CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2020
Cassazione n. 43612/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 20/07/2020 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 20 luglio 2020, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecce che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 10-ter d. Igs. n. 74 del 2000, e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e della sospensione condizionale della pena. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA].", aveva omesso di versare VIVA dovuta per l'anno d'imposta 2011 entro il 27 dicembre 2012 per l'ammontare di 590.684,00 euro. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare le circostanze, emerse nel corso del giudizio, da cui desumere l'assenza di dolo, se non l'insussistenza del reato. Si rappresenta che, secondo quanto acquisito nel processo, le cause della crisi erano da ascrivere: -) alla difficile congiuntura economica; -) alle difficoltà di riconvertire il personale assorbito dalla [OSCURATO:PERSONA]; -) al mancato versamento dell'IVA collegata alle fatture emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." in favore della "In. [OSCURATO:PERSONA]", la società che si era occupata della ricollocazione dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], per la destinazione dei relativi importi alla prosecuzione dell'attività aziendale ed al pagamento dei dipendenti; -) all'insufficienza delle somme corrisposte dalla "In. [OSCURATO:PERSONA]" a coprire i costi del personale per tutto il periodo necessario all'avvio dell'attività produttiva. Si osserva che, alla luce di quanto evidenziato, l'omesso versamento dell'IVA dipende esclusivamente dall'assoluta crisi di liquidità dell'azienda, dimostrata anche dai pagamenti parziali effettuati fino al momento della messa in liquidazione della società, e non dalla volontà dell'imputato di sottrarsi agli obblighi tributari. Si conclude affermando che ricorre una situazione di inesigibilità, della quale la motivazione della Corte d'appello non ha tenuto alcun conto. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 161 cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che la prescrizione deve ritenersi maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, perché la sospensione prevista per i casi di COVID, nel giudizio in esame, se applicabile, opera dal 27 aprile 2020 all'H maggio 2020, in quanto l'udienza del 27 aprile 2020 era stata fissata già prima della pandemia. Si rappresenta che in questo senso depone la disposizione di cui all'art. 83, comma 4, d.l. n. 23 del 2020, anche perché l'udienza del 27 aprile 2020 era udienza di prima fissazione da parte del Presidente, e perché il fascicolo era pervenuto in ti Corte d'appello in epoca sicuramente anteriore al 9 marzo 2020. Si cita, a conferma, Sez. 3, n. 2137 del 2020. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla determinazione della pena ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 14 d.lgs. n. 74 del 2000. Si deduce che non è stato spiegato perché la pena base non potesse essere fissata nel minimo edittale, e perché il pagamento parziale del debito tributario non è rilevante a norma dell'art. 14 d.lgs. n. 74 del 2000. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato motivi nuovi in data 4 ottobre 2021, sviluppando le censure formulate nel secondo motivo, relativo alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che la fondatezza delle censure formulate nel secondo motivo trova conferma anche nella pronuncia della Corte costituzionale n. 140 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modifiche, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Si rappresenta che il rinvio delle udienze di cui alla disposizione appena citata costituisce il contenuto soltanto eventuale di una misura organizzativa solo genericamente delimitata dalla legge quanto a presupposti e finalità da perseguire. Si aggiunge che non è conferente il richiamo ai principi enunciati da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, sia perché questi sono stati espressi prima della sentenza n. 140 del 2021 della Corte costituzionale, sia perché la questione esaminata dalle Sezioni Unite riguarda solo l'art. 83, comma 3 -bis, d.l. n. 18 del 2020, relativa esclusivamente al giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione, in quanto il ricorso non è nel complesso inammissibile. 2. Precisamente, non manifestamente infondate sono le censure esposte nel secondo motivo, e sviluppate ulteriormente nella memoria, le quali deducono che l'estinzione del reato per prescrizione sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello, perché la sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. n. 23 del 2020, opererebbe solo a partire dal giorno in cui si sarebbe dovuta tenere l'udienza fissata, e non anche per l'intero periodo di sessantaquattro giorni previsto da tale disposizione. La questione del computo del periodo di sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. n. 23 del 2020, alla data di presentazione del ricorso, il giorno 10 dicembre 2020, non era stata ancora formalmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la prima puntuale affermazione in proposito è resa dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5292 del 2021, Sanna, Rv. 280432-02. Secondo la pertinente massima ufficiale di questa decisione, emessa il 26 novembre 2020, ma depositata solo il 10 febbraio 2021, in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'H maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. In motivazione, al § 4.2 in fine, si afferma: «[...] il comma 4 dell'art. 83 ha, invece, collegato la sospensione della prescrizione non specificamente al rinvio dell'udienza, ma più in generale a quella dei termini disposta dal precedente comma 2 per il periodo compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (termine poi prorogato, come si è detto, al 11 maggio 2020) e ciò per l'ovvia ragione che, contrariamente all'ipotesi considerata nel comma 9, il primo dei due periodi configurati dal legislatore ha inteso imporre, tendenzialmente, la totale paralisi di ogni attività processuale, a prescindere dal fatto che la stessa comporti o meno la celebrazione di una udienza, come peraltro precisato nella Relazione illustrativa al decreto legge». Ora, in epoca precedente al deposito della pronuncia delle Sezioni Unite, e, quindi, al momento di presentazione del ricorso scrutinato in questa sede, la questione non era certo pretestuosa, anche in ragione della non immediata linearità del dettato legislativo, il cui significato, tra l'altro, deve essere ricostruito combinando insieme più disposizioni, e precisamente i commi 2 e 4 dell'art. 83 cit. Ne discende che, ai fini del computo della prescrizione, deve farsi riferimento al periodo decorso fino alla data dell'odierna pronuncia, e che, quindi, la causa estintiva è ormai abbondantemente maturata, in quanto il relativo termine, anche considerando la sospensione ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, è spirato il 29 agosto 2020, così come indicato anche dalla Corte d'appello. 3. Non può essere pronuncia formula liberatoria più favorevole, avendo riguardo, in particolare alle censure esposte nel primo motivo.Dette censure, infatti, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato di omesso versamento dell'IVA, pongono questioni attinenti al vizio di motivazione della sentenza impugnata. Ora, quand'anche si volesse astrattamente ipotizzare la fondatezza delle stesse, dovrebbe comunque applicarsi il principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01, e Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277-01). 4. Assorbite, infine, sono le censure esposte nel terzo motivo, Queste doglianze, infatti, attengono esclusivamente al trattamento sanzionatorio, e, quindi, presuppongono l'affermazione di responsabilità penale, esclusa invece nella specie per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per