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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 42301/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il il 14/6/2019 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, relativi a vizio di motivazione e violazione di legge circa la ricostruzione della vicenda e la configurabilità di una condotta violenta, reiterano doglianze già esaminate non illogicamente dalla Corte e non individuano vizi deducibili in sede di legittimità, essendo stato sottolineato come il ricorrente avesse omesso di arrestare la sua marcia e avesse proseguito a velocità non consona ai luoghi, fra l'altro superando un semaforo rosso, fino a speronare l'auto di servizio, nel momento in cui la sua marcia era stata ostacolata dalla barriera dell'isola pedonale, condotta motivata dal fatto che il ricorrente guidava con patente sospesa.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 12/1/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il il 14/6/2019 per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i due motivi, relativi a vizio di motivazione e violazione di legge circa la ricostruzione della vicenda e la configurabilità di una condotta violenta, reiterano doglianze già esaminate non illogicamente dalla Corte e non individuano vizi deducibili in sede di legittimità, essendo stato sottolineato come il ricorrente avesse omesso di arrestare la sua marcia e avesse proseguito a velocità non consona ai luoghi, fra l'altro superando un semaforo rosso, fino a speronare l'auto di servizio, nel momento in cui la sua marcia era stata ostacolata dalla barriera dell'isola pedonale, condotta motivata dal fatto che il ricorrente guidava con patente sospesa. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]