CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20370/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Molino, che ha chiestol’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna quale Giudice dell’esecuzione hapronunciato, in data 26 settembre 2025, la revoca della sospensione condizionale della penaconcessa all’imputata con sentenza del Tribunale di Bologna irrevocabile il 23 marzo 2018,con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due direclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen.Il beneficio era stato concesso subordinando la sospensione condizionale della pena,ex art. 165 cod. pen., al pagamento della provvisionale pari ad euro tremila, entro il terminedi sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza, ma il Tribunale dà atto, nel provvedimentoimpugnato, di aver riscontrato che, a fronte dell’irrevocabilità della sentenza intervenuta il 23marzo 2018, il pagamento non era stato effettuato entro il termine assegnato (23 settembre2018) e che, anzi, tale mancato pagamento si era protratto sino al 3 maggio 2024, data dellae-mail inviata dal difensore della parte civile che aveva dichiarato che non era statoeffettuato, a quella data, il pagamento della provvisionale disposta.L’ordinanza impugnata evidenzia, inoltre, che, anche alla luce della documentazioneacquisita nel corso del procedimento, non era emersa una condizione di assolutaimpossibilità per la condannata di adempiere, in quanto la produzione (attestazione ISEE del2024) era relativa alle condizioni economiche all’attualità e non al momento in cui il termineera inutilmente decorso; sicché, a mente dell’art. 168, comma primo, cod. pen. il beneficioera stato revocato.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, lacondannata, per il tramite del difensore, Avv. G. Musella, affidando l’impugnazione a duemotivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e travisamentodella prova.Il certificato dei redditi, prodotto in allegato alla memoria difensiva del 3 settembre2024, era rilasciato dall’Agenzia delle entrate in relazione agli anni dal 2017 al 2021, comeda allegato al ricorso. Sicché, si denuncia travisamento della prova documentale in relazionea quanto comprovato con l’atto prodotto dalla Difesa. La documentazione allegata è stataritenuta non sufficiente perché riguarderebbe la situazione reddituale all’attualità mentrequella prodotta riguarda proprio gli anni in cui si concentra l’inadempimento.2.2. Il secondo motivo contesta inosservanza degli artt. 165 e 168 cod. pen.La ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza di condanna, pronunciata nei suoiconfronti il 5 febbraio 2018, solo nel mese di giugno del 2024, trattandosi di processo inassenza, come indicato nella memoria allegata.Inoltre, si evidenzia che la ricorrente era disoccupata, per anni aveva provveduto alsostentamento proprio della figlia minore a carico con il sussidio del reddito di cittadinanzanonché con aiuto del padre, sicché si trovava, all’epoca, in una condizione di costanteindigenza.Peraltro, la ricorrente è stata nel tempo soggetta a ricoveri presso una clinica diriabilitazione psichiatrica e, in data 22 agosto 2021, è stata aggredita dal soggetto con ilquale aveva intrapreso una relazione sentimentale riportando fratture, con conseguentenecessità di ricorrere a quattro operazioni chirurgiche nonché a un lungo periodo diriabilitazione.Si tratta di circostanze che sono state trascurate dal Giudice dell’esecuzione e cheavrebbero dovuto condurre a una motivazione più approfondita.Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale la revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena non può essere adottata in presenza di inadempimentonon imputabile al condannato, dovuto a impossibilità oggettive e ad altre cause indipendentidalla sua volontà.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, P. Molino, ha fatto pervenirerequisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Il primo motivo è infondato.Va premesso che, conformemente ai principi espressi da Sez. U, n. 37503 del23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01, la sentenza di condanna irrevocabile emessa neiconfronti della ricorrente conteneva l’espressa statuizione di un termine per l’adempimentodelle obbligazioni civili, specificamente liquidato in euro tremila a titolo di provvisionale,fissato in sei mesi dalla irrevocabilità dal passaggio in giudicato della sentenza, comecondizione per fruire della sospensione condizionale della pena irrogata. Non è contestatoche nessun adempimento, entro detto termine, si sia verificato né ciò sia avvenutosuccessivamente e fino al maggio 2024.La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato adempimento, entro iltermine fissato, dell’obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art.163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la