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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 dicembre 1976

Cassazione n. 07300/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/12/1976 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Messina ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in regime di arresti domiciliari dal 30 settembre 2014 al 5 febbraio 2015 in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestate due distinte fattispecie di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223 R.D. n. 267/1942 (capi C e D).

Con sentenza del 27 aprile 2021, il Tribunale di Messina lo aveva assolto per il reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto e lo aveva condannato in ordine al reato di cui al capo D) alla pena di mesi tre di reclusione.

La Corte di appello, con sentenza del 23 settembre 2022 divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023, lo aveva assolto anche in ordine al reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.

La Corte della riparazione ha accolto la domanda, liquidando la somma complessiva di euro 30.000,00, così calcolata: euro 15.92, 48 euro per il periodo di privazione della libertà personale (117,91 euro per 128 giorni di detenzione agli arresti domiciliari) e la somma rimanente a titolo di indennizzo per i danni conseguenti alla sospensione dall'albo professionale e al mancato esercizio della professione fino al 19 aprile 2016 e per il danno all'immagine conseguente 9 diffusione della notizia della sottoposizione a misura cautelare e della sospensione dall'esercizio della professione su diverse testate giornalistiche on line e cartacee.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando sei motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla liquidazione dell'indennizzo in maniera forfettaria.

La Corte avrebbe determinato l'indennizzo senza tenere conto dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti e dettagliatamente docùmentati nell'istanza, 'ovvero del danno professionale conseguente alla sospensione dall'albo con impossibilità di esercitare la professione per diciotto mesi, del danno da perdite economiche derivanti dal mancato utilizzo delle certificazioni SOA quantificato tra 72.600, 00 euro e 98.700,00 euro, del danno all'immagine e del danno morale aggravato dalla incensuratezza del soggetto e dalla consapevolezza dell'innocenza.

Il difensore rileva che la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. è legittima solo in assenza di prova puntuale del danno; ove invece, come nel caso di specie/' vi sia allegazione e prova specifica, la liquidazione deve essere parametrata alle voci di danno documentate e con riferimento al danno non patrimoniale deve essere conforme alle tabelle milanesi.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 314 cod. proc. pen. e dei principi di proporzionalità ed equità nella liquidazione dell'indennizzo e di integrale riparazione.

Pur avendo l'istituto in v LI et-t) esame natura indennitaria e non risarcitoria , è finalizzato ad un ristoro integrale dei pregiudizi subiti dal soggetto giustamente detenuto.

Nel caso di specie la Corte ha sì riconosciuto l'esistenza dei danni specifici, ma ha liquidato una somma inadeguata rispetto all'entità del pregiudizio subito e documentato.

2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. t . 315v e dei" —principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.

La quantificazione operata dalla Corte, oltre a non tenere conto de! danni documentati, è significativamente inferiore agli standard applicati dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi.

2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen.

La Corte ha illegittimamente disposto la compensazione integrale delle spese processuali, senza spiegare quali fossero i motivi sottesi a tale decisione e senza verificare la sussistenza dei presupposti normativi in forza dei quali la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti o di assoluta incertezza che presenti analoga gravità ed eccezionalità.

Nel caso di specie nessuno di tali presupposti sussisteva.

2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 13 Cedu in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8; la violazione dell'art. 9 par. 5del Patto Internazionale sui diritti civili e politici; la violazione dell'art. 13 Cost.; la mancata applicazione dei principi internazionali sui diritti umani nella liquidazione dell'indennizzo.

Il diritto alla riparazione trova il suo fondamento nell'art. 13 della Costituzione che proclama l'inviolabilità della libertà personale, oltre che nelle altre norme internazionali indicate.

Tale complesso normativo prevede che la liquidazione debba essere adeguata e pròporzionata alla violazione subita.

2.6. Con il sesto motivo, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nella parte in cui, come interpretati dalla Corte di appello di Messina, non garantiscono una adeguata riparazione per la violazione del diritto alla libertà personale, in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 Cost. e con le norme internazionali sui diritti umani ratificati dall'Italia.

La questione è rilevante, in quanto il suo accoglimento comporterebbe l'annullamento della ordinanza impugnata, e non è manifestamente infondata.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato quanto al primo, al secondo, al terzo e al quinto motivo, tutti attinenti alla quantificazione dell'indennizzo, con le precisazioni che si diranno.

L'accoglimento di tali motivi determina l'assorbimento di quello relativo alla liquidazione delle spese, oltre che la irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata. 2.La Corte della riparazione ha accolto la domanda, liquidando la somma complessiva di euro 30.000,00, calcolata, come detto, nel modo seguente: euro 15.92, 48 euro per il periodo di privazione della libertà personale (117,91 euro per 128 giorni di detenzione agli arresti domiciliari) e la somma rimanente a titolo di indennizzo per i danni conseguenti alla sospensione dall'albo professionale e al mancato esercizio della professione 4.4 fino al 19 aprile 2016 e per il danno all'immagine conseguente Ptí) diffusione della notizia della sottoposizione a misura cautelare e della sospensione dall'esercizio della professione su diverse testate giornalistiche on line e cartacee.

La Corte si è limitata ad indicare la somma ulteriore, senza fare alcun cenno ai criteri utilizzati per addivenire a tale quantificazione. 3.Le censure formulate dal ricorrente colgono nel segno con riferimento al mancato assolvimento da parte della Corte della riparazione dell'obbligo di motivazione, sussistente anche con riferimento alla determinazione dell'indennizzo in via equitativa nei termini che si diranno. 4.L'art. 315 cod. proc. pen., relativo alkprocedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell'indennizzo, si limita a stabilire che l'entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna.

La natura indennitaria della riparazione esclude che essa assicuri il totale ripristino della situazione giuridica lesa, che, peraltro, è ontologicamente impossibile, stante la natura non patrimoniale della libertà personale.

Tale impostazione ha comportato la previsione di un tetto massimo, fissato nell'art. 315, comma 2, c.p.p., originariamente pari a £100.000.000 e successivamente innalzato, in virtù dell'art. 15 della legge n. 479 del 1999, a £1.000.000.000, corrispondente attualmente ad euro 516.456,90.

I principi fondamentali, cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.

U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.

La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita.

L'importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile (euro 516.456,90), per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta, sulla base evidentemente delle allegazioni effettuate dal soggetto istante nel giudizio di riparazione.

La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in manierà soddisfacente (ex • multis, Sez. 4 n. •32891 del 10/11/2020, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, Rv. 258833).

Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez. 4 n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237.).

L'effetto lesivo maggiore può essere rappresentato dal danno alla salute, anche sub specie di salute psichica (Sez. 3, n. 15665 del 10/03/2011, Rv. 250004 secondo cui "in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest'ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico"); dal danno economico determinato dalla perdita dell'attività lavorativa e dalla difficoltà di reinserimento (Sez. 4 n. 131 del 28/01/1993, Rv. 193382); dal danno creato dal clamore mediatico (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510; Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Rv. 284496 secondo cui "ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita").

Peraltro, sul versante opposto, la riduzione della entità dell'indennizzo come risultante dal calcolo aritmetico può essere conseguente al riconoscimento della condotta colposa lieve (Sez. 4 n. 51343 del 09/10/2018,Rv. 274006;Sez. 4,n. 21575 del 29/01/20 14, Rv. 259212). 5.Stante la ontologica differenza fra riparazione e risarcimento erra il ricorrente quando lamenta che la Corte di appello abbia proceduto in via equitativa alla liquidazione dello specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta e non abbia a tal fine applicato le tabelle del Tribunale di Milano.

Vero è piuttosto che è lo stesso art. 314 cod. proc. pen, a prevedere che la riparazione debba essere equa, in tal modo legittimando il ricorso all'equità quale criterio di liquidazione del pregiudizio.

In tale senso 'da ultimo si è ribadito che la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all'applicazione delle citate tabelle (Sez. 4 n. 40721 del 17/10/2024, Rv. 286997 - 01).6.

Tuttavia, la legittimità del ricorso alla equità quale criterio di liquidazione del danno non esonera, comunque, il giudice dal dare conto dei criteri seguiti nella individuazione della somma.

Si è sostenuto in dottrina, in tale senso, che l'equità esclude l'applicazione rigida di formali parametri legali ma non necessariamente è antitetica rispetto ai principi ad essi sottesi, che, al contrario, necessariamente ingloba, laddove essi riflettano i valori di adeguatezza, ragionevolezza, equilibrato bilanciamento di • interessi, 411111.- .n a cui sono strumentali sia la legge sia l'equità.

La quantificazione dell'indennizzo, in altri termini, non può essere frutto di valutazioni arbitrarie, ma esige pur sempre la corrispondenza del risultato e dei parametri utilizzati ai criteri di ragionevolezza.

In tale senso secondo il consolidato orientamento della giurisrpudenza, il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità, che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513; Sez. 4 n. 18361 del 11/01/2019, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Rv 246424).

L'onere della motivazione da parte del giudice della riparazione delle ragioni poste a fondamento del danno liquidato in misura diversa e maggiore rispetto a quella risultante dal mero calcolo aritmetico, è strettamente collegato all'onere incombente sul richiedente la riparazione di fornire idonea documentazione atta a suffragare l'entità dei danni: tanto più puntuale è l'indicazione da parte del soggetto istante dei danni subiti e precisa l'allegazione di documenti che valgano a riscontrare i danni nel loro ammontare, tanto più la Corte è tenuta ad una rigorosa disamina di tali allegazioni e a dare compiuta giustificazione delle determinazioni assunte.

7. Nel caso in esame, come detto, la Corte della riparazione ha dato atto che il richiedente aveva provato e documentato "ulteriori e specifici nocumenti" che valevano a giustificare un più consistente indennizzo.

Tuttavia, dopo che nell'istanza di riparazione il richiedente aveva richiesto un indennizzo corrispondente al limite massimo indicato nell'art. 315 Cod. proc. pen. lamentando, oltre che i danni all'immagine conseguenti allo strepitus fori, proporzionali alla notorietà della sua figura professionale anche in ambiente universitario, anche la impossibilità di svolgere attività lavorativa per 18 mesi in ragione della sospensione dall'albo professionale perdite economiche documentate (stimate in un range tra 72.600,00 euro e 98.070,00 euro), la Corte ha quantificato la somma ulteriore rispetto a quella risultante dal mero calcolo aritmetico in maniera immotivata, ovvero senza prendere in considerazione le allegazioni difensive.8.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'indennizzo, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla deter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 10/12/1976 avverso l'ordinanza del 31/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Messina ha accolto la richiesta di riparazione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita in regime di arresti domiciliari dal 30 settembre 2014 al 5 febbraio 2015 in un procedimento penale, nel quale gli erano stati contestate due distinte fattispecie di reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 e 223 R.D. n. 267/1942 (capi C e D). Con sentenza del 27 aprile 2021, il Tribunale di Messina lo aveva assolto per il reato di cui al capo C) per non aver commesso il fatto e lo aveva condannato in ordine al reato di cui al capo D) alla pena di mesi tre di reclusione. La Corte di appello, con sentenza del 23 settembre 2022 divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2023, lo aveva assolto anche in ordine al reato di cui al capo D) perché il fatto non sussiste. La Corte della riparazione ha accolto la domanda, liquidando la somma complessiva di euro 30.000,00, così calcolata: euro 15.92, 48 euro per il periodo di privazione della libertà personale (117,91 euro per 128 giorni di detenzione agli arresti domiciliari) e la somma rimanente a titolo di indennizzo per i danni conseguenti alla sospensione dall'albo professionale e al mancato esercizio della professione fino al 19 aprile 2016 e per il danno all'immagine conseguente 9 diffusione della notizia della sottoposizione a misura cautelare e della sospensione dall'esercizio della professione su diverse testate giornalistiche on line e cartacee. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, formulando sei motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla liquidazione dell'indennizzo in maniera forfettaria. La Corte avrebbe determinato l'indennizzo senza tenere conto dei danni patrimoniali e non patrimoniali effettivamente subiti e dettagliatamente docùmentati nell'istanza, 'ovvero del danno professionale conseguente alla sospensione dall'albo con impossibilità di esercitare la professione per diciotto mesi, del danno da perdite economiche derivanti dal mancato utilizzo delle certificazioni SOA quantificato tra 72.600, 00 euro e 98.700,00 euro, del danno all'immagine e del danno morale aggravato dalla incensuratezza del soggetto e dalla consapevolezza dell'innocenza. Il difensore rileva che la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. è legittima solo in assenza di prova puntuale del danno; ove invece, come nel caso di specie/' vi sia allegazione e prova specifica, la liquidazione deve essere parametrata alle voci di danno documentate e con riferimento al danno non patrimoniale deve essere conforme alle tabelle milanesi. 2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 314 cod. proc. pen. e dei principi di proporzionalità ed equità nella liquidazione dell'indennizzo e di integrale riparazione. Pur avendo l'istituto in v LI et-t) esame natura indennitaria e non risarcitoria , è finalizzato ad un ristoro integrale dei pregiudizi subiti dal soggetto giustamente detenuto. Nel caso di specie la Corte ha sì riconosciuto l'esistenza dei danni specifici, ma ha liquidato una somma inadeguata rispetto all'entità del pregiudizio subito e documentato. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. t . 315v e dei" —principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. La quantificazione operata dalla Corte, oltre a non tenere conto de! danni documentati, è significativamente inferiore agli standard applicati dalla giurisprudenza di legittimità in casi analoghi. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen. La Corte ha illegittimamente disposto la compensazione integrale delle spese processuali, senza spiegare quali fossero i motivi sottesi a tale decisione e senza verificare la sussistenza dei presupposti normativi in forza dei quali la compensazione può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche nell'ipotesi di assoluta novità della questione trattata, di mutamento giurisprudenziale sulle questioni dirimenti o di assoluta incertezza che presenti analoga gravità ed eccezionalità. Nel caso di specie nessuno di tali presupposti sussisteva. 2.5. Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione dell'art. 13 Cedu in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 8; la violazione dell'art. 9 par. 5del Patto Internazionale sui diritti civili e politici; la violazione dell'art. 13 Cost.; la mancata applicazione dei principi internazionali sui diritti umani nella liquidazione dell'indennizzo. Il diritto alla riparazione trova il suo fondamento nell'art. 13 della Costituzione che proclama l'inviolabilità della libertà personale, oltre che nelle altre norme internazionali indicate. Tale complesso normativo prevede che la liquidazione debba essere adeguata e pròporzionata alla violazione subita. 2.6. Con il sesto motivo, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nella parte in cui, come interpretati dalla Corte di appello di Messina, non garantiscono una adeguata riparazione per la violazione del diritto alla libertà personale, in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24 e 111 Cost. e con le norme internazionali sui diritti umani ratificati dall'Italia. La questione è rilevante, in quanto il suo accoglimento comporterebbe l'annullamento della ordinanza impugnata, e non è manifestamente infondata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto al primo, al secondo, al terzo e al quinto motivo, tutti attinenti alla quantificazione dell'indennizzo, con le precisazioni che si diranno. L'accoglimento di tali motivi determina l'assorbimento di quello relativo alla liquidazione delle spese, oltre che la irrilevanza della questione di costituzionalità prospettata. 2.La Corte della riparazione ha accolto la domanda, liquidando la somma complessiva di euro 30.000,00, calcolata, come detto, nel modo seguente: euro 15.92, 48 euro per il periodo di privazione della libertà personale (117,91 euro per 128 giorni di detenzione agli arresti domiciliari) e la somma rimanente a titolo di indennizzo per i danni conseguenti alla sospensione dall'albo professionale e al mancato esercizio della professione 4.4 fino al 19 aprile 2016 e per il danno all'immagine conseguente Ptí) diffusione della notizia della sottoposizione a misura cautelare e della sospensione dall'esercizio della professione su diverse testate giornalistiche on line e cartacee. La Corte si è limitata ad indicare la somma ulteriore, senza fare alcun cenno ai criteri utilizzati per addivenire a tale quantificazione. 3.Le censure formulate dal ricorrente colgono nel segno con riferimento al mancato assolvimento da parte della Corte della riparazione dell'obbligo di motivazione, sussistente anche con riferimento alla determinazione dell'indennizzo in via equitativa nei termini che si diranno. 4.L'art. 315 cod. proc. pen., relativo alkprocedimento per la riparazione, a proposito della determinazione dell'indennizzo, si limita a stabilire che l'entità della riparazione non può, comunque, eccedere la somma di euro 516.456, 90 e a richiamare, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss cod. proc. pen. e, dunque, anche la previsione per cui la riparazione deve essere commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena (ovvero della privazione della libertà personale) e alle conseguenze personali e famigliari derivanti dalla condanna. La natura indennitaria della riparazione esclude che essa assicuri il totale ripristino della situazione giuridica lesa, che, peraltro, è ontologicamente impossibile, stante la natura non patrimoniale della libertà personale. Tale impostazione ha comportato la previsione di un tetto massimo, fissato nell'art. 315, comma 2, c.p.p., originariamente pari a £100.000.000 e successivamente innalzato, in virtù dell'art. 15 della legge n. 479 del 1999, a £1.000.000.000, corrispondente attualmente ad euro 516.456,90. I principi fondamentali, cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta, sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez. U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita. L'importo così ottenuto deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile (euro 516.456,90), per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta, sulla base evidentemente delle allegazioni effettuate dal soggetto istante nel giudizio di riparazione. La giurisprudenza ha, indi, chiarito che i giudici, nella liquidazione della riparazione, possono fare ricorso al criterio equitativo, in luogo di quello aritmetico, nei casi in cui la perdita della libertà abbia avuto effetti devastanti e le conseguenze famigliari e personali abbiano assunto rilievo preponderante rispetto alla durata della custodia cautelare, con danni che il criterio aritmetico non si presta a indennizzare in manierà soddisfacente (ex • multis, Sez. 4 n. •32891 del 10/11/2020, Rv. 280072; Sez 4 n. 18361 del 11/01/2019, Rv. 276259; Sez 4 n. 3912 del 5/12/2013, dep. 2014, Rv. 258833). Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero valorizzando lo specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta, purché dia conto in maniera puntuale e corretta dei parametri di riferimento e degli elementi da cui emerga un effetto lesivo maggiore, rispetto alle ricorrenti e fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà (Sez. 4 n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237.). L'effetto lesivo maggiore può essere rappresentato dal danno alla salute, anche sub specie di salute psichica (Sez. 3, n. 15665 del 10/03/2011, Rv. 250004 secondo cui "in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest'ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico"); dal danno economico determinato dalla perdita dell'attività lavorativa e dalla difficoltà di reinserimento (Sez. 4 n. 131 del 28/01/1993, Rv. 193382); dal danno creato dal clamore mediatico (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510; Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, Rv. 284496 secondo cui "ai fini della configurabilità dello strepitus fori di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita"). Peraltro, sul versante opposto, la riduzione della entità dell'indennizzo come risultante dal calcolo aritmetico può essere conseguente al riconoscimento della condotta colposa lieve (Sez. 4 n. 51343 del 09/10/2018,Rv. 274006;Sez. 4,n. 21575 del 29/01/20 14, Rv. 259212). 5.Stante la ontologica differenza fra riparazione e risarcimento erra il ricorrente quando lamenta che la Corte di appello abbia proceduto in via equitativa alla liquidazione dello specifico pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta e non abbia a tal fine applicato le tabelle del Tribunale di Milano. Vero è piuttosto che è lo stesso art. 314 cod. proc. pen, a prevedere che la riparazione debba essere equa, in tal modo legittimando il ricorso all'equità quale criterio di liquidazione del pregiudizio. In tale senso 'da ultimo si è ribadito che la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all'applicazione delle citate tabelle (Sez. 4 n. 40721 del 17/10/2024, Rv. 286997 - 01).6. Tuttavia, la legittimità del ricorso alla equità quale criterio di liquidazione del danno non esonera, comunque, il giudice dal dare conto dei criteri seguiti nella individuazione della somma. Si è sostenuto in dottrina, in tale senso, che l'equità esclude l'applicazione rigida di formali parametri legali ma non necessariamente è antitetica rispetto ai principi ad essi sottesi, che, al contrario, necessariamente ingloba, laddove essi riflettano i valori di adeguatezza, ragionevolezza, equilibrato bilanciamento di • interessi, 411111.- .n a cui sono strumentali sia la legge sia l'equità. La quantificazione dell'indennizzo, in altri termini, non può essere frutto di valutazioni arbitrarie, ma esige pur sempre la corrispondenza del risultato e dei parametri utilizzati ai criteri di ragionevolezza. In tale senso secondo il consolidato orientamento della giurisrpudenza, il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al giudice di legittimità, che può verificare solo se il giudice abbia logicamente motivato il suo convincimento ed abbia utilizzato criteri non manifestamente arbitrari (Sez. 4 n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513; Sez. 4 n. 18361 del 11/01/2019, Rv 276259; Sez 4 n. 10690 del 25/02/2010, Rv 246424). L'onere della motivazione da parte del giudice della riparazione delle ragioni poste a fondamento del danno liquidato in misura diversa e maggiore rispetto a quella risultante dal mero calcolo aritmetico, è strettamente collegato all'onere incombente sul richiedente la riparazione di fornire idonea documentazione atta a suffragare l'entità dei danni: tanto più puntuale è l'indicazione da parte del soggetto istante dei danni subiti e precisa l'allegazione di documenti che valgano a riscontrare i danni nel loro ammontare, tanto più la Corte è tenuta ad una rigorosa disamina di tali allegazioni e a dare compiuta giustificazione delle determinazioni assunte. 7. Nel caso in esame, come detto, la Corte della riparazione ha dato atto che il richiedente aveva provato e documentato "ulteriori e specifici nocumenti" che valevano a giustificare un più consistente indennizzo. Tuttavia, dopo che nell'istanza di riparazione il richiedente aveva richiesto un indennizzo corrispondente al limite massimo indicato nell'art. 315 Cod. proc. pen. lamentando, oltre che i danni all'immagine conseguenti allo strepitus fori, proporzionali alla notorietà della sua figura professionale anche in ambiente universitario, anche la impossibilità di svolgere attività lavorativa per 18 mesi in ragione della sospensione dall'albo professionale perdite economiche documentate (stimate in un range tra 72.600,00 euro e 98.070,00 euro), la Corte ha quantificato la somma ulteriore rispetto a quella risultante dal mero calcolo aritmetico in maniera immotivata, ovvero senza prendere in considerazione le allegazioni difensive.8.Ne consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'indennizzo, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla deter
Sentenza Cassazione n. 07300/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris