è manifestamente infondato: la Corte di Appello, infatti, ha correttamente osservato che i ricorrenti avevano taciuto alla persona offesa, anche in sede della consegna dell'autovettura ed al momento di ricevere il corrispettivo pattuito all'atto della sottoscrizione del contratto, che il veicolo da essi venduto era in realtà intestato ad una terza persona, ovvero a [OSCURATO:PERSONA], a sua volta creditore nei loro confronti; con ciò, ha osservato la Corte di Appello in termini non censurabili sul piano logico, mettendo l'acquirente nella condizione di non divenire proprietario dell'auto ancorché dallo Stasi interamente pagata cosa che evidentemente costui si sarebbe ben guardato dal fare qualora fosse stato correttamente informato sulla effettiva situazione proprietaria del veicolo ed avendo così, e soltanto per questa via, potuto conseguire immediatamente ed integralmente i 35.000 Euro pari al prezzo pattuito del veicolo. Nessun dubbio, peraltro, che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981). 3.1.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Orsini e del Vita relativamente alla aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.. Va rilevato, infatti, che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, a sua volta, si è conformata al principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543, in cui la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato; conf., Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446; Sez. 4, Sentenza n. 5908 del 08/01/2013, Spada, Rv. 255101). In merito, poi, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., la Corte di Appello ha ancora una volta correttamente rilevato come essa non possa essere ritenuta sulla scorta della condotta "post delictum" e parzialmente risarcitoria anche in tal caso, dunque, in termini coerenti con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non rileva il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", atteso che la norma di cui all'art. 131bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o dei pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato (Sez. 5 - , Sentenza n. 660 del 02/12/2019 P., Rv. 278555; Sez. 3, Sentenza n. 893 del 28/06/2017. PM in proc. Gallorini, Rv. 272249). 3.2 Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] primo motivo del ricorso del Fanuli è manifestamente infondato e, in realtà, generico perché reiterativo della doglianza articolata con l'atto di appello in merito alla configurabilità del delitto di ragion fattasi cui, tuttavia, la Corte territoriale ha replicato in termini corretti in punto di diritto ribadendo come non possa ipotizzarsi il delitto di cui all'art. 393 cod. pen. laddove, come nel caso di specie, il diritto di credito vantato dall'agente sia stato fatto valere, con modalità violente o minacciose, non soltanto da chi non era affatto titolare del diritto di credito ma, per altro verso, e soprattutto, nei confronti di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio sottostante (cfr., pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta di una argomentazione in diritto assolutamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte e, da ultimo, ribadito dalle SS.UU. "Filardo" che hanno avuto modo di chiarire che il presupposto essenziale ed indispensabile del delitto di in merito alla necessaria ed esatta coincidenza oggettiva e soggettiva del credito Tanto premesso in punto di ricostruzione in fatto, rileva il collegio la correttezza, in diritto, delle considerazioni svolte dai giudici di appello che sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con i principi da ultimo ribaditi dalle SS.UU. "Filardo" (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) secondo cui "... ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)"; le stesse SS.UU. hanno inoltre conformato il costante orientamento della giurisprudenza anche di questa Sezione secondo cui non può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni "... nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967). 3.2.2 La Corte territoriale ha infine argomentato sulla richiesta difensiva di riconoscere le già ritenute circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle concorrenti attenuanti e lo ha fatto in termini non censurabili in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). 4. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in