qualeopera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da attovolontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettivitàdella pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro taletermine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez.3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016,Annunziata, Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, Paris, Rv. 267330).Ciò premesso, deve analizzarsi la questione, che il ricorso adombra, se l’adempimentoera assolutamente impossibile e se, anzitutto, tale impossibilità fosse stata allegata ecompiutamente dimostrata dalla condannata.La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, da tempo chiarito che, in tema disospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assolutaimpossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca delbeneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Bullo, Rv. 257587).Ora, in disparte il tema, oggetto di soluzioni non sempre sovrapponibili di questa Corte,quanto al tema dei poteri del giudice della cognizione (v., ad es., in direzioni non coincidenti,a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, dep. 2020, Sgrò, Rv. 278290 – 01,da un lato, e Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722 – 01, dall’altro), in ogni caso, ilGiudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensivesull’impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell’art.666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, Lattanzi, Rv. 285245 – 01,in motivazione).Alla stregua degli indicati principi, l’ordinanza sebbene sintetica, anche alla luce dellaproduzione documentale avvenuta nel corso del giudizio di esecuzione, risulta immune davizi rilevabili nella presente sede. Tale documentazione, invero, quanto alle condizioni direddito della condannata, come afferma il Giudice dell’esecuzione, non appare idonea aprovare l’impossibilità di adempiere.La documentazione in questione è stata considerata, comunque, non decisiva, tenutoconto che senz’altro l’inadempimento, a fronte di un termine, che scadeva in data 23settembre 2018, al si è protratto almeno sino al mese di maggio del 2024. La condannata,poi, si è limitata a dedurre, peraltro, soltanto dopo che era ampiamente decorso il terminefissato dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna e quando era già statoproposto l’incidente di esecuzione per la revoca del beneficio, di non poter provvedere alpagamento e di trovarsi, all’epoca, in condizioni di assoluta indigenza. Ma, come hasottolineato il Giudice dell’esecuzione, non risulta giammai dedotta, in precedenza, l’assolutaimpossibilità di adempiere; né, del resto, risulta che la condannata si sia attivata, comeinvece era suo dovere, per rispettare il termine di sei mesi assegnatole dal giudice del meritoper effettuare il pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile,concordando una dilazione del pagamento, in tale contesto o successivamente, visto che sideduce la mancanza di conoscenza effettiva della condanna.Sicché, il travisamento denunciato con il primo motivo di ricorso non appare decisivoanche se effettivamente ha evidenziato che la documentazione che il Giudicedell’esecuzione assume riferirsi soltanto al 2024, quanto ai redditi prodotti dalla condannata,risale già agli anni dal 2017 al 2021 (nel senso che attesta l’assenza di dichiarazioni deiredditi o di certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta negli anni dal 2017 al 2021).1.2. Il secondo motivo è infondato.La deduzione secondo la quale la ricorrente non ha avuto conoscenza delprocedimento fino al 2024 perché si tratta di giudizio celebrato in assenza non èspecificamente devoluta, visto che non si denuncia, con il ricorso, alcuna irritualedichiarazione di assenza. Sul punto, anche in base alle deduzioni difensive di cui allamemoria presentata al Giudice dell’esecuzione, peraltro, risulta che la dichiarazione diassenza è stata formalmente regolare (v. p. 2 della memoria in atti) e che il procedimento èstato seguito da un difensore di ufficio. Né risulta documentato l’esito del procedimentoindicato come pendente, promosso ex art. 629-bis cod. proc. pen.Le condizioni di salute della condannata, secondo la stessa allegazione della ricorrente,coprono un periodo non completo rispetto all’inadempimento protrattosi sino al 2024.Peraltro, nemmeno nella prospettazione del ricorso si tratta di condizioni che hanno inciso,dal punto di vista economico, tanto da rendere impossibile l’adempimento anche rateale, nonsolo nel semestre indicato ma anche in epoca successiva e anche dal 2021 sino al 2024.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e disalute della ricorrente che si commentano nel presente provvedimento P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 06/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.