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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02960/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4) ed 8 bis) cod. pen., per essersi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], impossessato, al fine di trarne profitto, di un portafoglio, contente denaro contante, carte di credito e documenti di identità, sottraendolo al proprietario che lo custodiva in un zainetto, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza ed all'interno di un mezzo pubblico.

Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art.62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen..

Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).

In questo caso il ricorrente neppure indica quali sarebbero stati gli elementi favorevoli dedotti e non valutati dal giudice di merito.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delrX ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ttobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4) ed 8 bis) cod. pen., per essersi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], impossessato, al fine di trarne profitto, di un portafoglio, contente denaro contante, carte di credito e documenti di identità, sottraendolo al proprietario che lo custodiva in un zainetto, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza ed all'interno di un mezzo pubblico. Formula un'unica doglianza con cui lamenta la violazione del disposto dell'art.62 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, senza dare adeguata motivazione. Il motivo è inammissibile. Va ricordato, infatti, che la presunzione di non meritevolezza non impone al giudice di dare dettagliatamente conto delle ragioni della mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Ed invero, in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta fondata su argomenti non specifici, il diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). In questo caso il ricorrente neppure indica quali sarebbero stati gli elementi favorevoli dedotti e non valutati dal giudice di merito. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delrX ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lig ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ttobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]