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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01994/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA&to-av3.49e-erf+elseftil--- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Savona che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo - violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato si basa sui medesimi fatti per i quali ha già riportato condanna ; non si precisa il luogo e la data della presunta condotta attribuita all'imputato e nel contempo lo si ritiene responsabile del delitto di ricettazione, pur avendo il predetto concorso nella falsificazione del titolo di credito.

Il ricorso è inammissibile perché propone censure che non sono state dedotte con i motivi di appello in quanto dalla sentenza impugnata emerge che l'impugnazione era incentrata sul riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'articolo 648 codice penale, né il ricorrente contesta tale affermazione.

Le censure sono peraltro generiche poiché non si confrontano con la motivazione della Corte che ha osservato che il giudizio di colpevolezza è fondato anche sulle dichiarazioni confessorie dell'imputato, in ragione delle quali gli sono state concesse le attenuanti generiche.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA&to-av3.49e-erf+elseftil--- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 15 gennaio 2020 dal Tribunale di Savona che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un assegno bancario Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo - violazione di legge e vizio di motivazione poiché l'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato si basa sui medesimi fatti per i quali ha già riportato condanna ; non si precisa il luogo e la data della presunta condotta attribuita all'imputato e nel contempo lo si ritiene responsabile del delitto di ricettazione, pur avendo il predetto concorso nella falsificazione del titolo di credito. Il ricorso è inammissibile perché propone censure che non sono state dedotte con i motivi di appello in quanto dalla sentenza impugnata emerge che l'impugnazione era incentrata sul riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'articolo 648 codice penale, né il ricorrente contesta tale affermazione. Le censure sono peraltro generiche poiché non si confrontano con la motivazione della Corte che ha osservato che il giudizio di colpevolezza è fondato anche sulle dichiarazioni confessorie dell'imputato, in ragione delle quali gli sono state concesse le attenuanti generiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01994/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris