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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 43092/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il ricorso proposto con riferimento al decreto d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche in termini di mancanza della stessa in quanto meramente apparente.

Ci si duole della circostanza per cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'impugnazione ritenendo che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato fosse inammissibile seppur con riferimento ad un motivo diverso rispetto a quello indicato nell'ordinanza originariamente impugnata, rilevando la precedente condanna dell'instante per reato ostativo di cui agli artt. 76, comma 4-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il Tribunale avrebbe omesso la motivazione in merito allo specifico motivo di impugnazione con cui si censurava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancanza di autenticazione della sottoscrizione da parte del Direttore dell'istituto penitenziario.

Si deduce altresì la mancata considerazione delle deduzioni difensive circa l'insussistenza di una precedente condanna per reato ostativo in ragione dell'intervenuta esclusione della c.d.

«aggravante mafiosa», di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla

I. 12 luglio 1991, n. 203 (nella formulazione ratione temporis applicabile).

Non avrebbe altresì motivato il giudice di merito in ordine alle argomentazioni volte al superamento del regime presuntivo che il ricorrente nonostante la loro allegazione da parte dell'instante.

3. La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Deve innanzi tutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale, per quanto rileva nella specie, rientra il vizio totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, Guarino, in motivazione; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000, la quale ha chiarito che non rileva il vizio deducente l'incongruità della motivazione bensì la mancanza di essa; Sez. 4, 16908, del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372, nello stesso senso della sentenza in precedenza citata; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum in cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2012, Provenza, Rv. 245877).

La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si vedano ex plurimis, con particolare riferimento alla tematica in esame, Sez. 4, n. 32894 del 2022, Guarino, cit., in fattispecie di assenza grafica della motivazione; Sez. 4, n. 22637 del 2017, Attanasio, cit., e, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01).

3. Ne consegue che il ricorso proposto contro l'ordinanza impugnata oltre a essere ammissibile, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, è anche fondato nei limiti in cui sostanzialmente deduce il vizio totale di motivazione, in quanto mancante.

3.1. In materia opera il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta.

Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01).

3.2. Orbene, il giudice di merito, in primo luogo, si limita alla semplice enunciazione della doglianza del ricorrente, in merito al ritenuto difetto di autenticazione della sottoscrizione laddove, invece, previo accertamento della concreta situazione fattuale avrebbe dovuto fare applicazione di principio sancito dalla Suprema Corte e che in questa sede necessita ribadire.

La sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal soggetto detenuto non deve essere autenticata dal difensore, atteso che tale requisito è soddisfatto dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, che ne attesta la provenienza dal soggetto legittimato (Sez. 4, n. 8119 del 02/02/2012, Gagliardi, Rv. 251989, la quale ha precisato che nella specie si applica l'art. 93 del d.P.R. n. 115 del 2002, che fa rinvio all'art.123 cod. proc. pen., piuttosto che l'art. 78 del citato d.P.R.).

3.3. Oltre a quanto innanzi, il giudice di merito ha operato un mero riferimento alla sussistenza di una non meglio specificata condanna per un supposto ma non indicato reato ostativo all'ammissione al beneficio, di cui all'art. 76, comma 4-bis, concludendo, altrettanto apoditticamente, per l'insussistenza della prova contraria rispetto alla detta presunzione nonostante la richiesta di ammissione facesse riferimento all'esclusione della c.d.

«aggravante mafiosa» e comunque a (non valutate) circostanze intese al superamento della stessa.

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata è rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il ricorso proposto con riferimento al decreto d'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche in termini di mancanza della stessa in quanto meramente apparente. Ci si duole della circostanza per cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'impugnazione ritenendo che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato fosse inammissibile seppur con riferimento ad un motivo diverso rispetto a quello indicato nell'ordinanza originariamente impugnata, rilevando la precedente condanna dell'instante per reato ostativo di cui agli artt. 76, comma 4-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Il Tribunale avrebbe omesso la motivazione in merito allo specifico motivo di impugnazione con cui si censurava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancanza di autenticazione della sottoscrizione da parte del Direttore dell'istituto penitenziario. Si deduce altresì la mancata considerazione delle deduzioni difensive circa l'insussistenza di una precedente condanna per reato ostativo in ragione dell'intervenuta esclusione della c.d. «aggravante mafiosa», di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., dalla I. 12 luglio 1991, n. 203 (nella formulazione ratione temporis applicabile). Non avrebbe altresì motivato il giudice di merito in ordine alle argomentazioni volte al superamento del regime presuntivo che il ricorrente nonostante la loro allegazione da parte dell'instante. 3. La Procura generale ha depositato richieste nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Deve innanzi tutto essere ricordato che, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, avverso l'ordinanza che decide sul ricorso proposto contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proponibile ricorso per cassazione solo per violazione di legge, nella quale, per quanto rileva nella specie, rientra il vizio totale di motivazione (ex plurimis: Sez. 4, n. 32894 del 06/07/2022, Guarino, in motivazione; Sez. 4, n. 22637 del 21/03/2017, Attanasio, Rv. 270000, la quale ha chiarito che non rileva il vizio deducente l'incongruità della motivazione bensì la mancanza di essa; Sez. 4, 16908, del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372, nello stesso senso della sentenza in precedenza citata; Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep. 2017, Doratiotto, Rv. 269672, in ipotesi di ricorso per saltum in cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione, ex art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002; Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2012, Provenza, Rv. 245877). La violazione di legge, difatti, ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (circa il vizio totale di motivazione si vedano ex plurimis, con particolare riferimento alla tematica in esame, Sez. 4, n. 32894 del 2022, Guarino, cit., in fattispecie di assenza grafica della motivazione; Sez. 4, n. 22637 del 2017, Attanasio, cit., e, in generale, ancorché in ambito cautelare, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01; Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). 3. Ne consegue che il ricorso proposto contro l'ordinanza impugnata oltre a essere ammissibile, ex art. 99, comma 4, d.P.R. n. 115 del 2002, è anche fondato nei limiti in cui sostanzialmente deduce il vizio totale di motivazione, in quanto mancante. 3.1. In materia opera il principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta. Ne consegue che, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbienza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, che il giudice deve rigorosamente vagliare (Sez. 4, n. 21230 del 14/03/2012, Villano, Rv. 252962-01). 3.2. Orbene, il giudice di merito, in primo luogo, si limita alla semplice enunciazione della doglianza del ricorrente, in merito al ritenuto difetto di autenticazione della sottoscrizione laddove, invece, previo accertamento della concreta situazione fattuale avrebbe dovuto fare applicazione di principio sancito dalla Suprema Corte e che in questa sede necessita ribadire. La sottoscrizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal soggetto detenuto non deve essere autenticata dal difensore, atteso che tale requisito è soddisfatto dalla ricezione dell'atto da parte del direttore del carcere, che ne attesta la provenienza dal soggetto legittimato (Sez. 4, n. 8119 del 02/02/2012, Gagliardi, Rv. 251989, la quale ha precisato che nella specie si applica l'art. 93 del d.P.R. n. 115 del 2002, che fa rinvio all'art.123 cod. proc. pen., piuttosto che l'art. 78 del citato d.P.R.). 3.3. Oltre a quanto innanzi, il giudice di merito ha operato un mero riferimento alla sussistenza di una non meglio specificata condanna per un supposto ma non indicato reato ostativo all'ammissione al beneficio, di cui all'art. 76, comma 4-bis, concludendo, altrettanto apoditticamente, per l'insussistenza della prova contraria rispetto alla detta presunzione nonostante la richiesta di ammissione facesse riferimento all'esclusione della c.d. «aggravante mafiosa» e comunque a (non valutate) circostanze intese al superamento della stessa. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata è rinvia per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Catania pe
Decreto Cassazione n. 43092/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris