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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 agosto 1982

Cassazione n. 24793/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MH813) nato il 06/08/1982 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesso il 12 ottobre 2012 in Teramo, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 20 settembre 2017, definitiva il 22 novembre 2018; 2) al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, commesso il 3 agosto 2012 in Teramo, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 22 gennaio 2018, definitiva il 7 marzo 2019; 3) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 6, cod. pen., commesso il 9 aprile 2015 in Pescara e Porto d'Ascoli, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 5 luglio 2018, definitiva il 10 ottobre 2019; 4) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 25 aprile 2015 in Pescara, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 13 marzo 2019, definitiva il 15 febbraio 2021.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati e la contiguità temporale delle condotte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, diversi tra loro, erano stati commessi a distanza di tempo, tanto da non poter affermare che il condannato, nel momento in cui stava commettendo la prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche le altre.

Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle modalità, nelle condizioni di tempo e di luogo delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e eid:~33 della somma di tremila euro la assa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03MH813) nato il 06/08/1982 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 21 settembre 2021 della Corte di appello dell'Aquila che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, commesso il 12 ottobre 2012 in Teramo, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 20 settembre 2017, definitiva il 22 novembre 2018; 2) al reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, commesso il 3 agosto 2012 in Teramo, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 22 gennaio 2018, definitiva il 7 marzo 2019; 3) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 6, cod. pen., commesso il 9 aprile 2015 in Pescara e Porto d'Ascoli, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 5 luglio 2018, definitiva il 10 ottobre 2019; 4) al reato di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., commesso il 25 aprile 2015 in Pescara, giudicato dalla Corte di appello dell'Aquila con sentenza del 13 marzo 2019, definitiva il 15 febbraio 2021. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, secondo comma, cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati e la contiguità temporale delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che i reati, diversi tra loro, erano stati commessi a distanza di tempo, tanto da non poter affermare che il condannato, nel momento in cui stava commettendo la prima azione delinquenziale, avesse già preventivato di commettere anche le altre. Non vi era, pertanto, la sussistenza di più di quegli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle modalità, nelle condizioni di tempo e di luogo delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e eid:~33 della somma di tremila euro la assa d
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