CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 1988
Cassazione n. 21569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/05/1988 avverso la sentenza del 08/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONEdatso-a+le-p-Sr-d; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza dell'8 ottobre 2021 il Giudice dell'udienza preliminare deil Tribunale di Frosinone ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA], su sua richiesta ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Considerato che avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore lamentando, con motivo unico, la mancanza di motivazione quanto agli elementi in base ai quali il Tribunale ha ritenuto di non assolvere l'imputato dalle ipotesi di reato a lui ascritte. Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, c.p.p. - disposizione introdotta con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, ma soltanto un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, vizio peraltro del tutto insussistente, avendo il giudice di prime cure passato in rassegna ciascuna delle valutazioni richieste dalla legge al giudice (ex art. 444, comma 2, c.p.p.) in sede di applicazione della pena su richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]