CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 novembre 2025
Cassazione n. 14588/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 10/11/2025 della Corte d'appello di Catanzaro.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e delle difeseRITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza emessa in data10/11/2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con cuiIlluminato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano ritenuti responsabili del reato di cuiall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90 – così riqualificata l’originariaimputazione di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 - per avere coltivato di n.780 piantine di marijuana, dell’altezza di un centimetro ognuna, collocateall’interno di una serra artigianale.2. Avverso la sentenza predetta hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, a mezzo dei rispettivi difensori, articolando le seguenti ragioni didoglianza.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi.I) Vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed allavalutazione dei dati probatori.Il difensore contesta il coinvolgimento nella vicenda del proprio assistito,ponendo in evidenza che il casolare e i luoghi ove sarebbero stati avvistati gliimputati era accessibile a chiunque. La geolocalizzazione del luogo in cui è statarinvenuta la piantagione è approssimativa; all’atto del controllo gli imputati nonerano intenti a lavorare nella piantagione.II) Carenza di motivazione con riferimento al diniego delle circostanzeLa difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi di ricorso.I) Erronea applicazione della legge penale, violazione del combinato dispostodagli artt. 191 cod. proc. pen. e, quale normativa di diretta applicabilità, dalladisciplina dettata dal legislatore UE con Direttiva 680/2016, emanata dalParlamento e dal Consiglio europeo in data 27 aprile 2016, nell’interpretazioneautentica fornita nella pronuncia della Grande Camera CGUE nel caso TirolAustria c/ [OSCURATO:PERSONA] (causa C-548/21). In dettapronuncia, evidenzia la difesa, si è precisato come l'accesso ai dati conservatiall’interno di un telefono cellulare, in presenza di una sufficienza indiziariaemersa a carico del soggetto che ne abbia la disponibilità, comportando formepiù o meno gravi d’interferenza rispetto alle libertà fondamentali, possa avveniresolo previo intervento e correlato provvedimento autorizzativo dell’A.G.La difesa lamenta come l’affermazione di penale responsabilità si basi,esclusivamente, su atti inutilizzabili compiuti dalla P.G. sul telefono in uso alcoimputato [OSCURATO:PERSONA].Il riconoscimento dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato operato dalpersonale di polizia sulla scorta di un raffronto tra il soggetto intravisto nel corsodell’osservazione a distanza e quanto rilevato dagli agenti sul display del telefonoin uso al coimputato. Sul punto ha deposto l’Isp. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito diavere visto la foto di [OSCURATO:PERSONA] sul telefonino di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Giustizia ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti ladirettiva UE n. 680/2016, di decisivo rilievo nel caso che occupa, stabilendo chel’accesso ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto su cui gravinoindizi di reità, debba avvenire esclusivamente previo provvedimentoautorizzativo emesso dall’A.G. competente. Non rileverebbe al riguardo ilconsenso prestato da [OSCURATO:PERSONA] alla visione della foto contenuta nel cellulare,stante il contrasto rilevabile tra le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quelle rilasciate dal teste [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilquale ha riferito di una spontaneità nell’esibizione del cellulare da parte diBiafore. La giurisprudenza di legittimità, nell’affine campo dell'acquisizione deidati comunicativi della corrispondenza “Whatsapp” di un soggetto indiziato, harimarcato la doverosità del sequestro dello smartphone e della somministrazionedegli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza,anche quando l'acquisizione della chat sia avvenuta con il consenso di chi avevail diritto di disporne (Sez. 6 n. 1269/2025). L’inutilizzabilità del dato "indiziario"su cui è incentrata l’individuazione dell’imputato, geneticamente viziato, travolgea cascata il contenuto della deposizione del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale, apag. 7 del verbale del 5/6/2023, ha affermato che all’atto dell’appostamentoIlluminato non era stato immediatamente riconosciuto. Pertanto, l’affermazionedi responsabilità rimane unicamente affidata al risultato inutilizzabile dellavisione del telefono di [OSCURATO:PERSONA].II) Violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte incui prescrive che il dovere di motivazione del giudice debba dar conto dei risultatiprobatori acquisiti e del relativo percorso seguito ai fini della valutazione deimezzi di prova.La Corte d'appello sarebbe incorsa in un evidente vizio motivazionale,precisamente nel vizio di travisamento per omissione di uno dei dati probatoriacquisiti nel giudizio. Ha infatti tenuto in considerazione esclusivamente quantoaffermato dall’Isp. [OSCURATO:PERSONA], trascurando completamente di valutare il contenutodella deposizione dell’altro teste qualificato, Isp. [OSCURATO:PERSONA]. Questi,all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiaramente affermato come alla individuazionedell’imputato – sebbene vi fosse una pregressa conoscenza per ragioni di servizio– si sia giunti soltanto attraverso la visione del cellulare, dato inutilizzabile.La sentenza di seconde cure spende brevi cenni in ordine all'attendibilità delriconoscimento effettuato dalla P.G. operante, limitandosi a riportare sul punto lesole dichiarazioni rese dal V. Isp. [OSCURATO:PERSONA].III) Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio dimotivazione in relazione al combinato disposto dagli artt. 73, comma 5, T.U.Stup. e 25, comma 2, Cost., avendo la Corte di appello di Catanzaro - conmotivazione illogica e priva di aderenza al dato giurisprudenziale - ritenuto dinon soffermarsi sulla doglianza difensiva riguardante l'efficacia drogante dellepiantine sequestrate.Carenza di motivazione con riferimento alla sussistenza oggettiva del reato.La sentenza di appello ha omesso totalmente di confrontarsi con le doglianzesollevate nell'atto di gravame promosso nelle quali si era evidenziato l'assenza diqualsivoglia "elemento" indicatore della successiva destinazione a terzi di quantoasseritamente coltivato.IV) Vizio di motivazione, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133cod. pen., essendosi il giudice distaccato dal minimo edittale senza addurre sulpunto specifica motivazione.Vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione della leggepenale con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.3. Il P.G. presso la corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiestoche venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di BiaforeCristian; ha concluso per il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di IlluminatoDanilo.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alleconclusioni del P.G., insistendo nel richiedere l’accoglimento del ricorso.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte nelle quali hainsistito nel richiedere l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.Il primo motivo di doglianza è aspecifico.Nel ricostruire la vicenda, la Corte d’appello ha richiamato la testimonianzadegli operanti di P.G., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali ebbero ariferire di essere intervenuti in una zona isolata di Pietrafitta, dove rinvennerouna piantagione di marijuana, costituita da n. 780 piantine. All’atto del controllogli operanti videro due giovani che si trovavano nello spazio antistante uncapanno artigianale, intenti alla irrigazione ed alla coltivazione delle piantine (siveda quanto riportato a pag. 3 della sentenza, dove sono richiamate ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ebbe a riferire:”…c'era lapresenza di due ragazzi che stavano armeggiando qualcosa vicino a un capannofatto artigianalmente, tipo una serra fatta artigianalmente con un telonetrasparente, la struttura era fatta da rami, e stavano intenti uno con la zappettain mano, l’altro aveva una forbice grossa, e con una bottiglia dosava dell'acquasu queste piantine” ). Accortisi della presenza dei verbalizzanti, i giovani sidettero alla fuga. [OSCURATO:PERSONA] fu bloccato e identificato sul posto.Nel reiterare le doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, affrontate intermini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] non siconfronta con la trama argomentativa del provvedimento impugnato.In particolare insiste nel sostenere, in termini oppositivi, che i due giovaninon fossero stati visti lavorare nella piantagione, benché la Corte d’appello abbiafatto puntuale riferimento ai passaggi della testimonianza del verbalizzante dacui risulta il contrario.Le ulteriori argomentazioni difensive (mancanza di attività investigativeriguardanti la proprietà del terreno e degli attrezzi rinvenuti nel capanno, incertageolocalizzazione del luogo in cui insisteva la piantagione, carattere aperto edaccessibile a chiunque dei luoghi della coltivazione) sono state ritenute ininfluentidai giudici di merito ai fini di una diversa ricostruzione del fatto.La Corte territoriale ha logicamente sostenuto come la dimostrazione dellapenale responsabilità dell’imputato fosse ricavabile dai comportamenti osservatidagli operanti e dal successivo tentativo di fuga; la difesa, dal canto suo, nelrichiamare le ulteriori circostanze dedotte, non spiega come queste possanoincrinare la correttezza e la linearità dell’assunto dei giudici.Come più volte ribadito da questa Corte, è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, cheripropongano le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice delgravame o che risultino carenti della necessaria correlazione tra leargomentazioni illustrate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521:”In tema diricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproduconopedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta diespressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, lacorrettezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale alprovvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o indiritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono statiaccolti”; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385; Sez. 4, n. 18826del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849)2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.La Corte di merito ha negato le circostanze attenuanti generiche sostenendol’inesistenza in atti di positivi elementi di valutazione a tal fine idonei.La motivazione risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr.Sez. 4, Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489:”Il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato”).Deve aggiungersi come ulteriori elementi giustificativi circa la non spettanzadel beneficio si traggano dal passaggio motivazionale in cui la Corte di merito,nel valutare l’idoneità del trattamento sanzionatorio – che si è discostato dalminimo edittale – si sofferma sulla gravità e offensività del fatto (cfr. pag. 4 dellasentenza impugnata: “…lo scostamento dal minimo edittale si giustifica inragione dell’elevato numero di piantine messe a dimora che avrebbero condottoad una piantagione di notevole consistenza”).E’ d’uopo ricordare come, in tema di diniego della concessione dellenon imponga al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singoladeduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi dipreponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (cfr. Sez.2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549:”Al fine di ritenere oescludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prenderein esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritieneprevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchéanche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità delreato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente”).3. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue.Il primo motivo di doglianza deve essere rigettato.Dallo stesso ricorso emerge che gli operanti visionarono la foto ritraentel’imputato presente sul display del cellulare di [OSCURATO:PERSONA].Occorre subito evidenziare come si tratti d’ipotesi non assimilabile a quellaconcernente l’estrazione e l’acquisizione di dati dalla memoria del dispositivo,che richiederebbe un intervento preliminare o successivo dell’A.G.La sentenza citata dalla difesa nel ricorso a sostegno della tesi prospettata,secondo la quale sarebbe stato necessario un provvedimento di sequestro deltelefono, riguarda il diverso caso dell’acquisizione di dati archiviati nella memoriadi un telefono cellulare [Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Rv.287504, così massimata:«In tema di mezzi di prova, sono affetti dainutilizzabilità patologica i messaggi "whatsapp" acquisiti dalla polizia giudiziariamediante "screenshots" eseguiti con il consenso dell'indagato, ma in mancanzadegli avvisi delle facoltà difensive spettanti per l'apertura della corrispondenza,ivi compresa quella di rifiutare tale collaborazione, nonché del diritto di essereassistito da un difensore. (In motivazione, la Corte ha precisato chel'acquisizione di tale messaggistica con modalità non garantite non è consentitaneppure quale prova atipica)»].Quanto al consenso prestato dal coimputato alla visione della fotografiaacclusa al profilo di contatto, la stessa difesa evoca la possibilità che il displaydel telefono fosse stato spontaneamente mostrato da [OSCURATO:PERSONA] agli operanti,sostenendo come detto consenso sia comunque irrilevante.Deve osservarsi come le questioni trattate nel primo motivo di ricorso,concernenti l’inutilizzabilità del risultato della visione della fotografia d’Illuminatoe la spontaneità o meno della dazione del telefono agli operanti da parte diBiafore non fossero state devolute alla Corte territoriale nei motivi di appello.Si conosce il limite del sindacato di legittimità in questi casi: secondoconsolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono esserededotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appelloabbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla suacognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Edinvero, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod.proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso inCassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si trattidi questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni chenon sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, nonricorrenti nel caso in esame.In ogni caso, questa Corte ritiene di dare seguito all’orientamento dilegittimità in base al quale l'esame dell'apparecchio cellulare in uso all’indagato,anche a sua insaputa, rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agliorgani di polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, cometale, non è soggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria eneppure alla necessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen.,che non fa riferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen.[Sez. 6, n. 20247 del 27/03/2018, Rv. 273273 – 01, così massimata:“L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria del numero di utenza telefonicamobile attraverso l'esame, all'insaputa dell'indagato, dell'apparecchio cellulare alui in uso rientra tra gli atti urgenti e "innominati" demandati agli organi di poliziagiudiziaria, ai sensi degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen., e, come tale, non èsoggetta ad una preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria e neppure allanecessaria documentazione prevista dall'art. 357 cod. proc. pen., che non fariferimento alle attività ed operazioni di cui all'art. 348 cod. proc. pen. (Inmotivazione la Corte ha aggiunto che detta attività non è qualificabile comeperquisizione, non essendo finalizzata alla ricerca del corpo del reato o di cosepertinenti al reato, né come ispezione di cose, atteso che l'utenza non èqualificabile come traccia o altro effetto materiale del reato, né è assimilabile allaacquisizione dei dati del traffico telefonico)”; si veda pure in motivazione Sez. 2,n. 24492 del 19/04/2023].Anche volendo ritenere che l’atto della visione del cellulare dell’indagato daparte degli operanti dovesse essere preceduto dagli avvisi ex art. 356 cod. proc.pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., si verterebbe in una ipotesi di nullità diordine generale a regime intermedio, sanata dalla tardività dell’eccezione, maisollevata innanzi al primo giudice.4. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso. La difesa d’[OSCURATO:PERSONA],supportando la doglianza con l’allegazione delle testimonianze rese indibattimento dai testi qualificati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato come questisi fossero contraddetti in ordine all’avvenuto riconoscimento del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di avere visto in volto l’imputato e di avere, attraversola visione della foto del profilo di contatto esistente nel cellulare di [OSCURATO:PERSONA],accertato che si trattasse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva invece riferito di non averlo visto in volto durantel’appostamento e di avere individuato l’imputato attraverso la consultazione delcellulare di [OSCURATO:PERSONA] ed i successivi accertamenti volti alla sua identificazione.Ebbene, la Corte d’appello non ha considerato la discrasia esistente nelledichiarazioni dei due testi, avendo riportato unicamente la testimonianzadell’[OSCURATO:PERSONA] e concluso, alla luce delle dichiarazioni di questi, per lacertezza della identificazione dell’imputato.Manca in sentenza una valutazione puntuale del contenuto di entrambe letestimonianze, accompagnata dalla illustrazione delle ragioni poste a fondamentodel convincimento in ordine alla eventuale certezza dell’individuazionedell’imputato, pure alla luce delle discrasie rilevabili nelle dichiarazioni raccolte.Restano assorbiti nelle ragioni dell’annullamento i residui motivi di ricorsoproposti da [OSCURATO:PERSONA].5. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] condanna del predetto al pagamento delle spese processuali, nonché, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del13.6.2000). La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti diIlluminato [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Catanzaro. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Dichiarainammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAROSARIA [OSCURATO:PERSONA]