CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 27 febbraio 2018, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha disposto la restituzione di due autovetture confiscate e ha confermato la condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro diecimila di multa in relazione al reato di cui agli artt.110 cod. pen., 73, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (introduzione nel territorio italiano di kg. 278 di marijuana). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte territo- riale non ha considerato i rilievi difensivi e, in particolare, le valutazioni del perito informatico dr. [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai telefoni cellulari degli imputati. La Corte di merito, peraltro, ha erroneamente ritenuto contraddittorie le dichiarazioni degli im- putati in sede di convalida dell'arresto (tra loro anche degli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto costituto da mere doglianze in punto di fatto. La Corte leccese, peraltro, con motivazione lineare e coerente, ha illustrato i plurimi elementi probatori a carico degli imputati, derivanti principalmente dagli esiti delle attività di osservazione, pedinamento e controllo svolte dagli organi di P.G.. Quanto alle posizioni del Sotaj e del Milo, nella sentenza impugnata sono de- scritte le seguenti circostanze di fatto, emergenti dalle predette emergenze investi- gative: a) qualche ora prima dell'arrivo del natante contenente la droga, i due impu- tati effettuavano un primo sopralluogo nella zona designata per lo sbarco; la loro incursione a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nell'area della darsena di S. Cataldo si spiegava esclusivamente con la necessità di monitorare la zona prima dell'attracco; b) alle ore 12.00, eseguivano un secondo sopralluogo ed arrivavano contestualmente al Danaj, che predisponeva il carrello per il trasporto dell'imbarcazione e si allontanava a piedi lungo la battigia; c) qualche minuto prima dello sbarco tornavano unitamente al Da- naj e, caricato da parte di quest'ultimo e del Delipaj il natante sul carrello, davano un colpo di clacson ai complici, che rispondevano con un cenno d'intesa per segnalare l'avvenuto caricamento della barca; d) intraprendevano la marcia in direzione di Lecce, seguendo l'auto Golf nera, che trainava il natante con evidente funzione di controllo. Ad avviso della Corte territoriale, gli imputati avevano reso plurime dichiarazioni contraddittorie tra loro, smentendo i dati obiettivi emersi dalle risultanze delle attività di P.G.. Nella sentenza impugnata, è stata respinta la tesi difensiva, secondo cui gli imputati si sarebbero limitati a procurare un'auto munita di carrello al Danaj per recuperare un'imbarcazione in avaria, in quanto in tal caso non vi sarebbe stata ra- gione di arrivare sul posto già alle ore 10.50. La Corte di merito ha altresì chiarito esaurientemente la scarsa rilevanza della mancanza di riscontri del contatto telefonico tra il Dalipaj ed il Sotaj; ha dato atto, infine, delle confessioni rese dal Milo e dal Sotaj nelle dichiarazioni da loro sottoscritte ed autenticate dal difensore allegate all'originaria istanza di patteggiamento. A fronte di tanto, i ricorrenti non attaccano i punti nodali della motivazione, ma si limitano ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel tentativo (non riuscito) di sminuire il peso del quadro probatorio disegnato dai giudici di merito. 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così de