CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "t-erS-entite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) D'AQUINO il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'nammissibilità udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta integralmente ai motivi di ricorso e deposita sentenza del GIP Trib. Padova n. 175/24 del 25.3.24. Ritenuto in fatto 1. D'[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20 dicembre 2023 con la quale il Tribunale di Venezia, ai sensi dell'ad, 310 cod. proc. pen., ha respinto l'appello da lui proposto avverso l'ordinanza del 13 novembre 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Padova ne aveva rigettato l'istanza di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per svolgere attività lavorativa. 2. Il ricorrente, con due motivi di impugnazione, lamenta in primo luogo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. sotto i profili dell'attualità e concretezza, non traibili soltanto dalla valutazione di gravità del reato a lui attribuito, comunque riqualificato rispetto all'originaria incolpazione di tentato omicidio, e tenuto conto del suo stato di incensuratezza, dell'assenza di pendenze a suo carico, del comportamento tenuto dopo la commissione del fatto. Si duole, in secondo luogo, della ricorrenza dei vizi medesimi in relazione alla reiezione dell'istanza di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e con riferimento all'assunta incompatibilità dell'autorizzazione ad uscire dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari con le esigenze cautelari. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.[OSCURATO:PERSONA]Aquino ha anticipato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo non è consentito dalla legge. La cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà, di cui all'art. 310 cod. proc. pen., è limitata, in ossequio al principio devolutivo, ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, pur potendosi estendere a quelli strettamente connessi e da essi dipendenti (sez. U. n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. 5, n. 30828 del 29/05/2014, Valenti, Rv. 260484, sez.5, n. 23042 del 04/04/2023, PMT in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284544). Emerge per tabulas dagli enunciati dell'ordinanza impugnata (pagg. 2 e 3) come l'attuale ricorrente abbia circoscritto le ragioni di lagnanza avverso il provvedimento di diniego del giudice per le indagini preliminari "dell' autorizzazione ad assentarsi dal domicilio coatto per svolgere attività lavorativa", unico profilo al quale avrebbero potuto essere agganciate eventuali ed ulteriori argomentazioni, non estensibili tuttavia ad una rivisitazione del quadro delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett, c) cod. proc. pen., peraltro coperte, in assenza di elementi di novità neppure prospettati nell'atto di impugnazione, dal c.d. giudicato cautelare, richiamato dall'ordinanza del Tribunale del riesame di Venezia a riguardo della decisione adottata il 31 ottobre 2023, meno di due mesi prima dell'adozione del nuovo provvedimento.2.11 secondo motivo è a sua volta generico, non consentito dalla legge in sede di legittimità e manifestamente infondato. L'ordinanza oggetto del ricorso, con proposizioni congrue ed immuni da critiche di illogicità intrinseca, nel richiamarsi alla costante giurisprudenza di questa Corte, ha ribadito che la sussistenza dell'esigenza di natura special-preventiva non ingloba esclusivamente la potenziale commissione di delitti lesivi dello stesso bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata, ma anche di delitti diversi ed espressivi della medesima indole trasgressiva, incompatibili con i riflessi dell'invocato atto autorizzi3tivo, relativo a quotidiani e ripetuti tragitti in auto, forieri di ulteriori episodi di guida pericolosa e di ineludibile interazione con altri utenti della strada, scenario scatenante la perpetrazione del reato di allarmante gravità che ha giustificato l'emissione dell'ordinanza coercitiva; ha dunque rimarcato le criticità registrate dal provvedimento genetico della misura sull'incapacità di autocontrollo e sull'imprevedibilità delle reazioni emotive del prevenuto, da ritenersi persistenti ed immutate in relazione al "troppo breve" periodo di osservazione al quale è stato sottoposto in sede cautelare. 2.1.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di arresti domiciliari - ed anche a riguardo della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di un'attività lavorativa - la valutazione da compiere ai fini della concessione della facoltà di allontanamento dal luogo di detenzione deve essere improntata a criteri di particolare rigore, tenendo conto della compatibilità dell'attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G., Rv. 279532-01; Sez. 2, n. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv. 268852-01; Sez. 2, n. 9004 dei 17/02/2015, Prago, Rv. 263237) e che non possono essere consentite attività lavorative tali da snaturare il regime della custodia domestica (Sez. 3, n. 3472 del 20/12/2012, dep, 2013, Barbullushi, Rv. 254428; Sez. 2, n. 9004 del 17/02/2015, cit.; Sez. 6, n. 12337 del 25/02/2008, Presta, Rv. 239316-01; Sez. 4, n. 45113 del 15/03/2005, Haris, Rv. 232820-01). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo dei principi di diritto richiamati, rilevando che - anche a prescindere dalle valutazioni sull'impossibilità di provvedere alle indispensabili esigenze di vita - lo spostamento giornaliero tra il luogo degli arresti domiciliari e il sito di lavoro e la modulazione dell'orario lavorativo indicato avrebbero snaturato nella sostanza la misura applicata, consentendo all'imputato, di riconosciuta pericolosità sociale, di trascorrere fuori dall'abitazione una consistente porzione della giornata a contatto c:on una indiscriminata pluralità di persone; a tanto il Tribunale ha comunque aggiunto che il prevenuto vive con il padre, titolare della pasticceria di famiglia, che ha manifestato disponibilità a prendersene cura sin dal momento della applicazione della misura degli arresti domiiciliari (pagg. 1 e 2), in una condizione familiare, pertanto, tale da escludere - in difetto di elementi di significativa valenza neutralizzante - una situazione di indigenza o di assoluta necessità di altrimenti provvedere al proprio mantenimento. Sul punto, alcuna specifica e concludente deduzione è stata svolta con \ il ricorso, che si è limitato a rivendicazioni di taglio puramente contestativo ed a sollecitare una k rilettura degli elementi di fatto a proprio favore, vietata in sede di legittimità (per tutte, sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deci