Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 1969

Cassazione n. 16848/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1969 avverso l'ordinanza del 26/03/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] i Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di CAz i -~ UGenoval rigettava l'istanza di semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo operante la preclusione normativa prevista dall'art. 58 quater, commi 2 e 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354, essendo intervenuta, in data 27 gennaio 2021, la revoca del provvedimento di concessione della semilibertà, già concessa con ordinanza del 31 ottobre 2018.

Ritenuto che la difesa, con unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 58 quater, L. 26 luglio 1975, n. 354, 666 e 678 c.p.p., invocando in questa sede l'invalidità genetica dell'ordinanza di revoca della semilibertà precedentemente concessa, in virtù della sopravvenienza di nuove prove ed, in particolare, degli accertamenti tecnici informatici svolti dal consulente di parte dopo la scadenza del termine di impugnazione del provvedimento revocatorio che dimostrerebbero l'originaria insussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della misura; ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che l'art. 58 quater, commi 2 e 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354, vieta la concessione di una nuova misura alternativa nel triennio successivo alla intervenuta revoca del beneficio precedentemente accordato e che il ricorrente avrebbe dovuto eccepire l'insussistenza delle condizioni poste a fondamento del provvedimento revocatorio in sede di impugnazione dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/02/1969 avverso l'ordinanza del 26/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] i Considerato che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di CAz i -~ UGenoval rigettava l'istanza di semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo operante la preclusione normativa prevista dall'art. 58 quater, commi 2 e 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354, essendo intervenuta, in data 27 gennaio 2021, la revoca del provvedimento di concessione della semilibertà, già concessa con ordinanza del 31 ottobre 2018. Ritenuto che la difesa, con unico motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., 58 quater, L. 26 luglio 1975, n. 354, 666 e 678 c.p.p., invocando in questa sede l'invalidità genetica dell'ordinanza di revoca della semilibertà precedentemente concessa, in virtù della sopravvenienza di nuove prove ed, in particolare, degli accertamenti tecnici informatici svolti dal consulente di parte dopo la scadenza del termine di impugnazione del provvedimento revocatorio che dimostrerebbero l'originaria insussistenza dei presupposti legittimanti la revoca della misura; ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità atteso che l'art. 58 quater, commi 2 e 3, della L. 26 luglio 1975, n. 354, vieta la concessione di una nuova misura alternativa nel triennio successivo alla intervenuta revoca del beneficio precedentemente accordato e che il ricorrente avrebbe dovuto eccepire l'insussistenza delle condizioni poste a fondamento del provvedimento revocatorio in sede di impugnazione dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris