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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 41288/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura nella quale si risolve l'impugnazione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da una mera doglianzé\ in punto di fatto, meramente riproduttiva di un profilo ( l'asserita resistenza passiva nella quali si sarebbe concretata la condotta ascritta all'imputato) già adeguatamente vagliato e disatteso con indicazioni fattuali e conseguenti argomentazioni giuridiche immuni a censure prospetta bili in questa sede ( al punto

4.1. della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ben-; -t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto la censura nella quale si risolve l'impugnazione non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da una mera doglianzé\ in punto di fatto, meramente riproduttiva di un profilo ( l'asserita resistenza passiva nella quali si sarebbe concretata la condotta ascritta all'imputato) già adeguatamente vagliato e disatteso con indicazioni fattuali e conseguenti argomentazioni giuridiche immuni a censure prospetta bili in questa sede ( al punto 4.1. della sentenza viene messo in risalto che l'imputato, al fine di divincolarsi dalla presa dell'operante,che lo tratteneva, ebbe a spingere quest'ultimo con forza, facendolo cadere per terra) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Ben-; -t
Sentenza Cassazione n. 41288/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris