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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41221/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Rilevato che, mediante il terzo motivo, la ricorrente deduce che il reato, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, che non è mai stata presentata, con conseguente difetto di procedibilità dell'azione penale; Rilevato, a riguardo, che effettivamente il reato di furto, anche se aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., come nella fattispecie per cui è processo, è divenuto, a seguito della predetta riforma, procedibile a querela di parte; Considerato che la ricorrente ha depositato atto di remissione della querela da parte della persona offesa e quello con il quale ha accettato la stessa; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per remissione di querela; Ritenuto di dover porre le spese processuali a carico della ricorrente; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Rilevato che, mediante il terzo motivo, la ricorrente deduce che il reato, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte, che non è mai stata presentata, con conseguente difetto di procedibilità dell'azione penale; Rilevato, a riguardo, che effettivamente il reato di furto, anche se aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., come nella fattispecie per cui è processo, è divenuto, a seguito della predetta riforma, procedibile a querela di parte; Considerato che la ricorrente ha depositato atto di remissione della querela da parte della persona offesa e quello con il quale ha accettato la stessa; Ritenuto, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato è estinto per remissione di querela; Ritenuto di dover porre le spese processuali a carico della ricorrente; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso