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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 17587/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 30904/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bianco (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 234/02/20 depositata in data 23/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso svariate cartelle di pagamento per tributi relativi agli anni 1993 sino al 1996, che sosteneva non esser state notificate, impugnando il successivo atto ricevuto, intimazione di pagamento per tali tributi; - la CTP di Campobasso rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata di fronte alla CTR del Molise che respingeva l'impugnazione; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato un solo motivo e illustrato da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato da memoria; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l'omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, per avere la CTR anche mancato di dichiarare prescritti i crediti tributari azionati; il motivo risulta inammissibile per più ragioni; - in primo luogo, esso costituisce coarcervo di più censure, tra loro inestricabili, svolte ora con riferimento alla violazione del n. 4, ora con riferimento alla violazione del n. 5 dell'art. 360 c. 1 c.p.c.; - inoltre, quanto alla censura diretta a colpire la motivazione della sentenza gravata, il motivo è inammissibile in quanto esso costituisce sul punto censura puramente motivazionale non ammessa nel vigore dell'art. 360 c. 1 n. 5 applicabile ratione temporis (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e collocandosi la motivazione censurata al di sopra del c. d.

"minimo costituzionale"; - quanto alla violazione di legge denunciata, poi, il motivo dedotto è parimenti inammissibile; la CTR ha in questo caso accertato la regolare notifica delle cartelle, antecedentemente l'emissione dell'intimazione di pagamento; quest'ultima quindi non era impugnabile se non per vizi propri (Cass. civ., 14 febbraio 2020, Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 n. 3743; Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9219; Cass. Ord. N. 15941/2021); vizi che non risultano esser stati dedotti né provati; inoltre, la CTR ha anche accertato, in fatto, che tali notifiche hanno interrotto la prescrizione; il motivo sotto questo profilo è quindi ulteriormente inammissibile in quanto ripropone una questione di merito il cui esame è precluso in sede di Legittimità; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass.

SS.

UU.

Sentenza n. 7155 del 21/03/2017) poiché in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; la soccombenza regola le spese. pire.) p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, l'8 marzo 2022.

Il Presidente LuFio Napolitano • o Giodaiano tri [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30904/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Bianco (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise n. 234/02/20 depositata in data 23/07/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso svariate cartelle di pagamento per tributi relativi agli anni 1993 sino al 1996, che sosteneva non esser state notificate, impugnando il successivo atto ricevuto, intimazione di pagamento per tali tributi; - la CTP di Campobasso rigettava il ricorso; tal pronuncia era impugnata di fronte alla CTR del Molise che respingeva l'impugnazione; - ricorre a questa Corte il sig. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato un solo motivo e illustrato da memoria; l'[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso illustrato da memoria; Considerato che: - l'unico motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, l'omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, per avere la CTR anche mancato di dichiarare prescritti i crediti tributari azionati; il motivo risulta inammissibile per più ragioni; - in primo luogo, esso costituisce coarcervo di più censure, tra loro inestricabili, svolte ora con riferimento alla violazione del n. 4, ora con riferimento alla violazione del n. 5 dell'art. 360 c. 1 c.p.c.; - inoltre, quanto alla censura diretta a colpire la motivazione della sentenza gravata, il motivo è inammissibile in quanto esso costituisce sul punto censura puramente motivazionale non ammessa nel vigore dell'art. 360 c. 1 n. 5 applicabile ratione temporis (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e collocandosi la motivazione censurata al di sopra del c. d. "minimo costituzionale"; - quanto alla violazione di legge denunciata, poi, il motivo dedotto è parimenti inammissibile; la CTR ha in questo caso accertato la regolare notifica delle cartelle, antecedentemente l'emissione dell'intimazione di pagamento; quest'ultima quindi non era impugnabile se non per vizi propri (Cass. civ., 14 febbraio 2020, Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 n. 3743; Cass. civ., 13 aprile 2018, n. 9219; Cass. Ord. N. 15941/2021); vizi che non risultano esser stati dedotti né provati; inoltre, la CTR ha anche accertato, in fatto, che tali notifiche hanno interrotto la prescrizione; il motivo sotto questo profilo è quindi ulteriormente inammissibile in quanto ripropone una questione di merito il cui esame è precluso in sede di Legittimità; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. SS. UU. Sentenza n. 7155 del 21/03/2017) poiché in tema di ricorso per cassazione, lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; la soccombenza regola le spese. pire.) p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, l'8 marzo 2022. Il Presidente LuFio Napolitano • o Giodaiano tri [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]
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