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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11157/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza dell’11 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento diquesta Corte del 2 maggio 2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] riconosceva una riduzione della pena per liberazione anticipatadi giorni 90 in relazione ai semestri di espiazione intercorsi fra il 7 febbraio 2017ed il 7 febbraio 2018.Rigettando nel resto il reclamo.1.1.

La Corte di cassazione, nella citata sentenza di annullamento, avevarilevato le seguenti lacune motivazionali:- quanto al periodo di detenzione intercorso fra il 6 aprile ed il 30 ottobre2018, si era dato prima conto del fatto che si trattava di detenzione per il titolo inoggetto, salvo poi confermare la decisione del magistrato di sorveglianza che nonlo riconosceva;- quanto alle carcerazioni patite fra il 28 gennaio 2015 ed il 21 febbraio 2015e fra il 3 settembre 2015 ed il 5 aprile 2018, non si era adeguatamente accertatose la patita condanna per il delitto associativo, a contestazione cronologica aperta,derivasse da condotte concretamente consumate nei periodi indicati;- quando alle due sanzioni disciplinari, non si era argomentato sulla lorovalenza in riferimento all’opera di rieducazione, sia rispetto ai semestri in cui eranoavvenuti i fatti da cui erano derivate, sia in ordine ai semestri precedenti esuccessivi.1.1.

Il Tribunale di sorveglianza, nell’ordinanza impugnata, per quanto diinteresse in riferimento alle odierne censure di legittimità (riguardanti i semestriintercorsi fra il 7 febbraio 2016 ed il 7 agosto 2016 e fra il 7 agosto 2016 ed il 7febbraio 2017), osservava quanto segue.Individuava, innanzitutto, i semestri di interesse e, quanto ai due oggettidell’odierno ricorso, li collocava ai numeri 2 (dal 7 febbraio al 7 agosto 2016) e 3(dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017) quando, in entrambi i periodi, il prevenutoera detenuto presso le case circondariali di Bologna e, in parte, di [OSCURATO:PERSONA].Rilevava, poi, il Tribunale come la contestazione del delitto associativo –ipoteticamente pregiudicante il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata – non fosse affatto “aperta” (come si era prima ritenuto), posto che,invece, la cessazione della permanenza del reato fosse stata espressamentefissata al 6 febbraio 2018.Tanto che, proprio su questo punto (oltre che su altri, in questa sedeirrilevanti), l’odierno ricorrente aveva proposto un motivo di appello che era statorigettato, argomentando (quella Corte di appello) sia che la fissazione di tale datanon costituiva una non consentita immutazione dell’accusa originaria, sia che (el’ordinanza oggi impugnata ne riporta i più significatavi passaggi da p. 5 a p. 8) vierano elementi di prova concreti da cui doveva dedursi l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] finoalla data indicata o, quantomeno, fino al pestaggio in carcere (a lui ascrivibile) deldicembre 2015.Così che doveva concludersi per l’insussistenza del requisito dell’adesioneall’opera di rieducazione per i semestri indicati ai numeri 2 e

3.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolaredell’art. 54 della legge n. 354/1975 ed il vizio di motivazione.Osservava, infatti, come illegittima, e priva di motivazione, fosse stata ladecisione di esclusione dal computato della liberazione anticipata dei periodi dal 7febbraio 2016 al 7 agosto 2016 e dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017, entrambisuccessivi sia alla data di consumazione del reato satellite del delitto associativo,sia alla aggressione patita in carcere da Muto e Valerio (ad opera dei “[OSCURATO:PERSONA]”)non potendosi negare l’opera di rieducazione in relazione ai semestri successivi aifatti indicati (Cass. n. 25496/2024).3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, aveva, prima,illustrato le ragioni per le quali la contestazione cronologica del delitto associativonon potesse considerarsi “aperta”, bensì fissata, come cessazione della relativapermanenza al 6 febbraio 2018 (anche a confutazione, da parte della Corte diappello, di apposita censura del prevenuto) e, poi, però, aveva osservato come vifosse prova della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso “almeno” finoal pestaggio in carcere, a lui attribuito, del dicembre 2015.Tanto è vero che aveva ritenuto di poter ridurre la pena a titolo di liberazioneanticipata per i due semestri che erano decorsi fra il 7 febbraio 2017 e, appunto,il 7 febbraio 2018, e, quindi successivi al dicembre 2015.E, tuttavia, il Tribunale aveva anche affermato come costituissero prova delpermanente inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo non il solo il“pestaggio” nel carcere di Bologna del dicembre 2015 ai danni dei collaboratori digiustizia Muto e Valerio, ma anche la più complessiva “autorità” dimostrataall’interno del carcere bolognese per tutto il tempo in cui vi era rimasto detenuto(si era accertato, infatti, che “all’interno della stessa casa circondariale (diBologna) il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un autorità tale da poter demandare servigi adaltri detenuti … “).Per tale ragione aveva pertanto escluso il beneficio richiesto per i semestri, il2 ed il 3 (oggetto di ricorso), interessati da tale detenzione.Così rendendo, sul punto, una motivazione priva di manifesti vizi logici.2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11157/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2012/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza dell’11 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento diquesta Corte del 2 maggio 2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] riconosceva una riduzione della pena per liberazione anticipatadi giorni 90 in relazione ai semestri di espiazione intercorsi fra il 7 febbraio 2017ed il 7 febbraio 2018.Rigettando nel resto il reclamo.1.1.

La Corte di cassazione, nella citata sentenza di annullamento, avevarilevato le seguenti lacune motivazionali:- quanto al periodo di detenzione intercorso fra il 6 aprile ed il 30 ottobre2018, si era dato prima conto del fatto che si trattava di detenzione per il titolo inoggetto, salvo poi confermare la decisione del magistrato di sorveglianza che nonlo riconosceva;- quanto alle carcerazioni patite fra il 28 gennaio 2015 ed il 21 febbraio 2015e fra il 3 settembre 2015 ed il 5 aprile 2018, non si era adeguatamente accertatose la patita condanna per il delitto associativo, a contestazione cronologica aperta,derivasse da condotte concretamente consumate nei periodi indicati;- quando alle due sanzioni disciplinari, non si era argomentato sulla lorovalenza in riferimento all’opera di rieducazione, sia rispetto ai semestri in cui eranoavvenuti i fatti da cui erano derivate, sia in ordine ai semestri precedenti esuccessivi.1.1.

Il Tribunale di sorveglianza, nell’ordinanza impugnata, per quanto diinteresse in riferimento alle odierne censure di legittimità (riguardanti i semestriintercorsi fra il 7 febbraio 2016 ed il 7 agosto 2016 e fra il 7 agosto 2016 ed il 7febbraio 2017), osservava quanto segue.Individuava, innanzitutto, i semestri di interesse e, quanto ai due oggettidell’odierno ricorso, li collocava ai numeri 2 (dal 7 febbraio al 7 agosto 2016) e 3(dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017) quando, in entrambi i periodi, il prevenutoera detenuto presso le case circondariali di Bologna e, in parte, di [OSCURATO:PERSONA].Rilevava, poi, il Tribunale come la contestazione del delitto associativo –ipoteticamente pregiudicante il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata – non fosse affatto “aperta” (come si era prima ritenuto), posto che,invece, la cessazione della permanenza del reato fosse stata espressamentefissata al 6 febbraio 2018.Tanto che, proprio su questo punto (oltre che su altri, in questa sedeirrilevanti), l’odierno ricorrente aveva proposto un motivo di appello che era statorigettato, argomentando (quella Corte di appello) sia che la fissazione di tale datanon costituiva una non consentita immutazione dell’accusa originaria, sia che (el’ordinanza oggi impugnata ne riporta i più significatavi passaggi da p. 5 a p. 8) vierano elementi di prova concreti da cui doveva dedursi l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] finoalla data indicata o, quantomeno, fino al pestaggio in carcere (a lui ascrivibile) deldicembre 2015.Così che doveva concludersi per l’insussistenza del requisito dell’adesioneall’opera di rieducazione per i semestri indicati ai numeri 2 e

3.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolaredell’art. 54 della legge n. 354/1975 ed il vizio di motivazione.Osservava, infatti, come illegittima, e priva di motivazione, fosse stata ladecisione di esclusione dal computato della liberazione anticipata dei periodi dal 7febbraio 2016 al 7 agosto 2016 e dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017, entrambisuccessivi sia alla data di consumazione del reato satellite del delitto associativo,sia alla aggressione patita in carcere da Muto e Valerio (ad opera dei “[OSCURATO:PERSONA]”)non potendosi negare l’opera di rieducazione in relazione ai semestri successivi aifatti indicati (Cass. n. 25496/2024).3.

Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1.

Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, aveva, prima,illustrato le ragioni per le quali la contestazione cronologica del delitto associativonon potesse considerarsi “aperta”, bensì fissata, come cessazione della relativapermanenza al 6 febbraio 2018 (anche a confutazione, da parte della Corte diappello, di apposita censura del prevenuto) e, poi, però, aveva osservato come vifosse prova della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso “almeno” finoal pestaggio in carcere, a lui attribuito, del dicembre 2015.Tanto è vero che aveva ritenuto di poter ridurre la pena a titolo di liberazioneanticipata per i due semestri che erano decorsi fra il 7 febbraio 2017 e, appunto,il 7 febbraio 2018, e, quindi successivi al dicembre 2015.E, tuttavia, il Tribunale aveva anche affermato come costituissero prova delpermanente inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo non il solo il“pestaggio” nel carcere di Bologna del dicembre 2015 ai danni dei collaboratori digiustizia Muto e Valerio, ma anche la più complessiva “autorità” dimostrataall’interno del carcere bolognese per tutto il tempo in cui vi era rimasto detenuto(si era accertato, infatti, che “all’interno della stessa casa circondariale (diBologna) il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un autorità tale da poter demandare servigi adaltri detenuti … “).Per tale ragione aveva pertanto escluso il beneficio richiesto per i semestri, il2 ed il 3 (oggetto di ricorso), interessati da tale detenzione.Così rendendo, sul punto, una motivazione priva di manifesti vizi logici.2.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza dell’11 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento diquesta Corte del 2 maggio 2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] riconosceva una riduzione della pena per liberazione anticipatadi giorni 90 in relazione ai semestri di espiazione intercorsi fra il 7 febbraio 2017ed il 7 febbraio 2018.Rigettando nel resto il reclamo.1.1. La Corte di cassazione, nella citata sentenza di annullamento, avevarilevato le seguenti lacune motivazionali:- quanto al periodo di detenzione intercorso fra il 6 aprile ed il 30 ottobre2018, si era dato prima conto del fatto che si trattava di detenzione per il titolo inoggetto, salvo poi confermare la decisione del magistrato di sorveglianza che nonlo riconosceva;- quanto alle carcerazioni patite fra il 28 gennaio 2015 ed il 21 febbraio 2015e fra il 3 settembre 2015 ed il 5 aprile 2018, non si era adeguatamente accertatose la patita condanna per il delitto associativo, a contestazione cronologica aperta,derivasse da condotte concretamente consumate nei periodi indicati;- quando alle due sanzioni disciplinari, non si era argomentato sulla lorovalenza in riferimento all’opera di rieducazione, sia rispetto ai semestri in cui eranoavvenuti i fatti da cui erano derivate, sia in ordine ai semestri precedenti esuccessivi.1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nell’ordinanza impugnata, per quanto diinteresse in riferimento alle odierne censure di legittimità (riguardanti i semestriintercorsi fra il 7 febbraio 2016 ed il 7 agosto 2016 e fra il 7 agosto 2016 ed il 7febbraio 2017), osservava quanto segue.Individuava, innanzitutto, i semestri di interesse e, quanto ai due oggettidell’odierno ricorso, li collocava ai numeri 2 (dal 7 febbraio al 7 agosto 2016) e 3(dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017) quando, in entrambi i periodi, il prevenutoera detenuto presso le case circondariali di Bologna e, in parte, di [OSCURATO:PERSONA].Rilevava, poi, il Tribunale come la contestazione del delitto associativo –ipoteticamente pregiudicante il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata – non fosse affatto “aperta” (come si era prima ritenuto), posto che,invece, la cessazione della permanenza del reato fosse stata espressamentefissata al 6 febbraio 2018.Tanto che, proprio su questo punto (oltre che su altri, in questa sedeirrilevanti), l’odierno ricorrente aveva proposto un motivo di appello che era statorigettato, argomentando (quella Corte di appello) sia che la fissazione di tale datanon costituiva una non consentita immutazione dell’accusa originaria, sia che (el’ordinanza oggi impugnata ne riporta i più significatavi passaggi da p. 5 a p. 8) vierano elementi di prova concreti da cui doveva dedursi l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] finoalla data indicata o, quantomeno, fino al pestaggio in carcere (a lui ascrivibile) deldicembre 2015.Così che doveva concludersi per l’insussistenza del requisito dell’adesioneall’opera di rieducazione per i semestri indicati ai numeri 2 e 3.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolaredell’art. 54 della legge n. 354/1975 ed il vizio di motivazione.Osservava, infatti, come illegittima, e priva di motivazione, fosse stata ladecisione di esclusione dal computato della liberazione anticipata dei periodi dal 7febbraio 2016 al 7 agosto 2016 e dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017, entrambisuccessivi sia alla data di consumazione del reato satellite del delitto associativo,sia alla aggressione patita in carcere da Muto e Valerio (ad opera dei “[OSCURATO:PERSONA]”)non potendosi negare l’opera di rieducazione in relazione ai semestri successivi aifatti indicati (Cass. n. 25496/2024).3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, aveva, prima,illustrato le ragioni per le quali la contestazione cronologica del delitto associativonon potesse considerarsi “aperta”, bensì fissata, come cessazione della relativapermanenza al 6 febbraio 2018 (anche a confutazione, da parte della Corte diappello, di apposita censura del prevenuto) e, poi, però, aveva osservato come vifosse prova della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso “almeno” finoal pestaggio in carcere, a lui attribuito, del dicembre 2015.Tanto è vero che aveva ritenuto di poter ridurre la pena a titolo di liberazioneanticipata per i due semestri che erano decorsi fra il 7 febbraio 2017 e, appunto,il 7 febbraio 2018, e, quindi successivi al dicembre 2015.E, tuttavia, il Tribunale aveva anche affermato come costituissero prova delpermanente inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo non il solo il“pestaggio” nel carcere di Bologna del dicembre 2015 ai danni dei collaboratori digiustizia Muto e Valerio, ma anche la più complessiva “autorità” dimostrataall’interno del carcere bolognese per tutto il tempo in cui vi era rimasto detenuto(si era accertato, infatti, che “all’interno della stessa casa circondariale (diBologna) il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un autorità tale da poter demandare servigi adaltri detenuti … “).Per tale ragione aveva pertanto escluso il beneficio richiesto per i semestri, il2 ed il 3 (oggetto di ricorso), interessati da tale detenzione.Così rendendo, sul punto, una motivazione priva di manifesti vizi logici.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11157/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2012/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di L'AquilaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestoil rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza dell’11 settembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diL’Aquila, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento diquesta Corte del 2 maggio 2024, in parziale accoglimento del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] riconosceva una riduzione della pena per liberazione anticipatadi giorni 90 in relazione ai semestri di espiazione intercorsi fra il 7 febbraio 2017ed il 7 febbraio 2018.Rigettando nel resto il reclamo.1.1. La Corte di cassazione, nella citata sentenza di annullamento, avevarilevato le seguenti lacune motivazionali:- quanto al periodo di detenzione intercorso fra il 6 aprile ed il 30 ottobre2018, si era dato prima conto del fatto che si trattava di detenzione per il titolo inoggetto, salvo poi confermare la decisione del magistrato di sorveglianza che nonlo riconosceva;- quanto alle carcerazioni patite fra il 28 gennaio 2015 ed il 21 febbraio 2015e fra il 3 settembre 2015 ed il 5 aprile 2018, non si era adeguatamente accertatose la patita condanna per il delitto associativo, a contestazione cronologica aperta,derivasse da condotte concretamente consumate nei periodi indicati;- quando alle due sanzioni disciplinari, non si era argomentato sulla lorovalenza in riferimento all’opera di rieducazione, sia rispetto ai semestri in cui eranoavvenuti i fatti da cui erano derivate, sia in ordine ai semestri precedenti esuccessivi.1.1. Il Tribunale di sorveglianza, nell’ordinanza impugnata, per quanto diinteresse in riferimento alle odierne censure di legittimità (riguardanti i semestriintercorsi fra il 7 febbraio 2016 ed il 7 agosto 2016 e fra il 7 agosto 2016 ed il 7febbraio 2017), osservava quanto segue.Individuava, innanzitutto, i semestri di interesse e, quanto ai due oggettidell’odierno ricorso, li collocava ai numeri 2 (dal 7 febbraio al 7 agosto 2016) e 3(dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017) quando, in entrambi i periodi, il prevenutoera detenuto presso le case circondariali di Bologna e, in parte, di [OSCURATO:PERSONA].Rilevava, poi, il Tribunale come la contestazione del delitto associativo –ipoteticamente pregiudicante il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata – non fosse affatto “aperta” (come si era prima ritenuto), posto che,invece, la cessazione della permanenza del reato fosse stata espressamentefissata al 6 febbraio 2018.Tanto che, proprio su questo punto (oltre che su altri, in questa sedeirrilevanti), l’odierno ricorrente aveva proposto un motivo di appello che era statorigettato, argomentando (quella Corte di appello) sia che la fissazione di tale datanon costituiva una non consentita immutazione dell’accusa originaria, sia che (el’ordinanza oggi impugnata ne riporta i più significatavi passaggi da p. 5 a p. 8) vierano elementi di prova concreti da cui doveva dedursi l’adesione del [OSCURATO:PERSONA] finoalla data indicata o, quantomeno, fino al pestaggio in carcere (a lui ascrivibile) deldicembre 2015.Così che doveva concludersi per l’insussistenza del requisito dell’adesioneall’opera di rieducazione per i semestri indicati ai numeri 2 e 3.2. Propone ricorso il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mancuso, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge, ed in particolaredell’art. 54 della legge n. 354/1975 ed il vizio di motivazione.Osservava, infatti, come illegittima, e priva di motivazione, fosse stata ladecisione di esclusione dal computato della liberazione anticipata dei periodi dal 7febbraio 2016 al 7 agosto 2016 e dal 7 agosto 2016 al 7 febbraio 2017, entrambisuccessivi sia alla data di consumazione del reato satellite del delitto associativo,sia alla aggressione patita in carcere da Muto e Valerio (ad opera dei “[OSCURATO:PERSONA]”)non potendosi negare l’opera di rieducazione in relazione ai semestri successivi aifatti indicati (Cass. n. 25496/2024).3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella personadel sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso non merita accoglimento.1. Il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, aveva, prima,illustrato le ragioni per le quali la contestazione cronologica del delitto associativonon potesse considerarsi “aperta”, bensì fissata, come cessazione della relativapermanenza al 6 febbraio 2018 (anche a confutazione, da parte della Corte diappello, di apposita censura del prevenuto) e, poi, però, aveva osservato come vifosse prova della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso “almeno” finoal pestaggio in carcere, a lui attribuito, del dicembre 2015.Tanto è vero che aveva ritenuto di poter ridurre la pena a titolo di liberazioneanticipata per i due semestri che erano decorsi fra il 7 febbraio 2017 e, appunto,il 7 febbraio 2018, e, quindi successivi al dicembre 2015.E, tuttavia, il Tribunale aveva anche affermato come costituissero prova delpermanente inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto associativo non il solo il“pestaggio” nel carcere di Bologna del dicembre 2015 ai danni dei collaboratori digiustizia Muto e Valerio, ma anche la più complessiva “autorità” dimostrataall’interno del carcere bolognese per tutto il tempo in cui vi era rimasto detenuto(si era accertato, infatti, che “all’interno della stessa casa circondariale (diBologna) il [OSCURATO:PERSONA] disponesse di un autorità tale da poter demandare servigi adaltri detenuti … “).Per tale ragione aveva pertanto escluso il beneficio richiesto per i semestri, il2 ed il 3 (oggetto di ricorso), interessati da tale detenzione.Così rendendo, sul punto, una motivazione priva di manifesti vizi logici.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore    Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore    Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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