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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 40531/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale cittadino, aveva rideterminato la pena nei suoi confronti, con riferimento al capo b) di impu- tazione, concernente il furto consumato presso una pertinenza della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di prodotti alimentari e di detersivi, in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, dopo avere dichiarato la improcedibilità per prescrizione del reto di furto ascritto ai capo a).

2. Il ricorrente assume il compimento del termine prescrizionale prima della pronuncia della sentenza di appello anche in relazione al capo b) in guanto il ter- mine prescrizionale previsto ,daii'art.157 comma 1 cod.pen. si era interamente consumato tra due atti interruttivi, rappresentati dalla pronuncia della sentenza in primo grado, in data 4 maggio 2012, e l'introduzione del giudizio di appello, inter- venuta con decreto in data 30 luglio 2024, senza che tra i due momenti si fossero succedi ulteriori atti idonei a interrompere il termine prescrizionale.

Assume an- cora la parte ricorrente che, fronte di precisa doglianza sul punto, fatta propria dai Pubblico ministero, la Corte di appello aveva del tutto omesso di provvedere. 3.Fondato è il motivo di ricorso in quanto è pacifico insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del ter- mine lungo, previsto dafl'art.162.., comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in - cui tra un atto interrutàvo e -1 successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art.157 cod. pen. (Sez.5, n.51475 del 4/10/2019, G., Rv.277853; Sez.2, n.20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.259583-01).

4. Nella specie tra i due atti interruttivi, individuati nella sentenza di primo grado e nel decreto dispositivo del giudizio in appello, correttamente indicati dal ricor- rente, intercorre un periodo silente di oltre dodici anni, pari al doppio dei termine previsto dall'art.157 cod. pen. e superiore allo stesso termine massimo conteg- giato ai sensi dell'art.131 comma 2 cod. pen. senza che, medio tempore, si siano verificate eventuali sospensioni rilevanti ai sensi dell'art.159 cod. pen. 5.

La sentenza impugnata :leve pertanto essere annullata senza rinvio per es- sere anche il reato ascritto al capo o) di imputazione estinto per il decorso del termine prescrizionaie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescri- zione.

Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del Tribunale cittadino, aveva rideterminato la pena nei suoi confronti, con riferimento al capo b) di impu- tazione, concernente il furto consumato presso una pertinenza della abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di prodotti alimentari e di detersivi, in mesi otto di reclusione ed euro duecento di multa, dopo avere dichiarato la improcedibilità per prescrizione del reto di furto ascritto ai capo a). 2. Il ricorrente assume il compimento del termine prescrizionale prima della pronuncia della sentenza di appello anche in relazione al capo b) in guanto il ter- mine prescrizionale previsto ,daii'art.157 comma 1 cod.pen. si era interamente consumato tra due atti interruttivi, rappresentati dalla pronuncia della sentenza in primo grado, in data 4 maggio 2012, e l'introduzione del giudizio di appello, inter- venuta con decreto in data 30 luglio 2024, senza che tra i due momenti si fossero succedi ulteriori atti idonei a interrompere il termine prescrizionale. Assume an- cora la parte ricorrente che, fronte di precisa doglianza sul punto, fatta propria dai Pubblico ministero, la Corte di appello aveva del tutto omesso di provvedere. 3.Fondato è il motivo di ricorso in quanto è pacifico insegnamento del [OSCURATO:PERSONA] che il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del ter- mine lungo, previsto dafl'art.162.., comma secondo, cod. pen., soltanto nel caso in - cui tra un atto interrutàvo e -1 successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall'art.157 cod. pen. (Sez.5, n.51475 del 4/10/2019, G., Rv.277853; Sez.2, n.20654 del 23/04/2014, Ndiaye, Rv.259583-01). 4. Nella specie tra i due atti interruttivi, individuati nella sentenza di primo grado e nel decreto dispositivo del giudizio in appello, correttamente indicati dal ricor- rente, intercorre un periodo silente di oltre dodici anni, pari al doppio dei termine previsto dall'art.157 cod. pen. e superiore allo stesso termine massimo conteg- giato ai sensi dell'art.131 comma 2 cod. pen. senza che, medio tempore, si siano verificate eventuali sospensioni rilevanti ai sensi dell'art.159 cod. pen. 5. La sentenza impugnata :leve pertanto essere annullata senza rinvio per es- sere anche il reato ascritto al capo o) di imputazione estinto per il decorso del termine prescrizionaie. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescri- zione. Così deciso nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 Il consigliere estensore
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