CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore Prattichizzo ([OSCURATO:EMAIL]) domiciliata presso lacancelleria della Corte di cassazione, in Roma, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondogrado della Puglia 2952/26/2023 depositata in data 25 ottobre 2023, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.In punto di fatto, dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince che:1) previo p.v.c. della GDF di Foggia derivante dalla verifica effettuata neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, l’Agenzia delle entrate aveva emesso neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento con il quale, per il 2010,aveva contestato maggior reddito di impresa, ai fini Ires, Irap e Iva, avendo laGDF rinvenuto presso il locali della [OSCURATO:PERSONA] srl numerose fotocopie diassegni bancari per un ammontare complessivo di euro 144.872,00, privi diindicazione del beneficiario, incassati da [OSCURATO:SOCIETA]., i cui soggetti“traenti” erano risultati clienti di [OSCURATO:PERSONA], per cui gli incassi erano statiassimilati a cessioni di merci non documentate, in violazione degli artt. 23 delDPR n. 633/1972 e 85 del DPR n. 917/86 (TUIR), non essendovi nelle scritturecontabili traccia di corrispondenti operazioni commerciali intercorse tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2) avverso il suddetto avviso lacontribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Foggia deducendo che i titoli di credito tradotti dalla GDF incorrispettivi non registrati erano in realtà proventi derivanti da rapporticommerciali intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. essendo stati gli assegnibancari emessi da terzi, clienti di quest’ultima, negoziati dalla [OSCURATO:SOCIETA] peril pagamento di forniture effettuate in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; avevaNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026chiesto, pertanto, l’annullamento dell’avviso e, in subordine, l’ammissioneall’ordine di esibizione delle fatture relative ai rapporti commerciali intercorsi nel2010 tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e i traenti gli assegni, la nomina di un CTUcontabile; 3)aveva controdedotto l’Agenzia delle entrate, eccependo lafondatezza della pretesa tributaria, essendo legittimo presumere che gli incassida parte della contribuente degli assegni emessi da terzi corrispondessero adoperazioni non dichiarate, essendo stata esclusa dai verificatori la riferibilità ditali assegni ad operazioni regolarmente registrate nella contabilità dellacontribuente; 4) la CTP di Foggia, con la sentenza n. 1514/05/2017, avevaaccolto il ricorso ritenendo essersi trattato di guadagni regolarmente annotati incontabilità e che la ragione dell’indicazione di [OSCURATO:SOCIETA] quale prenditrice dei titolidi credito era da individuare in un accordo concluso con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in base al quale i clienti di quest’ultima avrebbero dovuto pagare le forniture dicarburante da parte di [OSCURATO:SOCIETA] con assegni di terzi propri clienti intestatidirettamente alla contribuente; tali conclusioni erano avvalorate da unaconsulenza tecnica di parte di asseverava l’annotazione in contabilità dei titoli dicredito; 5) avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate aveva propostoappello dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Pugliainsistendo per la fondatezza della pretesa tributaria; 6) con sentenza n.2952/26/2023 depositata in data 25 ottobre 2023, la CGT di II grado avevaaccolto l’appello.2. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.4. La società contribuente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 comma2, n. 4 c.p.c. in combinato agli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CGT di II gradoNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026accolto l’appello dell’Ufficio senza indicare l’iter logico-giuridico sotteso alladecisione. In particolare, il giudice di appello, da un lato, avrebbe omesso di dareconto degli elementi istruttori forniti dall’Ufficio a fondamento della pretesaistruttoria, facendo riferimento soltanto alle mere fotocopie degli assegni bancaridei clienti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rinvenute presso i locali di quest’ultima eassimilando i relativi incassi a ricavi non dichiarati; dall’altro, avrebbeapoditticamente ritenuto non superato dalla contribuente il “risultato probatorioottenibile dalla documentazione in possesso dell’Agenzia” senza, peraltro, conun’omessa motivazione, ammettere le richieste istruttorie articolate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. alla Daunia e ai singoli traentidegli assegni delle fatture relative ai rapporti commerciali tra loro intercorsi nel2010 ; CTU contabile al fine di accertare se i titoli di credito fossero riportati neilibri contabili della [OSCURATO:SOCIETA] e se nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA] risultasseroemesse delle fatture in favore dei traenti gli assegni de quibus) che avrebberodimostrato la fondatezza della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA]1.1.Il motivo è infondato.1.2.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta daerror in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez.5, Ordinanza n. 6044 del 2024). Nella specie, la motivazione assolve in misuraadeguata al requisito di contenuto richiesto dalle disposizioni di legge di cui ilricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e di dirittodella decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo dellapronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventualeverifica in sede di impugnazione. In particolare, nella sentenza impugnata, inpunto di diritto, la CGT di II grado ha osservato che: la CGT di II grado haNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026osservato che: 1) non vi era traccia di una scrittura privata tra la [OSCURATO:SOCIETA] e laDaunia Petroli che regolasse le reciproche partite debitorie e creditorie e chegiustificasse, tra soggetti esercenti entrambi l’attività di imprenditoricommerciali, il pagamento delle forniture di carburante effettuate dallacontribuente in favore di [OSCURATO:PERSONA] mediante assegni emessi dai clienti diquest’ultima all’ordine della prima; 2) peraltro, da un lato, l’astrattezza dei titolidi credito non lasciava emergere la causa dell’utilizzo di tali mezzi di pagamentoe, dall’altro, appariva poco plausibile che i clienti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.accettassero di pagare un proprio debito verso quest’ultima mediante ilpagamento in favore di un soggetto estraneo al rapporto di somministrazione dicarburante senza un documento contrattuale giustificante tale forma diadempimento; 3)peraltro, la documentazione contabile prodotta sin dal primogrado dalla [OSCURATO:SOCIETA] non era in grado di provare la tesi della contribuente,considerando, peraltro, che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., le scritturecontabili, se regolarmente tenute, facevano prova contro l’imprenditore (a menoche la controversia non involgesse due o più imprenditori, circostanza nonricorrente nella specie); 4) le dichiarazioni rese dai clienti di [OSCURATO:PERSONA], daun lato, erano state prodotte, in violazione del divieto ex art. 58 del d.lgs. n.546/92, solo in sede di gravame senza che la contribuente avesse dimostrato dinon averle potute articolare nel giudizio di primo grado per una causa ad essanon imputabile e, dall’altro, erano state veicolate nel processo sotto forma didichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, senza che costituissero provanell’ambito del giudizio civile;5) quanto alla consulenza tecnica a firma del dott.[OSCURATO:PERSONA] depositata in sede di primo grado, non era ad essa applicabile il c.d.principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, c.p.c. nonrappresentando un fatto suscettibile di prova ma un compendio valutativo di fattiestrinseci ad esso (operazioni commerciali documentate dai titoli di credito inquestione);pertanto, la sua mancata contestazione non produceva ladimostrazione degli assunti di parte appellata; peraltro l’elaborato del consulentenon aveva fornito la prova circostanziata circa le ragioni per cui la FI Petroliavrebbe concordato con [OSCURATO:PERSONA] l’emissione in favore della prima diNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026assegni tratti da clienti della seconda, ma si era limitato, in termini apodittici, aricondurre ciascun assegno a delle “maggiori somme” che, di volta in volta, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe ricevuto in pagamento da [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare i motividi tale ricostruzione; quindi il contenuto della perizia era irrilevante sotto il profilostrettamente probatorio;6) le richieste istruttorie articolate dalla contribuenteriguardavano prove superflue e, in particolare, quanto alla invocata CTU,difettava anche il requisito della particolare complessità della circostanza fattualeoggetto di accertamento.2. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 7, co. 5-bis, D. Lgs. n.546/1992, 2727 e 2729 c.c. per avere la CGT ritenuto legittimo l’impugnatoavviso di accertamento, sebbene, da un lato, l’Ufficio non avesse offerto unidoneo quadro indiziario a fondamento della vantata pretesa tributaria-essendosi limitato a richiamare le conclusioni di cui al p.v.c. della GDF in ordinealla assimilazione degli incassi degli assegni emessi dai clienti di [OSCURATO:PERSONA] ricavi non dichiarati – e, dall’altro, la contribuente avesse dimostrato la ragionegiustificativa dei detti ricavi nel rapporto commerciale instaurato con [OSCURATO:SOCIETA] nonché la regolare annotazione nelle proprie scritture contabili dei dettiintroiti; da qui, la violazione da parte del giudice di appello del criteriodistributivo dell’onere probatorio, consacrato nel nuovo art. 7, comma 5-bis, cit.,essendo tenuta l’Amministrazione, in qualità di attore in senso sostanziale, afornire la prova dell’esistenza e del quantum del preteso credito e, dunque, deifatti costitutivi della propria pretesa, sorgendo l’onere probatorio a carico delcontribuente soltanto dopo che l’Amministrazione abbia già assolto al proprio;nella specie, la CGT di II grado, invertendo di fatto l’onere probatorio, avrebbeimplicitamente ritenuto che spettasse alla contribuente dimostrare la correttezzadel proprio operato omettendo di vagliare, in via prioritaria, gli elementi indiziarieventualmente offerti dall’Amministrazione a sostegno della pretesa impositiva,comunque privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (nella specie,concretantesi soltanto nel rinvenimento delle fotocopie degli assegni, prividell’indicazione del beneficiario presso i locali di [OSCURATO:PERSONA]); peraltro, laNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026ricorrente evidenzia come il p.v.c. non assumeva alcun valore istruttorio,dovendo le deduzioni trovare riscontro in ulteriori prove acquisite in ossequio alprincipio del contraddittorio.3. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. peravere la CGT nell’affermare che la “ricostruzione della vicenda era sfornita diqualsivoglia supporto probatorio” erroneamente vagliato il contenuto delle provecontrarie addotte da [OSCURATO:SOCIETA], pur avendo quest’ultima dimostrato i fattiimpeditivi/estintivi del presunto diritto di credito erariale mediante supportodocumentale non esaminato dal giudice di appello (conto di mastro della [OSCURATO:SOCIETA]. intestato alla cliente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il 2010, n. 164 fatturedi vendita emesse da [OSCURATO:SOCIETA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2010 da cuisi evincerebbe che, nel periodo in esame, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva effettuato forniturea favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per complessivi euro 1.135.663,98; conto dimastro di [OSCURATO:SOCIETA]. intestato alla [OSCURATO:PERSONA] per il 2010 dal quale sisarebbe potuto rilevare che [OSCURATO:SOCIETA] aveva riportato nella propria contabilità, aciascuna data, tutti gli assegni bancari ricevuti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comeanche le rispettive negoziazioni bancarie; conti di mastro intestati ad altri istitutidi credito da cui si evincerebbe l’avvenuta negoziazione degli assegni bancari inesame sui conti correnti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]; la trasposizione di tutta lamovimentazione bancaria relativa a FI petroli nei relativi libri contabili e inparticolare nel [OSCURATO:PERSONA], esibiti alla GDF nel corso della verifica;dichiarazioni di alcuni clienti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in ordine all’avvenutaconsegna a quest’ultima di assegni bancari per il pagamento delle fornitureeseguite a loro favore dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. medesima; una perizia di partea firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] nella quale veniva dato atto che [OSCURATO:SOCIETA]. avevaaccettato gli assegni bancari in questione in pagamento delle forniture dicarburanti eseguite alla [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] avevaprovveduto a rilevare tutti gli assegni nelle scritture contabili a norma di legge;la crisi economica e finanziaria attraversata da [OSCURATO:PERSONA] in quegli anniculminata nella dichiarazione di fallimento il 28.3.2014). In particolare, quantoNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai clienti di [OSCURATO:PERSONA],le stesse non erano in toto inutilizzabili ai fini probatori, potendo ad esse essereessendo state, nella specie, contestate dall’Agenzia. Peraltro, diversamente daquanto affermato dal giudice di appello, i conti di mastro intestati alla Cassaassegni e ai vari istituti di credito, quali scritture contabili ausiliarie, costituivano,elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una validaprova anche a favore dell’imprenditore che li aveva prodotto in giudizio. Inoltre,anche le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] assumere efficacia probatoria nei confronti dell’emittente in relazionealla prestazione ivi iscritta e al relativo prezzo nonché costituire valida fonte diprova nei confronti di entrambe le parti in ordine all’esistenza di un accordocommerciale tra le stesse potendo fare presumere l’esistenza di una convenzionenegoziale stipulata con il destinatario.4. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CGT ritenutoche la consulenza tecnica di parte (a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA]), prodotta da [OSCURATO:SOCIETA]. in primo grado di giudizio, ancorché non contestata dall’Ufficio, nonpotesse dimostrare gli assunti di parte appellata; ciò sebbene la perizia di partenon adeguatamente contestata nel merito facesse piena prova rispetto al suocontenuto (è richiamata Cass. n. 27545 del 2023 in ambito bancario). Peraltro,la perizia di parte, a prescindere dalla non contestazione dei fatti sui quali sifondava, assumeva un’autonoma valenza probatoria indiziaria che, nellafattispecie, era stata del tutto obliterata dal giudice di appello.5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350 c.c., 1322 e 1325, n. 4c.c. per aver la CGT di II grado ritenuto che occorresse una scrittura privata pergiustificare il pagamento delle forniture di carburante effettuate dallacontribuente in favore di [OSCURATO:PERSONA] mediante assegni emessi dai clienti diquest’ultima, senza l’indicazione del beneficiario; ciò in contrasto con il principioNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026generale della libertà delle forme in virtù del quale ben potevano essere regolatii rapporti tra le società ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]) in forza di un accordo verbaleper cui la prima riforniva alla seconda prodotti petroliferi, regolarmente saldati,ad eccezione di una parte molto contenuta di forniture (euro 144.872,00 rispettoa euro 1.135.663,98 fatturati nel 2010) pagate mediante gli assegni inquestione.6.I motivi dal primo al quarto - da trattare congiuntamente per connessione-sono infondato il primo, in parte inammissibile e in parte infondato il secondo,inammissibili il terzo e il quarto.6.1.In termini generali va ricordato che, come da orientamento consolidato diquesta Corte, le movimentazioni bancarie possono essere oggetto diaccertamento presuntivo di maggiori ricavi, ove non vi sia indicazione delbeneficiario, sul presupposto che tali operazioni non risultino dalle scritturecontabili (Cass., Sez. V, 9 giugno 2020, n. 10973), in quanto l'art. 32 cit., al paridell'art. 51 d.P.R. n. 633/1972, «impone di considerare ricavi sia i prelevamenti,sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che iversamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti perpagare determinati beneficiari» (Cass., Sez. V, 4 aprile 2022, n. 10712; conf.Cass., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 18965; Cass., Sez. V, 18 febbraio 2021, n. 4332;Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2020, n. 27634; Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n.21707; Cass., Sez. V, 26 giugno 2020, n. 12820; Cass., Sez. V, 14 gennaio 2020,n. 432; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2019, n. 714; Cass. n. 14353 del 2022). Intema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 deld.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erarioche, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall' art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che puòessere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specificaindicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrareche gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono adoperazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificareNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente perciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relativerisultanze" (ex multis, Sez. 5, n. 13112 del 30/06/2020, Rv. 658392-01).6.2.Non appare destinato ad incidere, nel caso di specie, il nuovo comma 5-bisdell’art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 introdotto dall’ art. 6 della legge n. 130 del2022, in quanto:1) la disposizione in esame, di natura sostanziale e senza alcunavalenza interpretativa di altre disposizioni in tema di valutazione delle risultanzeprobatorie, non ha efficacia retroattiva e, quindi, si applica, ai giudizi introdottisuccessivamente al 16 settembre 2022, data di entrata in vigore dell’art. 6 dellalegge n. 130 del 2022 che l’ha introdotta, per la quale il successivo art. 8, dettatoin materia di «disposizioni transitorie e finali», non prevede una diversadecorrenza (Cass., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 16493); 2), in ogni caso, già lasola precisazione, nel secondo periodo del detto comma 5-bis, che la fondatezzadella prova deve essere valutata «comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale», salvaguarda le presunzioni legali previste dalla normativasostanziale tributaria, come quella sopra indicata, la cui persistenza non puòquindi ritenersi in contrasto con disposizioni sull’onere della prova contenute nelprimo e nel terzo periodo dello stesso comma, quale che sia la portata di questeultime rispetto alla disciplina già evincibile dall’ applicazione dell’ art. 2697 cod.civ. (Cass. n. 2746 del 2024).6.3.Sulla valutazione delle prove, le Sezioni Unite di questa Corte hannoaffermato che «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazionedell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutareuna prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - inassenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure ilvalore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice haNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, lacensura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità suivizi di motivazione» (Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867).6.4.Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la CGT di II grado -a fronte delle risultanze delle indagini di cui al p.v.c. della GDF, anche alla lucedelle notizie acquisite dagli istituti bancari, in ordine all’avvenuto incasso daparte di [OSCURATO:SOCIETA] di titoli di credito (le cui fotocopie erano state rinvenute pressoi locali di [OSCURATO:PERSONA]), emessi, senza indicazione del beneficiario, da terzi,clienti non già della medesima ma di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dei quali non vi eraevidenza contabile nelle scritture della contribuente non potendo esserericondotti alle fatture emesse dalla stessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –ha ritenuto legittima la presunzione che gli incassi degli assegni de quibus, siriferissero ad operazioni non registrate e non dichiarate; va, a tal riguardo,altresì, ricordato che “In tema di accertamenti tributari, il processo verbale diconstatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura deifatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello dic.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti oavvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine diapprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza deldocumento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b)quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o daterzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa partee/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualorala specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle partil'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) inmancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengonoriportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudicedeve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo esseredisatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto conNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, chequei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore” (Sez. 5,Ordinanza n. 24461 del 05/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10429 del 2025). Ilgiudice di appello ha, quindi, ritenuto non supportata da idonea prova la tesi acontrario dell’avvenuta remunerazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], mediante taliassegni, delle forniture di carburante effettuate nei suoi confronti dallacontribuente. In particolare, la CGT: 1) ha escluso – a seguito di appositoapprezzamento di merito - che la documentazione contabile prodotta dallacontribuente in primo grado potesse comprovare il pagamento delle operazioniregistrate mediante l’incasso degli assegni de quibus, rimarcando che, ai sensidegli artt. 2709 e 2710 c.c., le scritture contabili (se regolarmente tenute,bollate, vidimate) fanno piena prova contro l’imprenditore (salvo che lacontroversia coinvolga due o più imprenditori, circostanza nella specie nonricorrente); ciò conformemente all’orientamento di questa Corte secondo cui lescritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legalea favore dell'imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intendautilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art.2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al liberoapprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed inquale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altrerisultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o dellaeccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n. 3188/2003,n. 1715/2001, n. 3108/96; Cass. Sez. 2, n. 105 del 2011); 2) ha escluso chetale prova potesse essere tratta dalle dichiarazioni dei clienti della [OSCURATO:PERSONA] quanto, oltre ad essere state veicolate sotto forma di dichiarazioni sostitutivedi atto di notorietà, “non costituen[do] prova nell’ambito del giudizio civile”,erano in primo luogo inammissibili per essere state prodotte soltanto in allegatoalle controdeduzioni in grado di appello in violazione dell’art. 58 del d.lgs. n.546/92, senza che risultassero necessarie per la decisione ovvero che l’appellataavesse fornito alcun elemento atto a dimostrare di non averle potute articolarenel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile; tale statuizioneNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026costituente la prima ratio decidendi della ritenuta inutilizzabilità delle dettedichiarazioni, non è stata aggredita per cui risulta inammissibile, per difetto diinteresse, la sub censura con la quale si denuncia la valenza indiziaria dellemedesime, non essendo state contestate dall’Agenzia; ciò in ossequio al principiodi diritto consolidato di questa Corte secondo cui: ove la sentenza sia sorrettada una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle qualigiuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata,l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto diinteresse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitival'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun casol'annullamento della sentenza (Cass. n. 8394/2021; Cass. Sez. 1, Sentenza n.18641 del 27/07/2017; Cass. 9752/2017; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22753 del03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n.24540 del 20/11/2009; Cass. n. 3965 del 19/03/2002);3) in disparte laconsiderazione circa la mancata dimostrazione degli assunti della contribuenteper effetto della mancata contestazione della consulenza di parte, ha apprezzatopuntualmente il suo contenuto- per cui il terzo motivo non coglie la ratiodecidendi- ritenendo che lo stesso fosse irrilevante sotto il profilo strettamenteprobatorio (“la disamina dell’elaborato del consulente non fornisce la provacircostanziata del contesto e delle ragioni per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbero concordato l’emissione in favore della prima di assegnitratti dai clienti della seconda; essa invece si limita, in termini alquantoapodittici, a ricondurre ciascun assegno a delle “maggiori somme” che di voltain volta la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe ricevuto in pagamento dalla [OSCURATO:PERSONA].r.l. senza tuttavia spiegare i motivi alla base dell’attrazione dell’importofacciale di ciascun titolo di credito all’interno di ciascuna delle grandezzearitmetiche a cui esso viene assegnato”); ciò in ossequio all’orientamentogiurisprudenziale secondo cui la perizia di parte non ha valore di prova,nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solodi indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cuiapprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, maNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto” (Cass. 27/12/2018,n. 33503; Cass. n. 2052 del 2025). Il giudice di appello ha, quindi, operato unavalutazione che non è censurabile quale violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc. civ. E’ sufficiente, al riguardo, rammentare che, in tema di ricorso percassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astrattarecata da una norma di legge ed implica necessariamente un problemainterpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esattainterpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass., 28 settembre 2017, n.22707). In definitiva, i mezzi (secondo e terzo), nella parte in cui denuncianol’omessa considerazione da parte del giudice di appello dei documenti contabiliprodotti già in primo grado dalla contribuente e delle risultanze della consulenzatecnica di parte, in realtà tendono a sollecitare un inammissibile riesamedell’apprezzamento di merito operato dal giudice di merito.6.5.Il quarto motivo con il quale si denuncia la violazione degli artt. 1350 c.c.,1322 e 1325, n. 4 c.c. per aver la CGT di II grado ritenuto che occorresse unascrittura privata per giustificare il pagamento delle forniture di carburanteeffettuate dalla contribuente in favore di [OSCURATO:PERSONA] mediante assegni emessidai clienti di quest’ultima, senza l’indicazione del beneficiario non è attinente aldecisum in quanto la CGT di II grado, lungi dal pretendere la forma scritta adsubstantiam per la conclusione di un simile accordo, ha evidenziato la necessitàdi una scrittura privata “che ne documentasse in modo incontrovertibilel’esistenza” (e dunque solo ad probationem), statuizione nella specie nonaggredita dal suddetto motivo come formulato.7.In conclusione, il ricorso va rigettato.8.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MNumero registro generale 9969/2024Numero sezionale 2662/2026Numero di raccolta generale 9166/2026Data pubblicazione 11/04/2026La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.900,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak