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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35846/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 10978/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R54 C351G), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, v.

U. [OSCURATO:PERSONA], n. 101; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 374/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma in data 22 febbraio 2018, chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento per equa riparazione instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello nel 2009 e che, a seguito di declaratoria di incompetenza, era stato poi riassunto avanti alla Corte di appello di Perugia, che lo aveva definito con decreto depositato il 17 novembre 2016.

L’adita Corte di appello di Roma (in composizione monocratica) si è dichiarata incompetente e, a seguito di proposta opposizione, la stessa Corte di appello – in composizione collegiale –ha confermato la declaratoria di incompetenza con provvedimento depositato il 22 novembre 2018.

A seguito della proposizione di regolamento di competenza da parte della Coco avverso quest’ultimo provvedimento, questa Corte, con ordinanza n. 32715/2019, lo ha respinto.

Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Perugia, la stessa, con decreto n. cronol. 374/2020 (depositato il 27 ottobre 2020), ha accolto il ricorso, liquidando l’equo indennizzo nella misura di euro 1.042,00 (più le spese giudiziali), “oltre interessi legalidalla domanda al saldo” (come emerge inequivocamente dal dispositivo), considerando irragionevole la durata di sei anni del procedimento presupposto (oltre quello di un anno, da ritenersi ragionevole) e tenendo presenti il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, la natura del giudizio e la non particolare rilevanza degli interessi dedotti in causa.

2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia.

3. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001, deducendo l’illegittimità dell’impugnato decreto, nella parte in cui – ai fini stabil iti dall’art. 2, punto 3, (recte: art. 2-bis, comma 3) della citata legge – il valore della controversia presupposta si sarebbe dovuto rapportare alla sola sorta capitale, liquidata con il provvedimento emesso della causa stessa, senza l’aggiunta degli interessi legali, pur ivi riconosciuti.

4. Rileva il collegio che il motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte – dal cui indirizzo il collegio non ha motivo di discostarsi, condividendo il percorso logico- argomentativo delle pronunce che lo hanno supportato (cfr., in particolare, Cass. n. 7695/2019 e, da ultimo, Cass. n. 166/2022) –ha affermato che, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio "presupposto", includendovi anche gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte, perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa.

Sulla scorta di tale presupposto colgono nel segno le dedotte violazioni degli artt. 2 e 2-bisdella legge n. 89/2001.

Il quantumdel diritto accertato nel giudizio di equa riparazione "presupposto" non è propriamente quello euro 1.042,00, essendo, invece, esso costituito non solo da tale importo (a titolo di sorta capitale), ma dovendo, altresì, essere aumentato con gli interessi legali maturati dal giorno della proposizione della domanda giudiziale nel giudizio "presupposto" al giorno del deposito (17 novembre 2016) del decreto della Corte d'Appello di Perugia che ha definito il medesimo giudizio (e ciò ai fini dell’operatività del limite di cui al comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, di cui è stata denunciata la violazione), che, tuttavia, non risultano essere stati computati nell’impugnato decreto, poiché – per l’appunto - non aggiunti alla sorta capitale del giudizio presupposto riconosciuto nel suddetto importo di euro 1.042,00.

Pertanto, la censura concernente la mancata inclusione, nel valore della causa oggetto del giudizio presupposto, degli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, è fondata; infatti, il credito per interessi è accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che è strettamente collegata al patema d'animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione.

A tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio.

9. In definitiva, sulla scorta delle esposte argomentazioni, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto ed il rinvio alla Corte di appello di Perugia, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto enunciato, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10978/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62R54 C351G), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, v. U. [OSCURATO:PERSONA], n. 101; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso il decreto n. cron. 374/2020 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 27/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte di appello di Roma in data 22 febbraio 2018, chiedeva il riconoscimento dell’equo indennizzo per la durata irragionevole di un procedimento per equa riparazione instaurato dinanzi alla stessa Corte di appello nel 2009 e che, a seguito di declaratoria di incompetenza, era stato poi riassunto avanti alla Corte di appello di Perugia, che lo aveva definito con decreto depositato il 17 novembre 2016. L’adita Corte di appello di Roma (in composizione monocratica) si è dichiarata incompetente e, a seguito di proposta opposizione, la stessa Corte di appello – in composizione collegiale –ha confermato la declaratoria di incompetenza con provvedimento depositato il 22 novembre 2018. A seguito della proposizione di regolamento di competenza da parte della Coco avverso quest’ultimo provvedimento, questa Corte, con ordinanza n. 32715/2019, lo ha respinto. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Perugia, la stessa, con decreto n. cronol. 374/2020 (depositato il 27 ottobre 2020), ha accolto il ricorso, liquidando l’equo indennizzo nella misura di euro 1.042,00 (più le spese giudiziali), “oltre interessi legalidalla domanda al saldo” (come emerge inequivocamente dal dispositivo), considerando irragionevole la durata di sei anni del procedimento presupposto (oltre quello di un anno, da ritenersi ragionevole) e tenendo presenti il danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, la natura del giudizio e la non particolare rilevanza degli interessi dedotti in causa. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dal Ministero della Giustizia. 3. Con l’unico motivo formulato, la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis della legge n. 89/2001, deducendo l’illegittimità dell’impugnato decreto, nella parte in cui – ai fini stabil iti dall’art. 2, punto 3, (recte: art. 2-bis, comma 3) della citata legge – il valore della controversia presupposta si sarebbe dovuto rapportare alla sola sorta capitale, liquidata con il provvedimento emesso della causa stessa, senza l’aggiunta degli interessi legali, pur ivi riconosciuti. 4. Rileva il collegio che il motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte – dal cui indirizzo il collegio non ha motivo di discostarsi, condividendo il percorso logico- argomentativo delle pronunce che lo hanno supportato (cfr., in particolare, Cass. n. 7695/2019 e, da ultimo, Cass. n. 166/2022) –ha affermato che, in tema di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, il limite quantitativo dell'indennizzo, previsto dall'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, va determinato sulla base del valore della vicenda oggetto del giudizio "presupposto", includendovi anche gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, ma non le spese legali in esso sostenute che, pur gravando sulla parte, perché funzionali all'esercizio dell'azione, non rientrano nell'oggetto della causa. Sulla scorta di tale presupposto colgono nel segno le dedotte violazioni degli artt. 2 e 2-bisdella legge n. 89/2001. Il quantumdel diritto accertato nel giudizio di equa riparazione "presupposto" non è propriamente quello euro 1.042,00, essendo, invece, esso costituito non solo da tale importo (a titolo di sorta capitale), ma dovendo, altresì, essere aumentato con gli interessi legali maturati dal giorno della proposizione della domanda giudiziale nel giudizio "presupposto" al giorno del deposito (17 novembre 2016) del decreto della Corte d'Appello di Perugia che ha definito il medesimo giudizio (e ciò ai fini dell’operatività del limite di cui al comma 3 dell’art. 2-bis della legge n. 89/2001, di cui è stata denunciata la violazione), che, tuttavia, non risultano essere stati computati nell’impugnato decreto, poiché – per l’appunto - non aggiunti alla sorta capitale del giudizio presupposto riconosciuto nel suddetto importo di euro 1.042,00. Pertanto, la censura concernente la mancata inclusione, nel valore della causa oggetto del giudizio presupposto, degli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito, è fondata; infatti, il credito per interessi è accessorio al credito per capitale e non vi è ragione di non tenerne conto ai fini dell'individuazione della portata economica della vicenda oggetto del giudizio presupposto che è strettamente collegata al patema d'animo che la parte subisce in attesa della relativa definizione. A tale principio dovrà conformarsi il giudice di rinvio. 9. In definitiva, sulla scorta delle esposte argomentazioni, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnato decreto ed il rinvio alla Corte di appello di Perugia, che, oltre ad uniformarsi al principio di diritto enunciato, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione. Così deciso in Roma,
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