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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17714/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, procedendo ai sensi dell'articolo 30 del Codice antimafia (che regola la confisca di prevenzione di beni "già" vincolati nell'ambito di un procedimento penale) confermava la confisca dei beni della Carrieri, ritenendo che (a) la stessa fosse inquadrabile come persona pericolosa ai sensi dell'articolo 1 lettera b) D.Igs n. 159 del 2011, (b) che i beni in questione (gioielli rinvenuti presso la abitazione della ricorrente e presso la cantina della madre) fossero sproporzionati alle sue capacità reddituali.

Il vincolo colpiva beni già confiscati nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (non impugnata), in cui la Carrieri era imputata dei reati di cui agli articoli 416, 648 e 648 bis cod. pen. con provvedimento passato in giudicato.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della proposta che deduceva:

2.1. Vizio di motivazione: si deduceva che vi era contraddizione nel percorso motivazionale della sentenza impugnata in quanto si affermava che era avvenuta una confisca in sede penale che in realtà non sarebbe stata disposta (ci si riferiva alla posizione della Piazza, coimputata della Carrieri nel procedimento penale relativo ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 416 cod. pen., deceduta e destinataria di una sentenza di non luogo a procedere).

2.2. Vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe illogicamente dedotto la provenienza illecita dei beni dal luogo (cantina) nel quale gli stessi erano custoditi e non sarebbe stata provata la capacità reddituale della Piazza, madre della ricorrente.

Inoltre non sarebbe stato considerato che, in sede penale, era stato accertato che alcuni dei beni oggetto di vincolo erano di provenienza lecita.

Si deduceva infine che sarebbe stato illegittimamente invertito l'onere della prova relativa alla provenienza lecita dei beni che incombe sul giudice e non sul proposto.

Si deduceva che il vincolo di parentela della Carrieri con la Piazza non era elemento sufficiente per ritenere che i beni vincolati fossero di provenienza illecita [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi non consentiti. 1.1.11 collegio ribadisce che nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01).

La legittimità della limitazione è stata ribadita dalle Sezioni unite (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repací e altri, Rv. 260246) ed è stata confermata anche dal Giudice delle leggi: la Corte costituzionale, infatti, decidendo in ordine alla ammissibilità della eccezione che poneva in dubbio la legittimità della restrizione del sindacato di legittimità in materia di prevenzione reale, ha chiarito che «le peculiarità del procedimento di prevenzione devono [...] essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, "comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo" e, dall'altro, "a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso" (sentenza n. 335 del 1996)» (sentenza n. 21 del 2012).

Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie dì pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce "presupposto ineludibile", e, una volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione.

Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106).

1.2. Nel caso in esame la ricorrente non indicava alcuna violazione di legge dolendosi solo di ipotetiche contraddizioni e carenze del percorso motivazionale posto a sostegno del vincolo.

Contrariamente a quanto dedotto: (a) i beni oggetto del vincolo risultavano vincolati nel procedimento di cognizione con sentenze definitive (patteggiamento relativo alla posizione del Laforè e della Carrieri e confisca parziale disposta il 24 luglio 2018 dal giudice dell'esecuzione con provvedimento non impugnato); (b) non si rileva alcun esiziale travisamento idoneo a ridondare in violazione di legge, dato che la Corte di appello offriva una motivazione puntuale ed esaustiva in ordine a tutti gli elementi posti alla base della confisca di prevenzione e, segnatamente, in ordine alla sproporzione tra i beni vincolati rispetto alle attività lecite emerse e la assenza di elementi capaci di abbattere la capacitò dimostrativa degli indizi raccolti in ordine alla loro illecita provenienza (tra i quali si annovera anche il luogo del ritrovamento dei preziosi). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, procedendo ai sensi dell'articolo 30 del Codice antimafia (che regola la confisca di prevenzione di beni "già" vincolati nell'ambito di un procedimento penale) confermava la confisca dei beni della Carrieri, ritenendo che (a) la stessa fosse inquadrabile come persona pericolosa ai sensi dell'articolo 1 lettera b) D.Igs n. 159 del 2011, (b) che i beni in questione (gioielli rinvenuti presso la abitazione della ricorrente e presso la cantina della madre) fossero sproporzionati alle sue capacità reddituali. Il vincolo colpiva beni già confiscati nell'ambito del procedimento penale, conclusosi con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (non impugnata), in cui la Carrieri era imputata dei reati di cui agli articoli 416, 648 e 648 bis cod. pen. con provvedimento passato in giudicato. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della proposta che deduceva: 2.1. Vizio di motivazione: si deduceva che vi era contraddizione nel percorso motivazionale della sentenza impugnata in quanto si affermava che era avvenuta una confisca in sede penale che in realtà non sarebbe stata disposta (ci si riferiva alla posizione della Piazza, coimputata della Carrieri nel procedimento penale relativo ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 416 cod. pen., deceduta e destinataria di una sentenza di non luogo a procedere). 2.2. Vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe illogicamente dedotto la provenienza illecita dei beni dal luogo (cantina) nel quale gli stessi erano custoditi e non sarebbe stata provata la capacità reddituale della Piazza, madre della ricorrente. Inoltre non sarebbe stato considerato che, in sede penale, era stato accertato che alcuni dei beni oggetto di vincolo erano di provenienza lecita. Si deduceva infine che sarebbe stato illegittimamente invertito l'onere della prova relativa alla provenienza lecita dei beni che incombe sul giudice e non sul proposto. Si deduceva che il vincolo di parentela della Carrieri con la Piazza non era elemento sufficiente per ritenere che i beni vincolati fossero di provenienza illecita [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto deduce motivi non consentiti. 1.1.11 collegio ribadisce che nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01). La legittimità della limitazione è stata ribadita dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, Repací e altri, Rv. 260246) ed è stata confermata anche dal Giudice delle leggi: la Corte costituzionale, infatti, decidendo in ordine alla ammissibilità della eccezione che poneva in dubbio la legittimità della restrizione del sindacato di legittimità in materia di prevenzione reale, ha chiarito che «le peculiarità del procedimento di prevenzione devono [...] essere valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa Corte, da un lato, "comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo" e, dall'altro, "a differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza in vita del soggetto pericoloso" (sentenza n. 335 del 1996)» (sentenza n. 21 del 2012). Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie dì pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali, sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce "presupposto ineludibile", e, una volta giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a delineare ritenendo invece fondata l'analoga questione relativa alla confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost. 9 giugno 2015 n. 106). 1.2. Nel caso in esame la ricorrente non indicava alcuna violazione di legge dolendosi solo di ipotetiche contraddizioni e carenze del percorso motivazionale posto a sostegno del vincolo. Contrariamente a quanto dedotto: (a) i beni oggetto del vincolo risultavano vincolati nel procedimento di cognizione con sentenze definitive (patteggiamento relativo alla posizione del Laforè e della Carrieri e confisca parziale disposta il 24 luglio 2018 dal giudice dell'esecuzione con provvedimento non impugnato); (b) non si rileva alcun esiziale travisamento idoneo a ridondare in violazione di legge, dato che la Corte di appello offriva una motivazione puntuale ed esaustiva in ordine a tutti gli elementi posti alla base della confisca di prevenzione e, segnatamente, in ordine alla sproporzione tra i beni vincolati rispetto alle attività lecite emerse e la assenza di elementi capaci di abbattere la capacitò dimostrativa degli indizi raccolti in ordine alla loro illecita provenienza (tra i quali si annovera anche il luogo del ritrovamento dei preziosi). 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così d