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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43077/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 633, cod. pen..

Egli lamenta vizi di motivazione, nella parte in cui è stata rigettata la sua richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avanzata ai sensi degli artt. 545-bis, cod. proc. pen., e 95, d.lgs. n. 150 del 2022.

Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è inammissibile.

In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conta, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

Nello specifico, il giudizio prognostico negativo sul rispetto, da parte dell'imputato, delle prescrizioni della sanzione sostitutiva non si presenta manifestamente irragionevole, essendo fondato sulle plurime condanne per evasione e violazione della sorveglianza speciale, che, quantunque estinte per effetto del positivo esperimento di una misura alternativa alla detenzione, non possono reputarsi del tutto inconferenti nel tratteggiarne la personalità: ragione per cui la motivazione della Corte d'appello rimane nell'àmbito di discrezionalità riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, li 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 633, cod. pen.. Egli lamenta vizi di motivazione, nella parte in cui è stata rigettata la sua richiesta di applicazione di pena sostitutiva, avanzata ai sensi degli artt. 545-bis, cod. proc. pen., e 95, d.lgs. n. 150 del 2022. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie. 2. Il ricorso è inammissibile. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conta, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Nello specifico, il giudizio prognostico negativo sul rispetto, da parte dell'imputato, delle prescrizioni della sanzione sostitutiva non si presenta manifestamente irragionevole, essendo fondato sulle plurime condanne per evasione e violazione della sorveglianza speciale, che, quantunque estinte per effetto del positivo esperimento di una misura alternativa alla detenzione, non possono reputarsi del tutto inconferenti nel tratteggiarne la personalità: ragione per cui la motivazione della Corte d'appello rimane nell'àmbito di discrezionalità riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 2
Sentenza Cassazione n. 43077/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris