CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna resa il 15/03/24 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, riqualificata in tal senso l'originaria imputazione. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Quanto al primo motivo, si vedano le pp. 3, 4 e 5 sent. app.; quanto al secondo motivo e al terzo motivo, si vedano la pp. 5 e 6 sent. app. Deve peraltro ricordarsi che il trattamento sanzionatorio è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito ed è pertanto censurabile in cassazione ove congruo e non manifestamente illogico, come avvenuto nel caso di specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M