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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42941/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; [OSCURATO:PERSONA] ,A t-LA Ritenuto che, il primo motivo,,iGiovanni Fazio deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto / è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di generali principi di diritto sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale e sulla sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche la gravità della condotta posta in essere e l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'eccessività della pena inflitta, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; [OSCURATO:PERSONA] ,A t-LA Ritenuto che, il primo motivo,,iGiovanni Fazio deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto / è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di generali principi di diritto sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale e sulla sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha legittimamente posto a fondamento della mancata concessione delle attenuanti generiche la gravità della condotta posta in essere e l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputato; Ritenuto che il terzo motivo, relativo all'eccessività della pena inflitta, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb
Sentenza Cassazione n. 42941/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris