CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova che ha respinto il suo appello avverso quella del Magistrato di sorveglianza di Genova del 08/J09/2023 che aveva prorogato, nei suoi confronti, la misura di sicurezza della libertà vigilata stante la sua persistente pericolosità sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza dando rilievo ai precedenti, sintomatici di consolidata vita dedicata al crimine, dei titoli di reato particolarmente gravi e rappresentazione di appartenenza al circuito criminale organizzato; è stato anche sottolineato come Nucera non abbia dimostrato di avere reciso i legami con il passato deviante ed ha sempre negato ogni addebito e che il 4 e 5 maggio 2023 si è accompagnato ad un pregiudicato; Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare dì ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec