CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32919/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, doti:. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi E) e F), per intervenuta prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 aprile 2022 la Corte d'appello di Bologna: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi E) e F) - reato, quest'ultimo, del quale si dirà subito infra - per intervenuta prescrizione; b) ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di 32.966,12 euro, corrispondenti al saldo del conto cassa (capo D), che gli era stato contestato quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA]Arca s.r.I., dichiarata fallita in data 11 luglio 2014; c) ha, in conseguenza, provveduto a rideterminare la pena inflitta; d) ha, del pari, confermato la condanna risarcitoria dell'imputato in favore delle parti civili costituitesi in relazione al delitto di cui al capo F). Al fine di intendere la portata dei motivi di ricorso, occorre precisare che, con il capo F) era stato contestato al Mainetti il delitto di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] commesso per avere sottoscritto "una proposta di acquisto di compravendita" e il relativo "preliminare di compravendita" di una villetta da costruire, dichiarando di essere proprietario dell'immobile in oggetto senza averne titolo e fornendo una fideiussione irregolare, in tal modo inducendo le persone offese a versare, prima, 10.000 euro e poi 204.000 curo, trattenendo i predetti importi senza che l'immobile venisse costruito né consegnato. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo D), rilevando che nell'incarto processuale non è dato rinvenire alcun atto di indagine che consenta di ritenere che l'imputato abbia sottratto la somma sopra indicata. D'altra parte, la responsabilità penale non può discendere dalla mera posizione di garanzia dell'amministratore né può essere fondata sul !:;emplice dato che l'amministratore non abbia saputo fornire spiegazioni in ordine al mancato rinvenimento della somma. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'attribuzione della responsabilità, ai fini civili, del fatto di cui al capo F), rilevando: a) che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l'imputato, secondo quanto emerge dal testo del contratto preliminare e per quanto riconosciuto dallo stesso Orlati, non aveva mai dichiarato che la società da lui rappresentata era la proprietaria dell'immobile, limitandosi ad indicarla come la mera promissaria acquirente dello stesso; b) che il rilascio di una fideiussione irregolare non può essere qualificata come artificio o raggiro, in assenza di una norma che ne preveda l'invalidità o la non escutibilità; c) che, peraltro, non era emerso alcun atto che dimostrasse la consapevolezza, da parte del Mainetti, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non potesse rilasciare la fideiussione; d) che, del resto, accanto alla fideiussione, ere presente la co- obbligazione del medesimo imputato; e) che non emerge in alcun modo che, al momento della sottoscrizione del contratto preliminare, la società fosse in stato di insolvenza; f) che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2014 per la conclusione del contratto definitivo era stato determinato dal sopravvenuto ed imprevedibile stato di insolvenza della società. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la /f.quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione ai reati di cui ai capi E) e F), per intervenuta prescrizione, con rigetto nel resto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, si osserva che il ricorrente non muove alcuna contestazione rispetto all'esistenza e all'effettiva consistenza delle somme risultanti dal conto cassa. Assunta tale premessa fattuale, va ribadito che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta acquisito tale risultato, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatte garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte della sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Il ricorrente evoca le puntualizzazioni giurisprudenziali che escludono ogni automatismo tra posizione di garanzia dell'amministratore e responsabilità per fatti distrattivi, senza considerare che le prime riguardano l'ipotesi, estranea alla vicenda de qua, della scissione tra carica formale ed effettivi poteri gestori, quali si verificano nel caso di amministratori di diritto mere "teste di legno" (v., ad es., Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166 - 0). Ma, come detto, si tratta di una situazione la cui ricorrenza nella specie non emerge in alcun modo (essa è anzi platealmente smentita dal dinamismo del ricorrente in relazione ai fatti che verranno esaminati di seguito) e non è neppur dedotta dal ricorrente. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Occorre premettere che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550). Sebbene nella motivazione della sentenza impugnata si colgano, a volte, dei cenni all'assicurazione, che l'imputato avrebbe reso nel contratto preliminare del dicembre 2012, di essere il proprietario dell'area promessa in vendita alle persone offesa [peraltro, il cenno è correlato all'art. 10 del contratto preliminare, nel quale si legge in effetti che il promittente "garantisce la piena e legittima proprietà e disponibilità (corsivo di chi scrive) dell'immobile"], la complessiva ratio decidendi muove da una diversa e più articolata premessa in fatto (che non avrebbe avuto ragion d'essere se fosse stato confermato che il Mainetti avesse incassato somme falsamente attribuendosi la proprietà formale del bene): ossia che il Mainetti non avesse la concreta possibilità di procurarsi la disponibilità dell'immobile, che aveva promesso in vendita all'Orlati e alla Bartolini, dal momento che: a) il contratto era stato concluso nel dicembre 2012, quando, a prescindere dall'emergere di una situazione di insolvenza della società sin dal 2011, comunque era ormai intervenuto - nell'ottobre 2012 - il sequestro penale del cantiere di via Repubblica Cispadana, 25; b) che, pertanto, il Mainetti era ben conscio di non avere i mezzi per procurarsi l'immobile sul quale avrebbe dovuto essere realizzata la villetta - oggetto del contratto preliminare, concluso questa volta come promissario acquirente; c) che,, in definitiva, gli inadempimenti relativi a quest'ultimo contratto, che portarono alla consensuale risoluzione del negozio, rappresentavano la prevedibile evoluzione di una impossibilità di adempiere preesistente alla stipulazione del contratto preliminare con l'Orlati e la Bartolini; d) che, in questo quadro, nella stessa direzione rivelatrice di artifici finalizzati solo ad incassare i notevolissimi importi percepiti nella preordinata intenzione di non realizzare alcunché, depone sia la prestazione di una fideiussione da parte di intermediario non autorizzato a fornire garanzie al pubblico, sia il fatto, sottolineato dalla sentenza di primo grado, che la fideiussione comunque era irregolare dal momento che la Cofintrade non aveva ricevuto la copia di pertinenza sottoscritta dal contraente e, per accettazione, dal beneficiario; e) che, ancora nel settembre 2013, erano stati previsti ulteriori lavori da eseguire, a fronte dglIt„quatt le persone offese avevano versato altre somme. In altri termini, non si ravvisano dubbi sulla reale portata della motivazione delle due sentenze di merito, che tratteggiano un quadro articolato di raggiri in danno delle persone offese. Ne discende che la puntualizzazione del ricorrente, secondo la quale egli non aveva mai speso la qualifica di proprietario, è (salvo rilevare l'equivocità della clausola negoziale sopra ricordata) esatta ma assolutamente non decisiva, nel senso che non scardina la tenuta argomentativa della decisiore. Lo stesso è a dirsi: a) del dubbio che il Mainetti fosse consapevole dei limiti dell'autorizzazione di Cofintrade a rilasciare la fideiussione, dal momento che le ulteriori irregolarità rendono superfluo ogni ulteriore approfondimento; b) della generica affermazione relativa alla responsabilità solidale dell'imputato, giacché non viene dedotto che quest'ultimo abbia mai provveduto ad adempiere, ossia non viene dimostrato un elemento che, sia pure a posteriori, dimostrerebbe l'assenza del dolo di truffa, razionalmente desunto dalla complessiva valutazione degli elementi sopra ricordati; c) dell'affermazione del tutto assen:iva - in quanto sganciata dal puntuale riferimento alle risultanze processuali e, in particolare, alle risultanze che hanno condotto i giudici di merito a collocare sin nel 2011 l'emergere dello stato di insolvenza - che la società solo sul finire del 2013 si sarebbe improvvisamente trovata nella condizione di non adempiere alle proprie obbligazioni. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 coi proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond