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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34815/2023

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igliere R.G.N.: 16427/2018 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel.

Rep.: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16427- 20 18 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO - in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Chiatamone, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premesso che: 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la “ Villa delle Querce ” s. p . a . adiva il Tribunale di Napoli.

Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L.

Napoli 1 Centro” il pagamento della somma di euro 5.313.203,89, oltre accessori, quale saldo dei corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie eseguite negli anni 2006 – 2007; in subordine, chiedeva ingiungersi il pagamento della medesima somma ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. 2.Con decreto in data 1.12.2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

Resistevala “ Vill a delle Querce ” s.p . a.

Eccepiva, peraltro, il difetto di ius postulandi de l difensore costituitosi per contodell’opponente, “essendo, lo stesso, dipendente della Regione Campania e, come tale, iscritto nell’albo speciale degli avvocati al solo fine di patrocinare le controversie relative al suddetto Ente locale” (così ricorso, pag. 2). 4.Con sentenza n. 3708/2014 il tribunale , respinta l’eccezione pregiudiziale, a fronte dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio, revocava l’ingiunzione e condannava l’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” al pagamento della minor somma di euro 2.604.024,41, oltre accessori e spese di lite.

5. Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro”.

Si costituiva la“Villa delle Querce ”.

Instava per il rigetto del gravame; esperiva appello incidentale in ordine al rigetto dell’eccezione pregiudiziale.

6. Con sentenza n. 846/2018 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravameprincipale, rigettava la domanda di pagamento esperita in prime cure dall’appellata, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e condannava la “Villa delle Querce” al pagamento dellespese del doppio grado. 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Villa delle Querce ” s. p . a . ; ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8.La r icorrente ha depositato memoria . ***** 9.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3, 4° co., r.d.l. n. 1578/1933 ed all’art. 645cod. proc. civ.

Deduceche ha errato la Corte di Napoli a respingere l’appello incidentale con cui aveva censurato il rigetto, in prime cure, dell’eccezione pregiudiziale di difetto di ius postulandiin capo al difensore dell’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” e con cui,dunque, aveva invocato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo(cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce che nella specie non è contestato che l’opposizione all’ingiunzione è stata proposta con il patrocinio di un avvocato alle dipendenze dell’avvocatura della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce altresì che la Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 22.5.2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge Regione Campania n. 1/2009,che abilitava gli avvocati alle dipendenze della Regione a rappresentare ed assistere gli enti strumentali (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce inoltre che è da escludere che l’ “A.S.L.” abbia veste di ente strumentale della Regione (cfr. ricorso, pag. 9).

Deduce infine che “nell’atto di opposizione (…) si leggeva come il provvedimento autorizzativo e la procura-speciale in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo fossero riconducibili ad atti amministrativi di provenienza del presidente della Giunta regionale della Campania” (così ricorso, pag. 10).

10. Co n il secondo motivo la ri corrente denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.

Deduce chela Corte di Napoli ha affermato in maniera del tutto immotivata che a seguito dell’entrata in vigore - successivamente alla proposizione dell’opposizione aldecreto ingiuntivo - del dec. leg. n. 35/2013 , convertito nella legge n. 93/2013, gli avvocati alle dipendenze delle avvocature regionali possono assumere il patrocinio delle “[OSCURATO:PERSONA]”senza per giunta la necessità di una preventiva convenzione (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce altresì che è da escludere che l’ “A.S.L.” abbia veste di ente dipendente dalla Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 10).

Deduce invero che l’ “A.S.L.” ha una sua distinta soggettività (cfr. ricorso, pag. 10).

11. Co n il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. in relazione all’art. 645 cod. proc. civ.

Deduce cheha errato la Corte di Napoli a ritenere che, in ogni caso, sarebbe stato da concedere all’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” termine exart. 182, 2° co., cod. proc. civ. per sanare il vizio inficiante la relativa costituzione in giudizio , sanatoria, per giunta,prodottasi, pur in appello, con effetti ex tunc , attesa la costituzione in appello dei nuovi difensori dell’ “A.S.L.”(cfr. ricorso, pag. 13).Deduce che nella specie il vizio ha importato inesistenza e non già nullità della procurae d’altronde il giudizio di primo grado si era già concluso (cfr. ricorso, pag. 14).

12. Co n il quarto motivo la ricor rente denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost. ed agli artt. 350 e 352 cod. proc. civ.; la nullità della sentenza.

Premette che la Corte di Napoli ha denegato la pretesa creditoria alla stregua del rilievo, operato ex officio, dell’inesistenza di convenzione scritta tra essa ricorrente e l’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” con riferimento alle annualità 2006 e 2007 (cfr. ricorso, pag. 14), “non essendo sufficiente per il pagamento il mero dedotto accreditamento provvisorio” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Premette che in primo grado il tribunale non aveva indicato quale questione rilevabile d’ufficio l’assenza di convenzione scritta (cfr. ricorso, pag. 16).

Indi deduce che, qualora la corte d’appello avesse indicato alle parti il profilo di nullità rilevato ex officio, ben avrebbe potuto “integrare la propria difesa con ulteriori allegazioni, anche istruttorie” (cfr. ricorso, pag. 16).

Deduce inoltre che la stessa “A.S.L.

Napoli 1 Centro” aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la remunerazione delle prestazioni sia pure in misura inferiore” (cosìricorso, pag. 17).

13. C on il quinto motivo l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; il vizio di motivazione apparente.

Deduce che la Corte di Napoli non ha esplicitato le ragioni per le quali ha, con riferimento all’anno 2006, ritenuto necessaria la stipulazione di convenzione scritta (cfr. ricorso, pag. 19).

14. Co n il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Napoli ha mostrato di porre in discussione la sussistenza dell’ “accreditamento” con riferimento agli anni 2006 - 2007 (cfr. ricorso, pag. 19).

Indi deduce che ha fornito ab origine prova della sussistenza del rapporto di accreditamento (cfr. ricorso, pag. 19). 15.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione.

Premette che la Corte di Napoli ha ritenuto che i limiti determinati dalla “capacità operativa massima” e dai tetti di spesa siano da reputarsi invalicabili (cfr. ricorso, pag. 20).

Indi deduce che ha addotto in prime e seconde cure che l’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” non ha provveduto a comunicarle i tetti di spesa (cfr. ricorso, pag. 21).

16. Con l ’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del d.l.gs. n. 502/1992.

Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che il mancato superamento dei tetti di spesa assurge a fatto costitutivo dell’azionata pretesa, sicché essa ricorrente era onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 21).

Deduce che trattasi di fatto impeditivo, ricadente nell’onere probatorio dell’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” (cfr. ricorso, pag. 23). 17.Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per assenza di motivazione.

Deduce che la Corte di Napoli non ha motivato in ordine al rigetto della domanda volta a conseguire il riconoscimento dell’azionata pretesa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 23).

18. Co n il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Premette che il Tribunale di Napoli aveva, con il primo dictum, ritenuto fuor di contestazione la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, l’esecuzione delle prestazioni per le quali è stato domandato il saldo dei compensi, l’accettazione da parte dell’ “A.S.L.” delle medesime prestazioni senza alcuna obiezione (cfr. ricorso, pag. 25).

Indi deduce che la corte d’appello, in dipendenza del giudicato interno formatosi su tali aspetti, non avrebbe potuto porre in dubbio i suindicati profili (cfr. ricorso, pag. 25).

19. Co n l’undicesimo motivo la r icorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

Premette che la Corte di Napoli l’ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado e segnatamente all’importo di euro 16.000,00 per le spese del primo grado.

Indi deduce che in dipendenza dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stato margine per la condanna dell’ “A.S.L.

Napoli 1 Centro” al pagamento delle spese di primo grado in quanto virtualmente soccombente (cfr. ricorso, pag. 26); --ritenuta opportunala trattazione in pubblica udienza in considerazione della rilevanza in diritto dei profili involti in particolare dai primi tre motivi di ricorso; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere R.G.N.: 16427/2018 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. Rep.: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere C.C.: [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16427- 20 18 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.– in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO - in persona del direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via Chiatamone, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premesso che: 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. la “ Villa delle Querce ” s. p . a . adiva il Tribunale di Napoli. Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L. Napoli 1 Centro” il pagamento della somma di euro 5.313.203,89, oltre accessori, quale saldo dei corrispettivi dovuti per prestazioni sanitarie eseguite negli anni 2006 – 2007; in subordine, chiedeva ingiungersi il pagamento della medesima somma ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. 2.Con decreto in data 1.12.2009 il tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” proponeva opposizione. Instava per la revoca dell’ingiunzione. Resistevala “ Vill a delle Querce ” s.p . a. Eccepiva, peraltro, il difetto di ius postulandi de l difensore costituitosi per contodell’opponente, “essendo, lo stesso, dipendente della Regione Campania e, come tale, iscritto nell’albo speciale degli avvocati al solo fine di patrocinare le controversie relative al suddetto Ente locale” (così ricorso, pag. 2). 4.Con sentenza n. 3708/2014 il tribunale , respinta l’eccezione pregiudiziale, a fronte dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio, revocava l’ingiunzione e condannava l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” al pagamento della minor somma di euro 2.604.024,41, oltre accessori e spese di lite. 5. Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro”. Si costituiva la“Villa delle Querce ”. Instava per il rigetto del gravame; esperiva appello incidentale in ordine al rigetto dell’eccezione pregiudiziale. 6. Con sentenza n. 846/2018 la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravameprincipale, rigettava la domanda di pagamento esperita in prime cure dall’appellata, dichiarava inammissibile l’appello incidentale e condannava la “Villa delle Querce” al pagamento dellespese del doppio grado. 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Villa delle Querce ” s. p . a . ; ne ha chiesto sulla scorta di undici motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8.La r icorrente ha depositato memoria . ***** 9.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ. in relazione all’art. 3, 4° co., r.d.l. n. 1578/1933 ed all’art. 645cod. proc. civ. Deduceche ha errato la Corte di Napoli a respingere l’appello incidentale con cui aveva censurato il rigetto, in prime cure, dell’eccezione pregiudiziale di difetto di ius postulandiin capo al difensore dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” e con cui,dunque, aveva invocato la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo(cfr. ricorso, pag. 8). Deduce che nella specie non è contestato che l’opposizione all’ingiunzione è stata proposta con il patrocinio di un avvocato alle dipendenze dell’avvocatura della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce altresì che la Corte costituzionale con la sentenza n. 91 del 22.5.2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 della legge Regione Campania n. 1/2009,che abilitava gli avvocati alle dipendenze della Regione a rappresentare ed assistere gli enti strumentali (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce inoltre che è da escludere che l’ “A.S.L.” abbia veste di ente strumentale della Regione (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce infine che “nell’atto di opposizione (…) si leggeva come il provvedimento autorizzativo e la procura-speciale in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo fossero riconducibili ad atti amministrativi di provenienza del presidente della Giunta regionale della Campania” (così ricorso, pag. 10). 10. Co n il secondo motivo la ri corrente denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. Deduce chela Corte di Napoli ha affermato in maniera del tutto immotivata che a seguito dell’entrata in vigore - successivamente alla proposizione dell’opposizione aldecreto ingiuntivo - del dec. leg. n. 35/2013 , convertito nella legge n. 93/2013, gli avvocati alle dipendenze delle avvocature regionali possono assumere il patrocinio delle “[OSCURATO:PERSONA]”senza per giunta la necessità di una preventiva convenzione (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce altresì che è da escludere che l’ “A.S.L.” abbia veste di ente dipendente dalla Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce invero che l’ “A.S.L.” ha una sua distinta soggettività (cfr. ricorso, pag. 10). 11. Co n il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 182 cod. proc. civ. in relazione all’art. 645 cod. proc. civ. Deduce cheha errato la Corte di Napoli a ritenere che, in ogni caso, sarebbe stato da concedere all’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” termine exart. 182, 2° co., cod. proc. civ. per sanare il vizio inficiante la relativa costituzione in giudizio , sanatoria, per giunta,prodottasi, pur in appello, con effetti ex tunc , attesa la costituzione in appello dei nuovi difensori dell’ “A.S.L.”(cfr. ricorso, pag. 13).Deduce che nella specie il vizio ha importato inesistenza e non già nullità della procurae d’altronde il giudizio di primo grado si era già concluso (cfr. ricorso, pag. 14). 12. Co n il quarto motivo la ricor rente denuncia l a violazione e falsa applicazione dell’art. 101, 2° co., cod. proc. civ. in relazione all’art. 111 Cost. ed agli artt. 350 e 352 cod. proc. civ.; la nullità della sentenza. Premette che la Corte di Napoli ha denegato la pretesa creditoria alla stregua del rilievo, operato ex officio, dell’inesistenza di convenzione scritta tra essa ricorrente e l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” con riferimento alle annualità 2006 e 2007 (cfr. ricorso, pag. 14), “non essendo sufficiente per il pagamento il mero dedotto accreditamento provvisorio” (così sentenza d’appello, pag. 4). Premette che in primo grado il tribunale non aveva indicato quale questione rilevabile d’ufficio l’assenza di convenzione scritta (cfr. ricorso, pag. 16). Indi deduce che, qualora la corte d’appello avesse indicato alle parti il profilo di nullità rilevato ex officio, ben avrebbe potuto “integrare la propria difesa con ulteriori allegazioni, anche istruttorie” (cfr. ricorso, pag. 16). Deduce inoltre che la stessa “A.S.L. Napoli 1 Centro” aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la remunerazione delle prestazioni sia pure in misura inferiore” (cosìricorso, pag. 17). 13. C on il quinto motivo l a ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; il vizio di motivazione apparente. Deduce che la Corte di Napoli non ha esplicitato le ragioni per le quali ha, con riferimento all’anno 2006, ritenuto necessaria la stipulazione di convenzione scritta (cfr. ricorso, pag. 19). 14. Co n il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Premette che la Corte di Napoli ha mostrato di porre in discussione la sussistenza dell’ “accreditamento” con riferimento agli anni 2006 - 2007 (cfr. ricorso, pag. 19). Indi deduce che ha fornito ab origine prova della sussistenza del rapporto di accreditamento (cfr. ricorso, pag. 19). 15.Con il settimo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione. Premette che la Corte di Napoli ha ritenuto che i limiti determinati dalla “capacità operativa massima” e dai tetti di spesa siano da reputarsi invalicabili (cfr. ricorso, pag. 20). Indi deduce che ha addotto in prime e seconde cure che l’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” non ha provveduto a comunicarle i tetti di spesa (cfr. ricorso, pag. 21). 16. Con l ’ottavo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e del d.l.gs. n. 502/1992. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che il mancato superamento dei tetti di spesa assurge a fatto costitutivo dell’azionata pretesa, sicché essa ricorrente era onerata della relativa dimostrazione (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce che trattasi di fatto impeditivo, ricadente nell’onere probatorio dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” (cfr. ricorso, pag. 23). 17.Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per assenza di motivazione. Deduce che la Corte di Napoli non ha motivato in ordine al rigetto della domanda volta a conseguire il riconoscimento dell’azionata pretesa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 23). 18. Co n il decimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Premette che il Tribunale di Napoli aveva, con il primo dictum, ritenuto fuor di contestazione la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, l’esecuzione delle prestazioni per le quali è stato domandato il saldo dei compensi, l’accettazione da parte dell’ “A.S.L.” delle medesime prestazioni senza alcuna obiezione (cfr. ricorso, pag. 25). Indi deduce che la corte d’appello, in dipendenza del giudicato interno formatosi su tali aspetti, non avrebbe potuto porre in dubbio i suindicati profili (cfr. ricorso, pag. 25). 19. Co n l’undicesimo motivo la r icorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. Premette che la Corte di Napoli l’ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado e segnatamente all’importo di euro 16.000,00 per le spese del primo grado. Indi deduce che in dipendenza dei pagamenti avvenuti nel corso del giudizio di primo grado vi sarebbe stato margine per la condanna dell’ “A.S.L. Napoli 1 Centro” al pagamento delle spese di primo grado in quanto virtualmente soccombente (cfr. ricorso, pag. 26); --ritenuta opportunala trattazione in pubblica udienza in considerazione della rilevanza in diritto dei profili involti in particolare dai primi tre motivi di ricorso; visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cass
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