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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10880/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], in data 25 novembre 2016, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della norma di cui all'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, è manifestamente infondato in quanto la violazione della norma processuale lamentata è palesemente smentita dagli atti processuali (ed invero, è presente agli atti la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 12 aprile 2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,• [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale dì [OSCURATO:PERSONA], in data 25 novembre 2016, nei confronti dì [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della norma di cui all'art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, è manifestamente infondato in quanto la violazione della norma processuale lamentata è palesemente smentita dagli atti processuali (ed invero, è presente agli atti la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore, tramite posta elettronica certificata, in data 12 aprile 2022); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 10880/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris