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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15999/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto, a fronte di una motivazione coerente alle risultanze processuali, compiutamente articolata e logicamente argomentata, si risolve, da un lato, nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dall'altro in una richiesta di rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità, laddove, come appunto nel caso di specie, al riguardo non si apprezzino vizi della motivazione relativi alla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà.

In particolare, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (v. pag. 4) fornendo risposta logica alle questioni essenziali proposte nell'atto d'appello con applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità.

Il motivo, inoltre, è aspecificoin quanto nemmeno si confronta con la valenza del rinvenimento della maglietta presso l'imputato, elemento che le sentenze di merito hanno idoneamente valorizzato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MEpC)5;11-P:T., G 202.6 [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto, a fronte di una motivazione coerente alle risultanze processuali, compiutamente articolata e logicamente argomentata, si risolve, da un lato, nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dall'altro in una richiesta di rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità, laddove, come appunto nel caso di specie, al riguardo non si apprezzino vizi della motivazione relativi alla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (v. pag. 4) fornendo risposta logica alle questioni essenziali proposte nell'atto d'appello con applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Il motivo, inoltre, è aspecificoin quanto nemmeno si confronta con la valenza del rinvenimento della maglietta presso l'imputato, elemento che le sentenze di merito hanno idoneamente valorizzato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MEpC)5;11-P:T., G 202.6 [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 15999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris