Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2020

Cassazione n. 14839/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.20804/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , elettivamente domiciliata in Roma , via Veneto nr. 7, presso lo [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, giusta procuraspeciale in calce a l ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; PROCURA GENERALEpresso CORTE D ’A [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 929/2020, depositata in data 4/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’Appello di Catania , con sentenza del 4 giugno 2020, ha respinto il reclamo ex art 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Catania, ad istanza del PM, dopo aver decretato l‘inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla società in ragione del ravvisato deficit informativo, non colmato dalla relazione dell’attestatore, sia in ordine ai rischi connessi al contenzioso in corso, sia in ordine all’effettivo ammontare del credito di ATI Group s.p.a., che quest ’ultima pretendeva in un importo di gran lunga maggiore di quello indicato nella proposta.

2. La corte territoriale, rilevato che Sikelia il 12.5.2020 (giorno precedente l’udienza fissata con le modalità cartolari previste, causa emergenza Covid, dal d.l. n. 18/2020) aveva depositato note di replica alla comparsa , dell’8.5.2020 , di costituzione del Fallimento e rigettata pertanto la richiesta d ella reclamante di rinvio dell’udienza per poter meglio controdedurre, ha osservato nel merito: i) che era certamente consentito al curatoredi illustrare in sede di reclamo nuovi profili di inammissibilità della domanda di concordato, diversi da quell i su cui si fondava il provvedimento di primo grado; ii) che, come eccepito dal reclamato, il concordato, proposto in continuità aziendale indiretta e prevedente nel piano la degradazione a chirografo dei crediti da IVA di rivalsa, era inammissibile anche perché non corredat o né dall’attestazione richiesta dall’art. 186 bis l.fall . né da quella, richiesta dall’art. 160 l.fall., di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 67, comma 3 lett. d), l.fall. ; iii) che peraltro, come già rilevato dal tribunale, la proposta concordataria e la relazione del professionista attestatore presentavano un assoluto deficit informativo rispetto al credito, che non era stato neppure quantificato, vantato da ATI Group; deficit non sanato, ma anzi confermato, da i due documenti (verbale di consegna e contratto) citati dall’attestatore e prodotti dalla società solo col reclamo.

3. [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza sulla base di quattro motivi; il Fallimento e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione de gli artt. 18 l.fall. e 83 d.l. 17/3/2020, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, per lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa.

Sikelia lamenta che la corte d’appello abbia respinto la sua richiesta di concessione di un congruo termine per replicare alla corposa memoria di costituzione del Fallimento, con la quale erano state sollevate nuove eccezioni di inammissibilità del concordato e che era corredata da ben 48 documenti, nonostante l’udienza di comparizione fosse stata fissata (con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello del 10/3/2020, tardivo rispetto al deposito del reclamo, avvenuto il 25/2/2020) per il 13/5/2020 , ovvero solo due giorni dopo la data cui, a causa dell’emergenza Covid, con i dd.ll. nn. 18 del 17/3/2020 e 23 dell’8/4/2020 erano stati rinviati d’ufficio tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari d’Italia ed in cui era scaduta la sospensione dei termini di decadenza per il compimento di qualsiasi atto, e nonostante , proprio in ragione di detta sospensione, fosse stato impedito l’intervento in sede di reclamo di eventuali terzi interessati e la sua controparte si fosse costituita tardivamente (peraltro chiedendo , con istanza implicitamente rigettata,di essere rimessa in termini). 1.1.Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 161,162 e 186 bis l.fall. .

La ricorrente osserva in primo luogo che la corte d ’appello non avrebbe potuto dichiarare il concordato inammissibile per le ragioni, diverse da quelle rilevate dal giudice di primo grado, dedotte per la prima volta dal Fallimento nella comparsa di costituzione tardivamente depositata in sede di reclamo; sostiene, in secondo luogo e nel merito, che l’attestazione speciale di cui all’art. 186 biscit. è richiesta solo per i concordati in continuità diretta e non anche per i concordati in continuità indiretta che, come nella specie, prevedano la cessione dei rami d’azienda della proponente.

1.2. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 160 l.fall. e 2758 c.c..

Sikelia, ribadito che alla corte d’appello era precluso di accogliere eccezioni di inammissibilità del concordato sollevate tardivamente dal Fallimento, assume che, stante l’assenza nel proprio patrimonio dei beni sui quali esercitare la prelazione per IVA di rivalsa, essa non era tenuta a depositare l’attestazione di incapienza prevista dall’art. 160,3° comma , l.fal l. . 1.3.Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.160, 161 e 162 c.p.c..

La ricorrente cont esta la sussistenza del ritenuto deficit informativo : afferma di aver chiarito , con nota depositata il 6 gennaio 2020 nel procedimento di primo grado, che (come peraltro si ricavava già dalla relazione attestativa) il credito di ATI Group era stato indicato in € 199.875,76, anziché nel maggior ammontare preteso dalla creditrice, per compensazione con un proprio controcredito; evidenzia, inoltre, che la controversia su una sola posta chirografaria di importo minimo rispetto a quello complessivo del passivo, di oltre 11 milioni di euro, non poteva far dubitare della fattibilità giuridica del concordato; rileva, infine, che i “chiarimenti …sarebbero stati forniti alla c orte di merito, se questa le avesse dato un termine congruo, e non certo di 24 ore , per replicare alla tardiva costituzione di controparte, in modo da evitare il sorgere di erronei convincimenti sull’esistenza di deficit informativi della proposta concordataria”.

2. Stante il principio della ragione più liquida, va prioritariamente esaminato il quarto motivo del ricorso .

2.1. La corte d’appello , dopo aver integralmente riportato la motivazione della sentenza di primo grado posta a sostegno della statuizione di inammissibilità del concordato per il deficit informativo riguardante il credito d i A TI Group e dopo aver trascritto il reclamo nella parte in cui contestava tale capo della pronuncia limitandosi a riporta re , senza alcun commento , il paragrafo della relazione dell’attestatore che , secondo la reclamante, valeva di per sé a confuta re le argomentazioni del tribunale, ha in primis rimarcato che l’effettivo ammontare della posta creditoria di ATI Group non era mai stato esposto , con conseguente impossibilità di verificar e l ’incidenza dell’eventuale maggior credito di detta società sulla fattibilità del concordato, eha inoltre accertato che i due documenti menzionati nell’attestazione edepositati solo nel procedimento di reclamo , lungi dal colmare il deficit informativo,non facevano che confermarlo.

2.2. In particolare , secondo i giudici d el reclamo, dalla lettura del verbale del 16/1/2019, il cui contenuto è stato anch’esso trascritto nella sentenza impugnata, non risultava affatto, come sostenuto dall’attestatore, che le maggiori pretese vantate da [OSCURATO:PERSONA] fossero oggetto di contestazione.

2.3. Ciò precisato, pare evidente che la censura in esame si risolva da un lato in una richiesta di revisione del giudizio di fatto , non consentita nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, c.p.c. , e dall’altro fornisc a inammissibilmente solo con il ricorso per Cassazione delucidazioni circa il preciso ammontare della posizione creditoria di ATI. 4 L’esito infausto della censura rende vana la disamina del primo motivo, che lamenta la lesione del diritto di difesa del reclamante per non essergli stato consentito di replicare adeguatamente alle note difensive del curatore nei termini previsti dal decreto presidenziale. 4.1 La violazione del diritto al contraddittorio per la concessione di un brevissimo termine a difesa potrebbe infatti astrattamente configurarsi con riferimento agli ulteriori profili di inammissibilità introdotti con la memoria costitutiva del F allimento (difetto “attestazione rinforzata” ai sensi dell’art 186 bis , comma 2 lett.b) l.fall. e dell’attestazione ex art. 161, comma 3 l.fall) ma non in relazione al thema decidendum, ampiamente trattato e discusso nel giudizio davanti al t ribunale, del deficit informativo che connotava la proposta e l’attestazione avuto riguardo alle cause passive e al maggior credito dichiarato da ATI Group. 4.2 Nè migliore sorte incontra l’ulteriore articolazione del motivo che predica la nullità dell’intero procedimento per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni da calcolarsi a ritroso dalla data di udienza per la costituzione della altre parti. 4.3 Va evidenziato che la presente causa rientra tra quelle per cui, ai sensi dell’art 83, comma 6 d.l. 18/2020 e giusta provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Catania, è stata prevista la trattazione nel lasso di tempo che intercorre tra l’11 maggio e il 31 luglio 2020 con le modalità cosiddette cartolari , ex art 83 , coma 7, lett. h. di detto decreto legge.

Con provvedimento presidenziale, adottato in conformità delle linee guida dal capo dell’ufficio giudiziario le parti sono state avvisate della circostanza che la causa sarebbe stata trattata all’udienza “cartolare” del 13 maggio 2020 e che le stesse erano autorizzate a depositare note conclusive e di replica fino, rispettivamente a cinque giorni ed a un giorno primo dell’udienza.

La curatela si è costituita in giudizio l’8/5/2020 e la reclamante, così come previsto dal decreto presidenziale, ha depositato memorie con le quali ha replicato alle difese della curatela. 4.4 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “ Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'articolo 18 della legge fallimentare, il termine per la costituzione della parte è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese” ( cfr. Cass. 26276/2017, 2235/2017 e 12986/2009). 4.5 La partecipazione al giudizio del curatore che ha spiegato difese nel merito ha certamente sanato il dedotto vizio relativo alla concessione dei termini per la sua costituzione. 5 Neanche il secondo e terzo motivo, che riguardano gli ulteriori profili di inammissibilità della proposta concordataria fondanti la decisione di secondo grado, superano il vaglio di ammissibilità. 5.1 Ilconsolidato e noto insegnamento di questa Corte afferma che qualora la decisione di merito-come quella in esame- si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. tra le tante Cass. 11493/2018; 18641/2017 e 9752/2017). 6 Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 8 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.20804/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . , elettivamente domiciliata in Roma , via Veneto nr. 7, presso lo [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, giusta procuraspeciale in calce a l ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; PROCURA GENERALEpresso CORTE D ’A [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 929/2020, depositata in data 4/6/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2023 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Catania , con sentenza del 4 giugno 2020, ha respinto il reclamo ex art 18 l. fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Catania, ad istanza del PM, dopo aver decretato l‘inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla società in ragione del ravvisato deficit informativo, non colmato dalla relazione dell’attestatore, sia in ordine ai rischi connessi al contenzioso in corso, sia in ordine all’effettivo ammontare del credito di ATI Group s.p.a., che quest ’ultima pretendeva in un importo di gran lunga maggiore di quello indicato nella proposta. 2. La corte territoriale, rilevato che Sikelia il 12.5.2020 (giorno precedente l’udienza fissata con le modalità cartolari previste, causa emergenza Covid, dal d.l. n. 18/2020) aveva depositato note di replica alla comparsa , dell’8.5.2020 , di costituzione del Fallimento e rigettata pertanto la richiesta d ella reclamante di rinvio dell’udienza per poter meglio controdedurre, ha osservato nel merito: i) che era certamente consentito al curatoredi illustrare in sede di reclamo nuovi profili di inammissibilità della domanda di concordato, diversi da quell i su cui si fondava il provvedimento di primo grado; ii) che, come eccepito dal reclamato, il concordato, proposto in continuità aziendale indiretta e prevedente nel piano la degradazione a chirografo dei crediti da IVA di rivalsa, era inammissibile anche perché non corredat o né dall’attestazione richiesta dall’art. 186 bis l.fall . né da quella, richiesta dall’art. 160 l.fall., di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art 67, comma 3 lett. d), l.fall. ; iii) che peraltro, come già rilevato dal tribunale, la proposta concordataria e la relazione del professionista attestatore presentavano un assoluto deficit informativo rispetto al credito, che non era stato neppure quantificato, vantato da ATI Group; deficit non sanato, ma anzi confermato, da i due documenti (verbale di consegna e contratto) citati dall’attestatore e prodotti dalla società solo col reclamo. 3. [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza sulla base di quattro motivi; il Fallimento e il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catania non hannosvolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione de gli artt. 18 l.fall. e 83 d.l. 17/3/2020, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, per lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa. Sikelia lamenta che la corte d’appello abbia respinto la sua richiesta di concessione di un congruo termine per replicare alla corposa memoria di costituzione del Fallimento, con la quale erano state sollevate nuove eccezioni di inammissibilità del concordato e che era corredata da ben 48 documenti, nonostante l’udienza di comparizione fosse stata fissata (con provvedimento del Presidente della Corte d’Appello del 10/3/2020, tardivo rispetto al deposito del reclamo, avvenuto il 25/2/2020) per il 13/5/2020 , ovvero solo due giorni dopo la data cui, a causa dell’emergenza Covid, con i dd.ll. nn. 18 del 17/3/2020 e 23 dell’8/4/2020 erano stati rinviati d’ufficio tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari d’Italia ed in cui era scaduta la sospensione dei termini di decadenza per il compimento di qualsiasi atto, e nonostante , proprio in ragione di detta sospensione, fosse stato impedito l’intervento in sede di reclamo di eventuali terzi interessati e la sua controparte si fosse costituita tardivamente (peraltro chiedendo , con istanza implicitamente rigettata,di essere rimessa in termini). 1.1.Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 161,162 e 186 bis l.fall. . La ricorrente osserva in primo luogo che la corte d ’appello non avrebbe potuto dichiarare il concordato inammissibile per le ragioni, diverse da quelle rilevate dal giudice di primo grado, dedotte per la prima volta dal Fallimento nella comparsa di costituzione tardivamente depositata in sede di reclamo; sostiene, in secondo luogo e nel merito, che l’attestazione speciale di cui all’art. 186 biscit. è richiesta solo per i concordati in continuità diretta e non anche per i concordati in continuità indiretta che, come nella specie, prevedano la cessione dei rami d’azienda della proponente. 1.2. Il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 18, 160 l.fall. e 2758 c.c.. Sikelia, ribadito che alla corte d’appello era precluso di accogliere eccezioni di inammissibilità del concordato sollevate tardivamente dal Fallimento, assume che, stante l’assenza nel proprio patrimonio dei beni sui quali esercitare la prelazione per IVA di rivalsa, essa non era tenuta a depositare l’attestazione di incapienza prevista dall’art. 160,3° comma , l.fal l. . 1.3.Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.160, 161 e 162 c.p.c.. La ricorrente cont esta la sussistenza del ritenuto deficit informativo : afferma di aver chiarito , con nota depositata il 6 gennaio 2020 nel procedimento di primo grado, che (come peraltro si ricavava già dalla relazione attestativa) il credito di ATI Group era stato indicato in € 199.875,76, anziché nel maggior ammontare preteso dalla creditrice, per compensazione con un proprio controcredito; evidenzia, inoltre, che la controversia su una sola posta chirografaria di importo minimo rispetto a quello complessivo del passivo, di oltre 11 milioni di euro, non poteva far dubitare della fattibilità giuridica del concordato; rileva, infine, che i “chiarimenti …sarebbero stati forniti alla c orte di merito, se questa le avesse dato un termine congruo, e non certo di 24 ore , per replicare alla tardiva costituzione di controparte, in modo da evitare il sorgere di erronei convincimenti sull’esistenza di deficit informativi della proposta concordataria”. 2. Stante il principio della ragione più liquida, va prioritariamente esaminato il quarto motivo del ricorso . 2.1. La corte d’appello , dopo aver integralmente riportato la motivazione della sentenza di primo grado posta a sostegno della statuizione di inammissibilità del concordato per il deficit informativo riguardante il credito d i A TI Group e dopo aver trascritto il reclamo nella parte in cui contestava tale capo della pronuncia limitandosi a riporta re , senza alcun commento , il paragrafo della relazione dell’attestatore che , secondo la reclamante, valeva di per sé a confuta re le argomentazioni del tribunale, ha in primis rimarcato che l’effettivo ammontare della posta creditoria di ATI Group non era mai stato esposto , con conseguente impossibilità di verificar e l ’incidenza dell’eventuale maggior credito di detta società sulla fattibilità del concordato, eha inoltre accertato che i due documenti menzionati nell’attestazione edepositati solo nel procedimento di reclamo , lungi dal colmare il deficit informativo,non facevano che confermarlo. 