CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso;- ricorrente -controrappresentata e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 918/2021 della CORTE D’APPELLO DIBOLOGNA, depositata il 22/4/2021;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del27/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIUSEPPE1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, innanzi altribunale di Rimini, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendoNumero registro generale 17864/2021Nu2m ero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026che, a norma dell’art. 2932 c.c., fosse pronunciata nei suoiconfronti sentenza di esecuzione in forma specifica del contrattopreliminare di compravendita di un appartamento stipulato conla stessa il 14/7/2007.1.2. La società convenuta, con sentenza del 28/7/2010,è stata dichiarata fallita.1.3. L’attore ha riassunto il giudizio nei confronti del1.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio, resistendo alladomanda e chiedendone il rigetto.1.5. Il tribunale, con sentenza del 23/6/2017, ha respintola domanda sul rilievo che: - “l’attore non aveva depositato, intermini, il fascicolo di parte prelevato all’udienza di precisionedelle conclusioni”; - tale “circostanza impediva al giudicante dipoter utilizzare, ai fini della decisione, i documenti prodotti daparte attrice, solo una parte dei quali era rinvenibiletelematicamente o nel fascicolo d’ufficio”; - non era, diconseguenza, possibile ricostruire, “nella integrità, l’operazionenegoziale” dedotta in giudizio dall’attore; - l’attore, inoltre,aveva depositato in giudizio “una relazione tecnica … in cui siaffermava, circa la conformità catastale dell’immobile, chedurante il sopralluogo effettuato dai tecnici dell’attore, non erastata riscontrata alcuna difformità”; - tale relazione, tuttavia,pur essendo necessaria in forza dell’art. 29, comma 1 bis, dellal. n. 52/1985, come modificato dall’art. 19, comma 14, del d.l.n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, non era sufficiente “inquanto estremamente generica”.1.6. L’attore ha proposto appello avverso tale sentenza.1.7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendone ilrigetto, ed ha proposto appello incidentale con il quale, inconformità alle conclusioni già rassegnate in primo grado, haRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 17864/2021Nu3m ero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026chiesto di “accertare e dichiarare che il Fallimento”, a mezzo didichiarazione del curatore, “si è sciolto ex art. 72” l.fall. “dalcontratto preliminare … e per l’effetto dichiarare improcedibilee/o inammissibile e/o respingere la domanda attorea”,ordinando “la cancellazione della trascrizione della domandagiudiziale introduttiva del presente giudizio”.1.8. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello principale e, in accoglimento dell’appelloincidentale, ha dichiarato il Fallimento sciolto dal contrattopreliminare stipulato tra l’attore e la società poi fallita.1.9. La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto,che: - il fascicolo di parte, ove sia stato ritirato, dev’essererestituito dalla stessa, come disposto dall’art. 169, comma 2°,c.p.c., al più tardi con il deposito della comparsa conclusionale;- la mancanza del fascicolo di parte, “contenente, tra l’altro bentre scritture di modifica apportate al preliminare … non haconsentito al giudicante di ricostruire nella sua integralitàl’operazione negoziale”, “versandosi, peraltro, in ipotesi di attimodificativi di contratto per i quali è prevista la forma scritta adsubstantiam …”.1.10. La corte, poi, ha ritenuto che il tribunale avessecorrettamente respinto la domanda dell’attore “anche” in forzadell’art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52/1985, come modificatodall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, conv. con l. n.122/2010: - è vero, ha osservato la corte, che le disposizionicontenute nell’art. 19, comma 14, cit. sono entrate in vigore ildata 1/7/2010, e, dunque, dopo il contratto preliminare; - èanche vero, però, che, nel caso in esame, essendo stata chiestala pronuncia di una sentenza che, “in epoca successiva al luglio2010”, desse “esecuzione in forma specifica dell’obbligo diconcludere il contratto”, era necessaria, come il tribunale avevaRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 17864/2021Nu4m ero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026correttamente richiesto con ordinanza del 15/3/2016, laproduzione di un’“attestazione relativa alla conformità allo statodi fatto dei dati catastali e delle planimetrie”, trattandosi di“requisito indefettibile anche per una pronuncia ex art. 2932c.c.”.1.11. Il contenuto della relazione tecnica presentatadall’appellante, tuttavia, era, come correttamente affermato daltribunale, “estremamente generico” e, dunque, inidoneo adintegrare “l’attestazione” richiesta dalla citata disposizione dilegge, anche per la mancanza di “qualsiasi riferimento allaconformità della planimetria depositata in catasto alla situazionedi fatto dell’immobile”.1.12. La corte, infine, ha dichiarato che il contrattopreliminare intercorso tra l’attore e la società poi fallita si erasciolto sul rilievo che: - l’esercizio da parte del curatore delpotere che l’art. 72 l.fall. gli attribuisce è impedito non solo dallatrascrizione della domanda introduttiva del giudizio ex art. 2932c.c., “che qui è stata eseguita”, ma anche e soprattutto dal fattoche “la causa abbia poi un esito positivo per il promittenteacquirente” e che “la relativa sentenza venga trascritta”; - taleultimo requisito non ricorre nel caso in esame, con laconseguenza che il curatore si era validamente sciolto dalcontratto.1.13. La corte, quindi, ha rigettato l’appello principale edaccolto quello incidentale, ed ha condannato l’appellante alpagamento delle spese dei due gradi di giudizio, che ha liquidatoin €. 14.000,00, oltre accessori, per il primo grado, ed in €.13.614,00, oltre accessori, per il grado d’appello.1.14. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21/6/2021,ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.Ric. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 17864/2021Nu5m ero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/20261.15. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. haresistito con controricorso.1.16. Il Pubblico Ministero, con memoria del 20/4/2026,ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo motivo diricorso.1.17. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 169, comma 2°, e345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato lasentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto di non poter esaminare i documenti contenuti nelfascicolo dell’attore in quanto restituito oltre il termine previstodall’art. 169, comma 2°, c.p.c., omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - l’attore, dopo aver ritirato il fascicolo di partedopo l’udienza di precisione delle conclusioni, aveva provvedutoalla sua restituzione in data 24/4/2017, ossia dopo la scadenzadel termine per il deposito delle conclusionale, avvenuta il3/4/2017, ma prima del termine previsto per il deposito dallememorie di replica; - la corte d’appello, in ogni caso, dovevadecidere il gravame sulla base degli atti legittimamente a suadisposizione, come quelli contenuti nel fascicolo dell’appellante,pur se tardivamente restituito; - le scritture private ivicontenute, con le quali le parti avevano concordato la“posticipazione del termine previsto per la stipula del contrattodefinitivo di compravendita dell’immobile”, dimostravano, delresto, l’incontrovertibile ricorrenza dei “presupposti per lapronuncia della sentenza ex art. 2932 c.c.” in favore dell’attore2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 29, comma 1 bis, dellal. n. 52/1985, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censuratoRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero registro generale 17864/2021Nu6m ero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello harigettato l’appello principale sul rilievo che la domanda diesecuzione in forma specifica proposta dall’attore non potevaessere accolta per l’affermata mancanza dell’attestazione diconformità dei dati catastali allo stato di fatto dell’immobileprevista dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78/2010, conv. conl. n. 122/2010, senza, tuttavia, considerare che: - talidisposizioni, in forza del comma 16 dell’art. 19 cit., si applicanoa decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non possono essere, dunque,applicate alla fattispecie in esame, risalendo a data anteriore siala stipulazione del compromesso di vendita, sottoscritto nel2007, sia l’introduzione del giudizio, risalente al 3/5/2010, sia latrascrizione della domanda, eseguita il 25/6/2010; - la relazionetecnica prodotta dall’attore, del resto, ha espressamenteriscontrate “difformità” tra la planimetria depositata in catasto el’effettivo stato dei luoghi; - in caso di mancata produzione deldocumento, del resto, il giudice d’appello, anziché rigettare ladomanda, deve disporne, anche in via ufficiosa, “in forza deipoteri di cui all’art. 213 c.p.c.”, l’acquisizione o l’integrazione.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 72, comma 2°, l.fall. edell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha accolto l’appello incidentale dell’appellato sul rilievoche il Fallimento, a norma dell’art. 72 l.fall., si eralegittimamente sciolto dal contratto preliminare anche in ragionedell’infondatezza della domanda di esecuzione in forma specificaproposta dall’attore, omettendo, per contro, di considerare che:- l’attore aveva trascritto la domanda di esecuzione in formaspecifica prima del fallimento della promittente venditrice; - ilRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re7gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026contratto preliminare dedotto dall’attore aveva ad oggetto lavendita di un immobile ad uso abitativo destinato a diventarel’abitazione principale del promissario acquirente.2.4. Il secondo motivo è, in parte, infondato e, per ilresto, inammissibile, con assorbimento del primo e (a fronte deldefinitivo rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica)del terzo.2.5. Questa Corte, intanto, ha già avuto modo diaffermare che: - “per quanto riguarda l’anteriorità del contrattopreliminare dedotto in giudizio rispetto all’entrata in vigore deldecreto legge n. 78/2010, … la disposizione introdottadall’articolo 19, comma 14, di tale decreto riguarda i contrattitraslativi e non i contratti ad effetti obbligatori, come fatto palesedalla lettera della legge, che contempla esclusivamente «gli attipubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi adoggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento dicomunione di diritti reali»”; - in mancanza di una disciplinatransitoria, tale disposizione trova, tuttavia, applicazione, aisensi dell’art. 11 disp.prel. c.c. (“la legge non dispone che perl’avvenire”), a tutti i contratti di trasferimento conclusi dopo lasua entrata in vigore, pur se stipulati nell’adempimento(spontaneo o forzoso) di un obbligo di contrarre stipulato primadi tale momento; - la legge, infatti, non pone alcuna distinzionetra contratti traslativi conclusi spontaneamente e contrattitraslativi conclusi in esecuzione di una pregressa obbligazione dicontrarre; - con riferimento questi ultimi, nessun rilievo può, diconseguenza, attribuirsi all’epoca di insorgenza dell’obbligazionedi contrarre; - nel caso di contratto preliminare di compravendita(che non è nullo pur se privo delle indicazioni circa la cd.“conformità catastale oggettiva”: Cass. n. 7521 del 2022), delresto, l’effetto traslativo è determinato soltanto dal contrattoRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re8gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026definitivo, sicché la ricorrenza dei requisiti di forma e di sostanzanecessari ai fini della validità del contratto traslativo non può cheessere verificata se non con riguardo alla legge in vigore almomento della stipula di questo; - in caso di esecuzione in formaspecifica dell’obbligo di concludere un contratto, peraltro, lapronuncia giudiziale, avendo funzione sostitutiva di un attonegoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore ediverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti, né,comunque, un effetto che eluda le norme di legge chegovernano, nella forma e nel contenuto, l’autonomia negozialedelle parti; - la riconosciuta specularità tra la sentenzapronunciata a norma dell’art. 2932 c.c. ed il contratto di cui lastessa è destinata a produrre gli effetti impone, dunque, diritenere che, come i contratti ad effetti reali conclusi sotto lavigenza dell’art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 cit. sono soggettialle disposizioni ivi dettate, a tali disposizioni sono del pariassoggettate le sentenza traslative ex art. 2932 c.c. emessedopo l’entrata in vigore del d.l. n. 78/2010; - “il disposto comma1 bis dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52,aggiunto dall’articolo 19, comma 14, del decreto legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con la legge30 luglio 2010, n. 122 trova”, in definitiva, “applicazione anchein ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degliimmobili con sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 2932 c.c.” e“nei giudizi aventi ad oggetto l’adempimento in forma specificadi un contratto preliminare ex articolo 2932 c.c. instaurati primadell’ entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010” (Cass. n.12654 del 2020; conf., Cass. n. 20526 del 2020, in motiv.).2.6. Quanto al resto, è vero che, come ha ricordato ilPubblico Ministero, la nullità di cui all’art. 29, comma 1 bis, dellal. n. 52/1985, dev’essere qualificata come una nullità formale eRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero re9gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026testuale, ai sensi dell’ art. 1418, comma 3°, c.c., in quantosanziona la mancata inclusione, negli atti inter vivos ad effettireali, della dichiarazione del disponente o dell’attestazionesostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva delcespite, sicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contrattoè valido, indipendentemente dalla veridicità della conformitàdichiarata o attestata, salvo che si tratti di una falsitàconclamata, cioè rilevabile ictu oculi anche da un soggettotecnicamente inesperto, nel qual caso la dichiarazione o2025).2.7. È anche vero, però, che, nel giudizio di esecuzionein forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto ditrasferimento immobiliare relativo a un fabbricato già esistente,le indicazioni circa la cd. “conformità catastale oggettiva”,ovvero l’identificazione catastale del bene, il riferimento alleplanimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazionedi conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato difatto, previste dall’art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 cit.,costituiscono una condizione (e non un presupposto) dell’azionee devono, dunque, formare oggetto di accertamento positivo daparte del giudice, il quale, di conseguenza, non può accoglierela domanda proposta a norma dell’art. 2932 c.c. tutte le volte incui ne accerti, come nel caso in esame, la mancanza al momentodella decisione (Cass. n. 20526 del 2020; Cass. n. 27531 del2025, in motiv., dove si rinvia all’“ormai consolidato nellagiurisprudenza di legittimità che – a fronte della previsionesecondo cui per gli atti pubblici o le scritture private autenticatetraslativi, costitutivi o divisionali, aventi ad oggetto fabbricati giàesistenti, sono necessari, a pena di nullità, l’identificazionecatastale, il riferimento alle planimetrie e la dichiarazione oRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re0gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026l’effetto traslativo sia invocato a mezzo dell’azione giudiziale diesecuzione specifica, tali elementi costituiscono una condizione(e non già un presupposto) di detta azione”, come affermato da“Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8117 del 27/03/2025; Sez. 2,Ordinanza n. 2373 del 31/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 1700del 23/01/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 29581 del 22/10/2021;Sez. 2, Sentenza n. 20526 del 29/09/2020”).2.8. Nel caso in esame, come visto, il giudice di meritoha ritenuto, in fatto, che la relazione tecnica depositata ingiudizio, in ragione del contenuto “estremamente generico”, erapriva dell’attestazione, richiesta dalla norma, anche per lamancanza di “qualsiasi riferimento alla conformità dellaplanimetria depositata in catasto alla situazione di fattodell’immobile”, senza, peraltro, che tale statuizione sia stataspecificamente censurata in ragione dell’omesso esame di fattodecisivo (come il suo contenuto, in ipotesi, effettivo, se del casoemergente dagli atti contenuti nel fascicolo dell’attore), con la(a questo punto, indispensabile) riproduzione, nel ricorso, di talecontenuto.2.9. Né, com’è ovvio, rileva l’atto (asseritamente)integrativo dell’attestazione di conformità che il ricorrente hadepositato solo nel giudizio di cassazione (v. il ricorso, p. 17, subII.3, quale doc. 5), essendo noto che, in sede di legittimità, laproduzione di documenti non prodotti in precedenza èammissibile, a norma dell’art. 372 c.p.c., solo ove attengano (adifferenza di quanto si pretende di fare nel caso in esame) allanullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processualedel ricorso o del controricorso ovvero al maturare di unsuccessivo giudicato, mentre non è consentita la produzione didocumenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesaRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re1gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026(all’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare), perfar valere i quali, se rinvenuti dopo la scadenza dei termini, laparte che ne assuma la decisività può esperire esclusivamente ilrimedio della revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c.(cfr. Cass. n. 18464 del 2018).2.10. E neppure rileva, infine, il mancato esercizio da partedella corte d’appello del potere di richiedere, in via ufficiosa,l’integrazione dell’attestazione: - intanto, perché (comeaffermato dalla corte d’appello) il deposito dell’attestazione diconformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrieera già stato richiesto dal tribunale; - in secondo luogo, perchél’appellante, a fronte di una sentenza di primo grado che neaveva sancito la mancanza, ben avrebbe potuto (come poi hapreteso di fare in sede di legittimità) autonomamenteprovvedervi.2.11. Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., laviolazione del principio di proporzionalità e la violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha condannato l’appellate al pagamento delle spese deidue gradi di giudizio, liquidandole in €. 14.000,00, oltreaccessori, per il primo grado, ed in €. 13.614,00, oltre accessori,per il grado d’appello, senza, tuttavia, considerare che, a frontedi una causa di valore pari a € 100.000, la condanna pronunciataa suo carico era manifestamente sproporzionata e che iltribunale, non a caso, pur statuendo la soccombenza dell’attore,aveva ritenuto di compensare le spese del giudizio.2.12. Il motivo è infondato. Intanto, il superamento, daparte del giudice, dei limiti minimi e massimi della tariffa forensenella liquidazione degli onorari spettanti al difensore richiede, aiRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re2gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026fini della specificità del motivo, che nel ricorso per cassazionesiano specificati i singoli conteggi contestati e le corrispondentivoci della tariffa professionale violate, laddove, nel caso dispecie, il ricorrente non ha specificamente indicato, in ricorso, levoci della tariffa professionale, con la relativa misura massima,che la determinazione dei compensi complessivamente svoltadal giudice di merito avrebbe violato.2.13. Quanto al resto, la giurisprudenza di questa Corte èferma nel ritenere che, in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza dev’essere inteso nelsenso che soltanto la parte interamente vittoriosa non puòessere condannata (nemmeno in minima parte) al pagamentodelle stesse, per cui che il sindacato della Corte di cassazione èlimitato all’accertamento della mancata violazione di dettoprincipio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesidi soccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altrigiusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest’ultimanon ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalletabelle vigenti, che restano appannaggio del poterediscrezionale del giudice di merito (Cass. n. 9860 del 2025).3. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.5. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026Numero 1re3gis tro generale 17864/2021Numero sezionale 2370/2026Numero di raccolta generale 19498/2026Data pubblicazione 12/06/2026 P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna ilricorrente a rimborsare al Fallimento le spese del giudizio, cheliquida nella somma di €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2021 n. 17864- Sez. 1 - CC del 27 maggio 2026