CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2021
Cassazione n. 27376/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente 779E- ORDINANZA sul ricorso 17080-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A STUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro /(/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1742/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 05/11/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1742/2015 della Corte d'appello di Bari, depositata il 5 novembre 2015. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. 2.La Corte d'appello di Bari ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza resa dal Tribunale di Bari il 9 gennaio 2013, che aveva dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione in favore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (cui erano succeduti gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) dell'immobile sito in Monopoli, località Zingarello, in catasto al foglio 150, particelle 64 e 178. La Corte d'appello ha affermato che era irrilevante, ai fini della verifica dell'animus possidendi necessario all'usucapione in capo a [OSCURATO:PERSONA], la considerazione che quest'ultima fosse stata "ritenuta proprietaria" dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla madre [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello hanno poi dato per accertato, alla stregua delle prove testimoniali assunte e dei documenti prodotti, che i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano occupati dal 1980 della gestione del fondo in contesa, comportandosi uti domini. 3.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 4. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 1141 e 1158 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo. Viene evidenziato come Ric. 2016 n. 17080 sez. 52 - ud. 27-05-2021 -2- nella stessa prospettazione dei fatti contenuta nella citazione introduttiva di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era stato esposto che il fondo in questione, non rientrante nella successione di [OSCURATO:PERSONA] (marito di [OSCURATO:PERSONA] e padre degli attuali contendenti), ma di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA], era stato considerato da quest'ultima e dai fratelli di proprietà [OSCURATO:PERSONA], in base ad un accordo raggiunto per non turbare l'armonia familiare. In tal senso, dicono i ricorrenti, gli attori non avevano fatto valere "un possesso a titolo originario", ma essi stessi allegato di aver acquisito il possesso con il consenso della madre e dei fratelli, senza aver tuttavia fornito prova del dedotto accordo e perciò della presa di possesso del fondo. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.1141, 1158, 2697 e 2729 c.c., avendo la convenuta [OSCURATO:PERSONA] dedotto nella memoria depositata in primo grado il 25 maggio 2007 di aver esercitato i propri poteri domenicali mediante richiesta e percepimento dell'aiuto CE per l'olio d'oliva, il che dimostrava l'assenza dell'animus derelinquendi da parte della proprietaria. 5. I due motivi di ricorso possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi, e si rivelano del tutto infondati. 5.1. Va premesso che l'accertamento relativo al possesso "ad usucapionem", alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito, e il relativo apprezzamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (Cass. Sez. 2, 21/02/2007, n. 4035; Cass. Sez. 2, 29/11/1976, n. 4502; Cass. Sez. 3, 25/10/1976, n. 3859). Ric. 2016 n. 17080 sez. 52 - ud. 27-05-2021 -3- 5.2. La Corte d'Appello di Bari si è quindi uniformata all'orientamento giurisprudenziale secondo cui chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus. Nella specie, i giudici del merito hanno ritenuto dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sin dal 1980 con riguardo al fondo in contesa. Non è stato altrimenti provato che la disponibilità del bene era stata conseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante un titolo che conferiva loro un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, sicché non è stata vinta la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2, 11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145). 5.3. Per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è, del resto, sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione (Cass. Sez. 2, 28/11/2013, n. 26641). Ric. 2016 n. 17080 sez. 52 - ud. 27-05-2021 -4- Ciò comporta che il "riconoscimento della madre e dei fratelli di ritenerla proprietaria" non costituiva affatto circostanza che complicava la prova per gli attori, i quali chiedevano di essere dichiarati proprietari del fondo per averlo usucapito, potendosi vieppiù il loro animus possidendi desumere dall'accertato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà; era comunque la convenuta, piuttosto, a dover dimostrare che la disponibilità del bene era stata conseguita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di un contratto attributivo di un diritto di godimento personale (ad esempio, un comodato). In tale senso depone l'allegazione contenuta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. dei medesimi ricorrenti, secondo cui "non è stato in alcun modo provato nel corso del giudizio" un "accordo tra le parti" attinente al bene in contesa. 5.4. Del pari, la circostanza che la domanda per gli aiuti comunitari al consumo dell'olio di oliva per gli anni 1999-2002 fosse stata sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] è stata esaminata dalla Corte d'appello di Bari e giustificata dal fatto che quella fosse la effettiva intestataria del fondo. L'asserto dei ricorrenti, secondo cui ciò invece bastava a dimostrare l'assenza dell'animus derelinquendi da parte della proprietaria, conferma l'erroneo presupposto interpretativo delle loro argomentazioni difensive. 5.4.1. Ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" (art. 1158 c.c.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti Ric. 2016 n. 17080 sez. 52 - ud. 27-05-2021 -5- con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res. La continuità si distingue, pertanto, dall'interruzione del possesso, giacché per la prima rileva unicamente il comportamento del possessore, e non già la volontà contraria del proprietario, mentre la seconda deriva dal fatto del terzo che privi il possessore del possesso (interruzione naturale) o dall'attività del titolare del diritto reale, il quale compia un atto di esercizio del diritto medesimo (Cass. Sez. 2, 13/12/1994, n. 10652; Cass. Sez. 2, 17/07/1998, n. 6997; Cass. Sez. 2, 09/10/2003, n. 15092). 5.4.2. Sulla base di tali principi, l'allegata sottoscrizione della domanda di aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva non era fatto che potesse incidere sulla continuità del possesso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né atto di esercizio del diritto di proprietà da parte di [OSCURATO:PERSONA] idoneo ad interrompere l'usucapione a norma degli artt. 1165 e 2943 c.c. 6. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna in solido dei ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ai sensi 4 dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di Ric. 2016 n. 17080 sez. 52 - ud. 27-05-2021 -6- cassazione, che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Supr