2.2. In particolare , secondo i giudici d el reclamo, dalla lettura del verbale del 16/1/2019, il cui contenuto è stato anch’esso trascritto nella sentenza impugnata, non risultava affatto, come sostenuto dall’attestatore, che le maggiori pretese vantate da [OSCURATO:PERSONA] fossero oggetto di contestazione. 2.3. Ciò precisato, pare evidente che la censura in esame si risolva da un lato in una richiesta di revisione del giudizio di fatto , non consentita nella presente sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma, c.p.c. , e dall’altro fornisc a inammissibilmente solo con il ricorso per Cassazione delucidazioni circa il preciso ammontare della posizione creditoria di ATI. 4 L’esito infausto della censura rende vana la disamina del primo motivo, che lamenta la lesione del diritto di difesa del reclamante per non essergli stato consentito di replicare adeguatamente alle note difensive del curatore nei termini previsti dal decreto presidenziale. 4.1 La violazione del diritto al contraddittorio per la concessione di un brevissimo termine a difesa potrebbe infatti astrattamente configurarsi con riferimento agli ulteriori profili di inammissibilità introdotti con la memoria costitutiva del F allimento (difetto “attestazione rinforzata” ai sensi dell’art 186 bis , comma 2 lett.b) l.fall. e dell’attestazione ex art. 161, comma 3 l.fall) ma non in relazione al thema decidendum, ampiamente trattato e discusso nel giudizio davanti al t ribunale, del deficit informativo che connotava la proposta e l’attestazione avuto riguardo alle cause passive e al maggior credito dichiarato da ATI Group. 4.2 Nè migliore sorte incontra l’ulteriore articolazione del motivo che predica la nullità dell’intero procedimento per non essere stato rispettato il termine di dieci giorni da calcolarsi a ritroso dalla data di udienza per la costituzione della altre parti. 4.3 Va evidenziato che la presente causa rientra tra quelle per cui, ai sensi dell’art 83, comma 6 d.l. 18/2020 e giusta provvedimento del Presidente della Corte d’Appello di Catania, è stata prevista la trattazione nel lasso di tempo che intercorre tra l’11 maggio e il 31 luglio 2020 con le modalità cosiddette cartolari , ex art 83 , coma 7, lett. h. di detto decreto legge. Con provvedimento presidenziale, adottato in conformità delle linee guida dal capo dell’ufficio giudiziario le parti sono state avvisate della circostanza che la causa sarebbe stata trattata all’udienza “cartolare” del 13 maggio 2020 e che le stesse erano autorizzate a depositare note conclusive e di replica fino, rispettivamente a cinque giorni ed a un giorno primo dell’udienza. La curatela si è costituita in giudizio l’8/5/2020 e la reclamante, così come previsto dal decreto presidenziale, ha depositato memorie con le quali ha replicato alle difese della curatela. 4.4 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte “ Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall'articolo 18 della legge fallimentare, il termine per la costituzione della parte è perentorio, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese” ( cfr. Cass. 26276/2017, 2235/2017 e 12986/2009). 4.5 La partecipazione al giudizio del curatore che ha spiegato difese nel merito ha certamente sanato il dedotto vizio relativo alla concessione dei termini per la sua costituzione. 5 Neanche il secondo e terzo motivo, che riguardano gli ulteriori profili di inammissibilità della proposta concordataria fondanti la decisione di secondo grado, superano il vaglio di ammissibilità. 5.1 Ilconsolidato e noto insegnamento di questa Corte afferma che qualora la decisione di merito-come quella in esame- si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. tra le tante Cass. 11493/2018; 18641/2017 e 9752/2017). 6 Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, 8 Nulla è da statuire sulle spese non avendo il Fallimento svolto alcuna attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a n
Sentenza Cassazione n. 14839/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris