CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 43407/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 19673/2024 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 24626/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso è manifestamente infondato, perché inerente al tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell’esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo delle eterogenee caratteristiche delle condotte delittuose in pretesa continuazione, ennesime manifestazioni di radicata tendenza a delinquere, senza che l’unicità di movente di lucro possa rendere di per sé plausibile l’esistenza, nella specie, di un’anticipata e unitaria deliberazione; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 43407/2024 Roma, lì, 28/11/2024 Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 14/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]