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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2025

Cassazione n. 30533/2025

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a seguente SENTENZA nel procedimento di correzione di ufficio di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 18.12.2024„ di cui al ricorso n. rgn 28363/2024, con riguardo al procedimento concernente: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Erice; Sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza di questa Suprema Corte emessa in data 27.2.2025 n. 8072/2025 si disponeva il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna dell'imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile WWF e Comune di Erice per complessivi euro 3686 ciascuno oltre accessori di legge.

Nel dispositivo di ruolo non si riportava la condanna anche in favore del predetto Comune. occorre quindi correggere l'errore materiale nella parte relativa al dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 18.12.2024, di cui al ricorso n. rgn 28363/2024, con riguardo al procedimento e alla sentenza sopra indicati, nel senso che dopo le parole "euro 3686,00 euro oltre accessori di legge "" devono aggiungersi le parole: ""condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza • e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Erice che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge".

P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 18.12.2024 e sulla sentenza documento n. 8072 del 27.2.2025 sul ricorso n. 28363/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "euro 3686,00 euro oltre accessori di legge "" devono aggiungersi le parole: ""condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute. nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Erice che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge".

Con eliminazione della clausola di riservatezza..

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali.

C°t; gko:so ,3ck)111$2,2.- [OSCURATO:PERSONA] estensore iuserpe Novi i/1 Depositata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA nel procedimento di correzione di ufficio di errore materiale, contenuto nel dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 18.12.2024„ di cui al ricorso n. rgn 28363/2024, con riguardo al procedimento concernente: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Erice; Sentita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza di questa Suprema Corte emessa in data 27.2.2025 n. 8072/2025 si disponeva il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la condanna dell'imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile WWF e Comune di Erice per complessivi euro 3686 ciascuno oltre accessori di legge. Nel dispositivo di ruolo non si riportava la condanna anche in favore del predetto Comune. occorre quindi correggere l'errore materiale nella parte relativa al dispositivo del ruolo di pubblica udienza del 18.12.2024, di cui al ricorso n. rgn 28363/2024, con riguardo al procedimento e alla sentenza sopra indicati, nel senso che dopo le parole "euro 3686,00 euro oltre accessori di legge "" devono aggiungersi le parole: ""condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza • e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Erice che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge". P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 18.12.2024 e sulla sentenza documento n. 8072 del 27.2.2025 sul ricorso n. 28363/2024 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che dopo le parole "euro 3686,00 euro oltre accessori di legge "" devono aggiungersi le parole: ""condanna altresì l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute. nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Erice che liquida in complessivi euro 3686,00 oltre accessori di legge". Con eliminazione della clausola di riservatezza.. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. C°t; gko:so ,3ck)111$2,2.- [OSCURATO:PERSONA] estensore iuserpe Novi i/1 Depositata
Sentenza Cassazione n. 30533/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris