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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2018

Cassazione n. 08236/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22861/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 514/2018 pubblicata il12/06/2018, R.G. n. 597/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 514 del 12.6.2018 la Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale di Lucca, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - medico chirurgo specialista in angiologia - di accertamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] degli infermi di [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo 2000-2013 e di condanna al pagamento di differenze retributive;

2. la Corte territoriale, respinta (al pari del giudice di primo grado) non ha ammesso ulteriore produzione di documentazione in quanto tardiva e richiamata, sinteticamente, la giurisprudenza elaborata in materia di elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo nell’ambito delle prestazioni di lavoro intellettuali, ha rilevato che gli elementi istruttori raccolti non erano sufficienti a dimostrare la sussistenza di un vincolo di soggezione con il datore di lavoro, posto che era emersa esclusivamente la continuità nel tempo di una collaborazione professionale priva, peraltro, dei tipici indici sintomatici della subordinazione;

3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il medico con due motivi, illustrati da memoria; la Congregazione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 437 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di utilizzare i propri poteri d’ufficio per aver erroneamente dichiarato inammissibili i documenti prodotti, tardivamente, nel corso del giudizio di primo grado in quanto carenti di decisività, nonostante dovessero ritenersi inequivocabilmente dimostrativi del vincolo di subordinazione intercorrente tra le parti;

2. con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2094 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che il rapporto di lavoro presentava tutti i requisiti tipici di un vincolo di subordinazione;

3. i motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili;

4. quanto alla denunciata violazione dell’art. 437 cod.proc.civ., questa Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare -onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 -e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova -fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - , l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello.

Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. Sez.

Un. n. 8202 del 2005);

5. in ordine all’esercizio dei poteri d’ufficio, questa Corte ha precisato che, nel rito del lavoro, il giudice d'appello, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, cod.proc.civ., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame (Cass. n. 11994 del 2018; con riguardo al rito ordinario, Cass. Sez.

Un. n. 10790 del2017);

6. la Corte territoriale, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale citato, ha esaminato la domanda di produzione tardiva della documentazione proposta dalla Iabichella e, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, non ha ritenuto indispensabili detti documenti ai fini della fondatezza della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro;7. va, infine, rammentato che la valutazione della correttezza della motivazione rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 cod.proc.civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014), profili non ricorrenti in questa sede, in quanto il tessuto argomentativo della sentenza impugnata è ampio ed esaustivo;

8. quanto alla denunciata violazione dell’art. 2094 c.c., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v.

Cass. n. 16681 del 2007; Cass. n. 14160 del 2014);

9. invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 2094 cod.civ. è denunziabile in questa sede di legittimità soltanto oveil giudice del merito abbia assunto a fondamento della decisione criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato non corretti; per contro il giudizio espresso sulla ricorrenza o meno nel caso concreto di detti indici, all'esito della valutazione delle istanze istruttorie, costituisce accertamento di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione (ex plurimis: Cass. n. 163 del 2020; Cass. n. 4884 del 2018; Cass., n. 17009 del 2017; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 13448 del 2003; Cass. n. 8254 del 2002; Cass. n. 14664 del 2001; Cass.n. 5960 del 1999);

10. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte;

11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22861/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 514/2018 pubblicata il12/06/2018, R.G. n. 597/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08/02/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 514 del 12.6.2018 la Corte di appello di Firenze, confermando la pronuncia del Tribunale di Lucca, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] - medico chirurgo specialista in angiologia - di accertamento, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] degli infermi di [OSCURATO:PERSONA], della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo 2000-2013 e di condanna al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte territoriale, respinta (al pari del giudice di primo grado) non ha ammesso ulteriore produzione di documentazione in quanto tardiva e richiamata, sinteticamente, la giurisprudenza elaborata in materia di elementi distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo nell’ambito delle prestazioni di lavoro intellettuali, ha rilevato che gli elementi istruttori raccolti non erano sufficienti a dimostrare la sussistenza di un vincolo di soggezione con il datore di lavoro, posto che era emersa esclusivamente la continuità nel tempo di una collaborazione professionale priva, peraltro, dei tipici indici sintomatici della subordinazione; 3. per la cassazione della sentenza propone ricorso il medico con due motivi, illustrati da memoria; la Congregazione è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 437 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato di utilizzare i propri poteri d’ufficio per aver erroneamente dichiarato inammissibili i documenti prodotti, tardivamente, nel corso del giudizio di primo grado in quanto carenti di decisività, nonostante dovessero ritenersi inequivocabilmente dimostrativi del vincolo di subordinazione intercorrente tra le parti; 2. con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2094 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato che il rapporto di lavoro presentava tutti i requisiti tipici di un vincolo di subordinazione; 3. i motivi di ricorso, che per stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili; 4. quanto alla denunciata violazione dell’art. 437 cod.proc.civ., questa Corte ha affermato che, nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare -onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 -e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova -fra i quali devono annoverarsi anche i documenti - , l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse (Cass. Sez. Un. n. 8202 del 2005); 5. in ordine all’esercizio dei poteri d’ufficio, questa Corte ha precisato che, nel rito del lavoro, il giudice d'appello, in applicazione del precetto di cui all'art. 437, comma 2, cod.proc.civ., deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall'appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perché idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame (Cass. n. 11994 del 2018; con riguardo al rito ordinario, Cass. Sez. Un. n. 10790 del2017); 6. la Corte territoriale, in conformità all’indirizzo giurisprudenziale citato, ha esaminato la domanda di produzione tardiva della documentazione proposta dalla Iabichella e, con accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità, non ha ritenuto indispensabili detti documenti ai fini della fondatezza della domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro;7. va, infine, rammentato che la valutazione della correttezza della motivazione rientra nel diverso paradigma impugnatorio previsto nel n. 5, dell’art. 360 cod.proc.civ. (come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) a norma del quale è denunciabilein Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non ricorrenti in questa sede, in quanto il tessuto argomentativo della sentenza impugnata è ampio ed esaustivo; 8. quanto alla denunciata violazione dell’art. 2094 c.c., la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l’accertamento degli elementi, che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e che sono idonei a ricondurre le prestazioni ad uno dei modelli, costituisce apprezzamento di fatto che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione (v. Cass. n. 16681 del 2007; Cass. n. 14160 del 2014); 9. invero, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'art. 2094 cod.civ. è denunziabile in questa sede di legittimità soltanto oveil giudice del merito abbia assunto a fondamento della decisione criteri di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato non corretti; per contro il giudizio espresso sulla ricorrenza o meno nel caso concreto di detti indici, all'esito della valutazione delle istanze istruttorie, costituisce accertamento di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione (ex plurimis: Cass. n. 163 del 2020; Cass. n. 4884 del 2018; Cass., n. 17009 del 2017; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 13448 del 2003; Cass. n. 8254 del 2002; Cass. n. 14664 del 2001; Cass.n. 5960 del 1999); 10. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla sulle spese in assenza di costituzione della controparte; 11. sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
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