CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2198/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio, 91 , presso gli Avv . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] RIFIUTOavverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 1058/2019 depositata il9 ottobre 2019; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del28 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso con rinvio; sentiti l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate e gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; Premesso che: L’Agenzia delle Entratericorre, con due motivi, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Cuneo,che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio ed accolto l’appello incidentale della contribuente avverso la sentenza con la quale la C.t.p. aveva accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso parziale dell’Irpeg corrisposta per gli anni di imposta 1997 e 1998. [OSCURATO:PERSONA] di Risparmiocon le dichiarazioni annuali dei redditi presentate in data 1° luglio 1999 e 17 giugno 2000applica v a, ai fini Irpeg, l’aliquota piena del 37 per cento e, per l’effetto,esponeva un credito che chiedeva contestualmente a rimborso. Di seguito, tuttavia, presentava dichiarazioni integrative con le quali, sul presupposto dell’erronea applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata, pari alla metà, che riteneva applicabile ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, esponeva un maggior credito,di cui chiedeva il rimborso . L’Ufficio negava il rimborso ritenendo che la contribuente non avesse diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata al 18,5 per cento per tutti gli importi esposti nella dichiarazione integrativa.Detti provvedimenti espressi di diniego venivano impugnati dalla contribuente in altro giudizio allo stato pendente innanzi a questa Corte. In data 24 febbraio 2012 la Fondazione avanzava un’istanza di rimborso con riferimento alle somme esposte nelle dichiarazioni originarie, con le quali il credito era stato quantificato applicando l’aliquota del 37 per cento, per l’importo di euro 2.134.175,51. Su detta ultima si formava il silenzio rifiuto oggetto del presente ricorso. All’udienza entrambe le parti hanno chiesto rinvio a nuovo ruolo dando attodi un accordo stragiudiziale intercorso per la definizione di entrambi i giudizi pendenti ed il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale si è associato alla richiesta. Rilevato che: Appare opportuno rinviare a nuovo ruolo per l a trattazione congiunta del presente ricorso con il ricorso n. 1 9 826 del 2 022 pendente tra le stesse parti in quanto i due giudizi hanno ad oggetto istanze di rimborso, l’una conseguente all’applicazione d ell’aliquota agevolata,e l’altra all’applicazione dell’aliquota ordinaria. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 19826 del 2022