CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: K715
Titolo CCNL: CCNL per i dipendenti delle imprese private esercenti attività di distribuzione, recapito e servizi postali anche in appalto
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL per i dipendenti delle imprese private esercenti attività di distribuzione, recapito e servizi postali anche in appalto
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: AZIENDE DI SERVIZI
Sottosettori: servizi postali
Parti datoriali: CONAPI
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-04-13
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2026-04-13
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244894
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244894
--- Testo contratto ---
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL K715 – CoNAPI/Confintesa
Pag. 1
ACCORDO INTEGRATIVO
al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti delle imprese private esercenti attività di
Distribuzione, Recapito e Servizi Postali, anche in appalto
Codice CNEL: K715
Roma, 13 aprile 2026
Tra Co.N.A.P.I. NAZIONALE – Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori, rappresentata
dal Presidente dott. Basilio Minichiello
e CONFINTESA – Confederazione INTESA per l’Autonomia Sindacale, rappresentata dal Segretario
Generale dott. Francesco Prudenzano
Premessa
Le Parti, in attuazione dell’art. 16 del CCNL K715, stipulato in data 23 maggio 2024 con scadenza al
31 dicembre 2026, intendono definire un accordo integrativo di secondo livello nazionale che persegua i
seguenti obiettivi:
a) colmare il differenziale normativo rispetto al CCNL leader di settore (K711, FISE -ARE) attraverso
l’introduzione di istituti di welfare innovativi, assenti nel contratto leader, che eroghino valore reale ai
lavoratori con efficienza fiscale e contributiva superiore;
b) rendere il CCNL K715 genuinamente attrattivo per le aziende e per i consulenti del lavoro,
differenziandolo dal contratto leader non per imitazione ma per innovazione;
c) costruire un’architettura di welfare contrattuale integrata — sanità integrati va, previdenza
complementare, piattaforma welfare — che massimizzi il valore netto percepito dal lavoratore
minimizzando il costo lordo per l’azienda, in applicazione dell’art. 51 co. 2 del TUIR;
d) introdurre indennità specifiche del settore postale che r iconoscano le peculiarità operative del lavoro
di distribuzione e recapito.
Quanto segue integra e specifica il CCNL K715 e prevale sulle disposizioni di quest’ultimo ove
incompatibili, ai sensi dell’art. 16 del CCNL medesimo.
Art. 1 – Riduzione Orario di Lavoro (ROL)
1.1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai lavoratori dipendenti è riconosciuto
un monte annuo di 64 ore di permessi retribuiti per riduzione dell’orario di lavoro, maturabili in ratei
mensili.
1.2. Le ROL non fruite entro 18 mesi dalla maturazione possono essere liquidate, su richiesta scritta del
lavoratore, con una maggiorazione del 10% sulla quota oraria della retribuzione globale.
1.3. Le ROL sono equiparate, ai fini del computo del periodo di riferimento, al CCNL K711 leader (56 ore
+ 8 ore ex festività soppresse = 64 ore).
Art. 2 – Sanità Integrativa SMS Seraphis – Piano Oro garantito
2.1. In integrazione e specificazione dell’art. 22 del CCNL, le Parti stabiliscono che il piano sanitario
minimo garantito per t utti i lavoratori iscritti alla Società di Mutuo Soccorso Seraphis (già “Mutua
Confintesa Salute”, C.F. 16191451000) è il Piano Seraphis Oro.
2.2. Il Piano Seraphis Oro garantisce, oltre alle prestazioni base (sussidio malattia/infortunio, ricovero
ospedaliero €50/giorno, copertura IMA inclusa): visite specialistiche (80% ticket SSN / 50% privato),
esami diagnostici e di laboratorio, alta diagnostica (TAC, RMN, PET), chirurgia ambulatoriale e interventi
chirurgici sussidiabili fino a €10.000/evento, sussidi o maternità/paternità di €200/anno per 3 anni,
sussidio inabilità totale fino a €15.000, sussidio decesso fino a €14.000.
2.3. Essendo Seraphis una mutua ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 502/92, l’adesione non richiede questionari
sanitari e non prevede esc lusioni per patologie pregresse. I contributi sono deducibili fino a
€3.615,20/anno (art. 51 co. 2 lett. a) TUIR).
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL K715 – CoNAPI/Confintesa
Pag. 2
2.4. La contribuzione resta quella prevista dall’art. 22 del CCNL: €16,00/mese a carico del datore di lavoro
e €4,00/mese a carico del lavoratore, per 12 mensilità (totale €20,00/mese). Il piano Seraphis Oro
richiede un contributo di €9,00/mese (costo annuo €108,00); il surplus contributivo è destinato a servizi
integrativi dell’Ente Bilaterale E.Na.Bi.T.
Art. 3 – Previdenza Complementare – ITAS Plurifonds
3.1. Le Parti individuano nel Fondo Pensione Aperto Plurifonds di ITAS Vita S.p.A. (convenzione
esclusiva Confintesa) lo strumento di previdenza complementare del presente accordo integrativo.
3.2. Il contributo a carico del datore di lavoro è pari allo 0,30% della retribuzione tabellare annua lorda
(14 mensilità). Il contributo del lavoratore è facoltativ o, nella misura liberamente scelta. Il TFR è
conferibile su richiesta del lavoratore ai sensi della normativa vigente.
3.3. L’adesione alla convenzione Confintesa garantisce: zero costi di adesione (azzeramento della spesa
una tantum di €25,82), cinque com partimenti di investimento (SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS,
AequITAS, ActivITAS) con ISC competitivi, rating Fitch A - di ITAS Vita, gestione in collaborazione con
PensPlan Centrum S.p.A.
3.4. I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino a €5. 164,57/anno. La tassazione della
prestazione finale è agevolata (dal 15% al 9% in funzione degli anni di partecipazione).
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL K715 – CoNAPI/Confintesa
Pag. 3
Art. 4 – Welfare Contrattuale ex art. 51 co. 2 TUIR
4.1. A decorrere dal 1° giugno di ciascun anno, le aziende mettono a disposizione di ogni lavoratore
avente diritto un importo annuo di €250,00 da utilizzare in beni e servizi di welfare, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 51, comma 2, del TUIR.
4.2. Destinazioni ammesse: buoni spesa e buoni carburante (nei limiti di legge), rimborsi per istruzione e
formazione dei figli, abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, assistenza a familiari anziani
o non autosufficienti, attività ricreative, culturali e sportive, versamenti integrativi alla previdenza
complementare o alla sanità integrativa.
4.3. L’importo è escluso dalla base imponibile ai fini contributivi e fiscali. Non concorre alla
determinazione del TFR. In caso di mancata fruizione entro il 31 dicembre, l’importo residuo è liquidato
come retribuzione ordinaria con le relative trattenute.
4.4. Hanno diritto al welfare i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, con contratto a tempo
indeterminato o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi.
4.5. Vantaggio fiscale: €250 di welfare netto equivalgo no a circa €420 di retribuzione lorda per il lavoratore.
Per l’azienda, il costo è €250 (senza contributi INPS ~30%) anziché circa €325 che costerebbe erogare lo
stesso valore netto in busta paga.
Art. 5 – ICDA – Indennità Competenze Digitali e Automazione
5.1. Al personale che utilizza dispositivi digitali mobili (palmari, scanner, app di tracciamento, sistemi
GPS) per la gestione operativa delle consegne, è riconosciuta un’indennità mensile di €15,00 per 12
mensilità (valore annuo €180,00).
5.2. L’indennità compensa l’onere di aggiornamento continuo sugli strumenti digitali e la responsabilità
connessa all’utilizzo di dati in tempo reale. È cumulabile con l’indennità di maneggio denaro ex art. 80
CCNL. Non è computata nel TFR.
Art. 6 – IOS – Indennità di Operatività Stradale
6.1. Al personale addetto alla distribuzione, recapito e raccolta su strada (livelli 3°S, 3°, 4°S, 4°, 5°) è
riconosciuta un’indennità giornaliera di €1,50 per ogni giornata effettivamente lavorata in attività esterna.
6.2. Valore annuo stimato: €1,50 × 220 giornate lavorative = €330,00/anno. L’indennità è computabile ai
fini del TFR e delle mensilità aggiuntive.
Art. 7 – Formazione Digitale e Sicurezza Stradale
7.1. Sono previste 8 ore annue retribuite di formazione specifica su: utilizzo di dispositivi digitali di
tracciamento e gestione consegne, sicurezza nella circolazione stradale per il personale di recapito,
protezione dei dati personali nel processo di consegna.
7.2. Tali ore sono aggiuntive rispetto alla formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008 e alla form azione
professionale ex art. 86 CCNL.
Art. 8 – Diritto alla Disconnessione Rafforzato
8.1. Al di fuori dell’orario di lavoro e dei turni di reperibilità ex art. 42 CCNL, il lavoratore non è tenuto a
rispondere a comunicazioni aziendali tramite dispositivi digitali.
8.2. L’azienda individua una fascia di disconnessione garantita non inferiore a 11 ore consecutive,
comprensive del riposo giornaliero.
Art. 9 – Congedo di Paternità Integrativo
9.1. In aggiunta ai giorni di congedo obbligatorio previsti dalla legge, al padre lavoratore sono riconosciuti
2 giorni aggiuntivi di congedo retribuito al 100% della retribuzione globale, in occasione della nascita o
adozione del figlio. Da fruire entro 30 giorni dall’evento.
Art. 10 – Decorrenza e durata
ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL K715 – CoNAPI/Confintesa
Pag. 4
10.1. Il presente accordo decorre dal 13 aprile 2026 e ha validità sino al 31 dicembre 2026, coincidente
con la scadenza del CCNL K715.
10.2. In caso di rinnovo del CCNL, le Parti si impegnano a recepire gli istituti del presente accordo nel
corpo del contratto rinnovato.
10.3. Il presente accordo sarà depositato presso il CNEL ai sensi della normativa vigente.
Per Co.N.A.P.I. Nazionale Per CONFINTESA
Il Presidente Il Segretario Generale
Dott. Basilio Minichiello Dott. Francesco Prudenzano
____________________________ ____________________________