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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11620/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestatogli nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio; Considerato che il primo motivo è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catania in ordine alle caratteristiche dell'arma trovata in possesso dell'imputato; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Considerato, poi, che è manifestamente infondato anche il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale di anni due per il reato di porto d'arma (ritenuto più grave) e poi aumentata (dopo la riduzione di un terzo ex art.7 1.694/74) di mesi due per la continuazione e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato; Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata nel minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168- 01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Considerato, altresì, che anche l'applicazione della recidiva è stata spiegata, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, per i precedenti penali del Grillo per la gravità del fatto e delle circostanze nelle quali era stato accertato, ritenute indice della sua accresciuta capacità criminale, con conseguente adempimento - da parte della Corte territoriale - del relativo obbligo motivazionale;Rilevato poi, quanto alle attenuanti generiche, che dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di gravame e che il ricorrente - violando il principio di autosufficienza - non ha allegato al ricorso i motivi di appello, di talché anche tale censura risulta inammissibile per la sua genericità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'accertamento della sua responsabilità per il reato contestatogli nonché con riguardo al trattamento sanzionatorio; Considerato che il primo motivo è inammissibile poiché le doglianze sono di mero fatto e riguardano aspetti già esaminati, con motivazione adeguata e non contraddittoria, dalla Corte di appello di Catania in ordine alle caratteristiche dell'arma trovata in possesso dell'imputato; Ritenuto, quindi, che il ricorrente con i lamentati vizi di violazione di legge e di motivazione vorrebbe, in realtà, pervenire ad una differente valutazione degli elementi processuali, che però non è consentita in sede di legittimità; Considerato, poi, che è manifestamente infondato anche il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio poiché la pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale di anni due per il reato di porto d'arma (ritenuto più grave) e poi aumentata (dopo la riduzione di un terzo ex art.7 1.694/74) di mesi due per la continuazione e poi ridotta di un terzo per la scelta del rito abbreviato; Rilevato infatti, quanto alla pena, che nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata nel minimo edittale, non è necessaria un'argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove adoperi, come fatto dalla Corte territoriale che ha respinto il peraltro generico motivo di gravame sul punto, espressioni che facciano comunque riferimento all'equità e congruità della pena medesima (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168- 01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685-01); Considerato, altresì, che anche l'applicazione della recidiva è stata spiegata, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, per i precedenti penali del Grillo per la gravità del fatto e delle circostanze nelle quali era stato accertato, ritenute indice della sua accresciuta capacità criminale, con conseguente adempimento - da parte della Corte territoriale - del relativo obbligo motivazionale;Rilevato poi, quanto alle attenuanti generiche, che dalla sentenza impugnata non risulta che tale aspetto sia stato oggetto di gravame e che il ricorrente - violando il principio di autosufficienza - non ha allegato al ricorso i motivi di appello, di talché anche tale censura risulta inammissibile per la sua genericità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
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