CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2814/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Reno n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 206/01/15, depositata il 22 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 206/01/15 del 22/06/2015 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CTP) n. 298/01/11, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto e documentato di avere corrisposto quanto dovuto ai fini della definizione agevolata della presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 2. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. C