CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1983
Cassazione n. 30033/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/04/1983 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 26 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari, in data 25 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione in ordine all'affermazione della colpevolezza dell'imputato, oltre a contenere doglianze di merito che sfuggono al sindacato di legittimità, è manifestamente infondato, avendo il secondo giudice alle pagine 1 e 2 ampiamente sottolineato come la responsabilità del prevenuto emergesse con logica evidenza dal fatto che questi avesse l'effettiva disponibilità del luogo in cui erano stati rinvenuti gli oggetti di provenienza illecita; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si invoca la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre all'evidente genericità, è manifestamente infondato, in quanto come rilevato anche dalla corte di appello a pagina 2 il termine di prescrizione, pari ad anni 10, non risultava decorso alla data della sentenza impugnata, a nulla rilevando nel caso di ricorso inammissibile il suo spirare successivamente alla decisione di appello, in quanto la pronuncia di inammissibilità del gravame non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione (su tutte, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonc:hé, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cose, n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore Pr