CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10102/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al reato ex art. 81 cpv. c.p. 2 del D.L. 463/83 è inammissibile atteso che non si tiene conto dell'ampia motivazione con cui si è spiegata la deliberata scelta del ricorrente di omettere i versamenti optando piuttosto per il pagamento di stipendi e di spese e della assenza di prescrizioni impositive dell'asserito ruolo sostitutivo dell'INPS nel riscuotere crediti e si insiste piuttosto per una unilaterale rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18.10.2