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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05988/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta altresì la memoria difensiva depositata in cancelleria nell'interesse del medesimo, ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la omessa pronuncia della corte di appello sul motivo di gravame avanzato avverso la pronuncia del tribunale e con il quale si era lamentata l'insussistenza del concorso tra i reati di cui ai capi H) e 3) non è manifestamente infondato posto che sul punto la corte di merito ha effettivamente mancato di pronunciarsi con specifici argomenti; che pertanto l'omessa pronuncia su detto capo di imputazione ha comportato la prosecuzione del rapporto processuale anche in pendenza del ricorso per cassazione con conseguente maturazione del termine di prescrizione anche per il residuo capo 3) dell'imputazione in data 18 marzo 2024 pur tenuto conto delle sospensioni per giorni 35 disposte nel corso del giudizio di primo grado; che conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo 3) anch'esso estinto per prescrizione P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo 3) della rubrica è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], letta altresì la memoria difensiva depositata in cancelleria nell'interesse del medesimo, ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la omessa pronuncia della corte di appello sul motivo di gravame avanzato avverso la pronuncia del tribunale e con il quale si era lamentata l'insussistenza del concorso tra i reati di cui ai capi H) e 3) non è manifestamente infondato posto che sul punto la corte di merito ha effettivamente mancato di pronunciarsi con specifici argomenti; che pertanto l'omessa pronuncia su detto capo di imputazione ha comportato la prosecuzione del rapporto processuale anche in pendenza del ricorso per cassazione con conseguente maturazione del termine di prescrizione anche per il residuo capo 3) dell'imputazione in data 18 marzo 2024 pur tenuto conto delle sospensioni per giorni 35 disposte nel corso del giudizio di primo grado; che conseguentemente l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo 3) anch'esso estinto per prescrizione P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo 3) della rubrica è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 05988/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris