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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31514/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ,I.

1. Con decreto del 23 ottobre 2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento con cui, il 29 maggio 2019, il Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni e gli ha imposto il versamento di una cauzione di tremila euro.

Il giudice della prevenzione ha stimato che Tripodi sia portatore di attuale pericolosità sociale qualificata ai sensi sia dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, sia della lett. b) del medesimo articolo, perché raggiunto da indizi in ordine a vari reati ex art. 512-bis cod. pen., nonché ad altri delitti (tra i quali uno di natura associativa) aggravati dall'art. 416-bis.1. cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo di due separati atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo libello, lamenta, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto l'attualità della sua pericolosità sociale senza considerare che le condotte ascrittegli non oltrepassano il 2011 o, al più, il 2014, data di cessazione della permanenza del delitto associativo, id est epoca largamente anteriore a quella dell'accertamento.

Con il secondo, ribadisce la censura, addebitando al giudice di merito di avere espresso un giudizio fondato su mere presunzioni e di avere, invece, omesso il dovuto approfondimento motivatorio circa l'evoluzione della sua personalità a far tempo dalle indicate manifestazioni di pericolosità sociale, che avrebbe potuto essere attestata, ove accertati, dal buon comportamento carcerario, dallo svolgimento di attività lavorative in costanza di sottoposizione alla misura di prevenzione e dall'interruzione dei contatti con gli esponenti della consorteria criminale nella quale egli avrebbe militato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata sulla base degli elementi di fatto acquisito nell'ambito di un procedimento penale, localmente noto come «Gambling», nel quale ha riportato condanna, in entrambi i gradi di merito, a severa pena detentiva per il reato di associazione mafiosa, quale esponente del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nel cui seno egli rappresenta la famiglia Condello, nella quale è inserito per avere sposato la sorella di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], nipoti del boss Pasquale, e per cui conto cura anche le relazioni con gli altri gruppi criminali attivi sul territorio reggino.

Tripodi è, per quanto emerso nel menzionato procedimento, componente di spicco di altra associazione, attiva nel settore dei giochi e delle scommesse on line; la sua elevata caratura criminale gli consente, peraltro, di provvedere all'esazione dei crediti vantati dal gruppo e di rendersi autore di condotte, iscritte nella cornice di operatività delle due associazioni cui si è fatto cenno, di abusiva organizzazione di giochi e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, intestazione fittizia di beni, tutte finalizzate, in via diretta o mediata, al rinvigorimento dell'organismo associativo mafioso di appartenenza.

3. Dalla veste di partecipe assunta da Tripodi in seno alla compagine di criminalità organizzata discende l'applicazione del canone ermeneutico, sancito dal massimo consesso nomofilattico con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti nei cui confronti sussistano elementi sintomatici di una «partecipazione» al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità.

Coerente con il principio di diritto testé richiamato, e di recente ribadito da Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306, è l'affermazione della necessità, per il giudice che sia chiamato ad accertare l'attualità della pericolosità sociale di un condannato per il reato di associazione mafiosa, di parametrare la verifica, nel caso in cui sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il giudizio in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa, nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (così Sez. 2, n. 24585 3 5-k/( del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; nello stesso senso, con specifico riferimento alla rilevanza dell'evoluzione della personalità del proposto, cfr. anche Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723).

4. Nel caso di specie, la Corte di appello, muovendosi in piena coerenza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, ha, in primo luogo, tratto spunto, in vista della conferma del giudizio di attualità della pericolosità sociale, dalla natura delle accertate condotte di partecipazione, denotanti il ruolo significativo, e tutt'altro che marginale, svolto in maniera continuativa da Tripodi, in qualità di rappresentante della cosca Condello, all'interno dell'associazione coordinata da [OSCURATO:PERSONA] e, prima ancora, la posizione apicale da lui assunta nella parallela associazione ex artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen..

I giudici di merito — dato atto dell'insussistenza di sintomo alcuno dell'abbandono, o anche solo dell'allontanamento, da parte del proposto, delle logiche delinquenziali che hanno favorito l'emersione delle indicate manifestazioni di pericolosità sociale — hanno, quindi, reputato concretamente irrilevante il decorso di alcuni anni tra l'epoca delle contestazioni associative, protratta, rispettivamente, sino al 2014 ed al 2015, e l'adozione, nel maggio 2019, del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

5. A fronte di un apparato argomentativo ossequioso del dettato normativo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione ponendo l'accento su circostanze che, nondimeno, la Corte di appello ha apprezzato in termini scevri da qualsivoglia deficit razionale, che Tripodi contesta prospettando, in buona sostanza, una diversa interpretazione dei fatti rilevanti.

Sul punto, va, innanzitutto, rimarcato che, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n..159, soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10.

Tale violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione, come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere dedotto e, in ogni caso, ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal 4 )(( discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805).

In tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato non può dirsi affatto apparente e va ritenuta, dunque, sussistente e non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente.

Tanto vale, in specie, con riferimento tanto alla non definitività dell'accertamento penale — la cui attitudine probatoria è, nel caso di specie, corroborata dall'esito di entrambe le fasi di merito a cognizione piena — quanto alla considerazione, in chiave cronologica, della protrazione della militanza associativa anziché dei, più risalenti, comportamenti integranti i singoli reati-fine.

Né, va aggiunto, la coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato è sminuita dall'assenza di precise informazioni in ordine al contegno serbato da Tripodi in costanza di sottoposizione a misura cautelare detentiva ed ai contatti da lui eventualmente mantenuti con i sodali, aspetti che, rebus sic stantibus, restano, ai fini considerati, sostanzialmente neutri.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ,I. 1. Con decreto del 23 ottobre 2020 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento con cui, il 29 maggio 2019, il Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di tre anni e gli ha imposto il versamento di una cauzione di tremila euro. Il giudice della prevenzione ha stimato che Tripodi sia portatore di attuale pericolosità sociale qualificata ai sensi sia dell'art. 4, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, sia della lett. b) del medesimo articolo, perché raggiunto da indizi in ordine a vari reati ex art. 512-bis cod. pen., nonché ad altri delitti (tra i quali uno di natura associativa) aggravati dall'art. 416-bis.1. cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione a mezzo di due separati atti, sottoscritti, rispettivamente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo libello, lamenta, con unico motivo, violazione di legge per avere la Corte di appello ritenuto l'attualità della sua pericolosità sociale senza considerare che le condotte ascrittegli non oltrepassano il 2011 o, al più, il 2014, data di cessazione della permanenza del delitto associativo, id est epoca largamente anteriore a quella dell'accertamento. Con il secondo, ribadisce la censura, addebitando al giudice di merito di avere espresso un giudizio fondato su mere presunzioni e di avere, invece, omesso il dovuto approfondimento motivatorio circa l'evoluzione della sua personalità a far tempo dalle indicate manifestazioni di pericolosità sociale, che avrebbe potuto essere attestata, ove accertati, dal buon comportamento carcerario, dallo svolgimento di attività lavorative in costanza di sottoposizione alla misura di prevenzione e dall'interruzione dei contatti con gli esponenti della consorteria criminale nella quale egli avrebbe militato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto portatore di pericolosità sociale qualificata sulla base degli elementi di fatto acquisito nell'ambito di un procedimento penale, localmente noto come «Gambling», nel quale ha riportato condanna, in entrambi i gradi di merito, a severa pena detentiva per il reato di associazione mafiosa, quale esponente del gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA], nel cui seno egli rappresenta la famiglia Condello, nella quale è inserito per avere sposato la sorella di Domenico e [OSCURATO:PERSONA], nipoti del boss Pasquale, e per cui conto cura anche le relazioni con gli altri gruppi criminali attivi sul territorio reggino. Tripodi è, per quanto emerso nel menzionato procedimento, componente di spicco di altra associazione, attiva nel settore dei giochi e delle scommesse on line; la sua elevata caratura criminale gli consente, peraltro, di provvedere all'esazione dei crediti vantati dal gruppo e di rendersi autore di condotte, iscritte nella cornice di operatività delle due associazioni cui si è fatto cenno, di abusiva organizzazione di giochi e scommesse, truffa aggravata ai danni dello Stato, intestazione fittizia di beni, tutte finalizzate, in via diretta o mediata, al rinvigorimento dell'organismo associativo mafioso di appartenenza. 3. Dalla veste di partecipe assunta da Tripodi in seno alla compagine di criminalità organizzata discende l'applicazione del canone ermeneutico, sancito dal massimo consesso nomofilattico con la sentenza n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di soggetti nei cui confronti sussistano elementi sintomatici di una «partecipazione» al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Coerente con il principio di diritto testé richiamato, e di recente ribadito da Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306, è l'affermazione della necessità, per il giudice che sia chiamato ad accertare l'attualità della pericolosità sociale di un condannato per il reato di associazione mafiosa, di parametrare la verifica, nel caso in cui sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra il giudizio in sede penale e la formulazione del giudizio di prevenzione, ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa, nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (così Sez. 2, n. 24585 3 5-k/( del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; nello stesso senso, con specifico riferimento alla rilevanza dell'evoluzione della personalità del proposto, cfr. anche Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 6, n. 10248 del 11/10/2017, dep. 2018, U., Rv. 272723). 4. Nel caso di specie, la Corte di appello, muovendosi in piena coerenza con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di legittimità, ha, in primo luogo, tratto spunto, in vista della conferma del giudizio di attualità della pericolosità sociale, dalla natura delle accertate condotte di partecipazione, denotanti il ruolo significativo, e tutt'altro che marginale, svolto in maniera continuativa da Tripodi, in qualità di rappresentante della cosca Condello, all'interno dell'associazione coordinata da [OSCURATO:PERSONA] e, prima ancora, la posizione apicale da lui assunta nella parallela associazione ex artt. 416 e 416-bis.1 cod. pen.. I giudici di merito — dato atto dell'insussistenza di sintomo alcuno dell'abbandono, o anche solo dell'allontanamento, da parte del proposto, delle logiche delinquenziali che hanno favorito l'emersione delle indicate manifestazioni di pericolosità sociale — hanno, quindi, reputato concretamente irrilevante il decorso di alcuni anni tra l'epoca delle contestazioni associative, protratta, rispettivamente, sino al 2014 ed al 2015, e l'adozione, nel maggio 2019, del decreto di applicazione della misura di prevenzione. 5. A fronte di un apparato argomentativo ossequioso del dettato normativo e fedele alle emergenze istruttorie, il ricorrente denuncia l'apparenza della motivazione ponendo l'accento su circostanze che, nondimeno, la Corte di appello ha apprezzato in termini scevri da qualsivoglia deficit razionale, che Tripodi contesta prospettando, in buona sostanza, una diversa interpretazione dei fatti rilevanti. Sul punto, va, innanzitutto, rimarcato che, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n..159, soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal comma 2 del medesimo art. 10. Tale violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione, come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non può essere dedotto e, in ogni caso, ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal 4 )(( discorso giustificativo espresso dal provvedimento (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805). In tale direzione, la motivazione posta a base del provvedimento impugnato non può dirsi affatto apparente e va ritenuta, dunque, sussistente e non scalfita decisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente. Tanto vale, in specie, con riferimento tanto alla non definitività dell'accertamento penale — la cui attitudine probatoria è, nel caso di specie, corroborata dall'esito di entrambe le fasi di merito a cognizione piena — quanto alla considerazione, in chiave cronologica, della protrazione della militanza associativa anziché dei, più risalenti, comportamenti integranti i singoli reati-fine. Né, va aggiunto, la coerenza logico-argomentativa del provvedimento impugnato è sminuita dall'assenza di precise informazioni in ordine al contegno serbato da Tripodi in costanza di sottoposizione a misura cautelare detentiva ed ai contatti da lui eventualmente mantenuti con i sodali, aspetti che, rebus sic stantibus, restano, ai fini considerati, sostanzialmente neutri. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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