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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12160/2026

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o [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti e controricorrenti all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti incidentali-controD'[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéDE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1225/2020 depositata il26/06/2020.Numero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Nel 2008 i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Trani il promittente venditore,l’imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] e Teodosio, Domenico e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], pro-prietari del suolo sul quale il promittente venditore aveva eretto il corpo difabbrica oggetto del contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Gli attori do-mandavano l’esecuzione in forma specifica del contratto o, in subordine, larisoluzione per inadempimento con restituzione del prezzo e risarcimentodel danno.Il Tribunale di Trani rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. e dichiaravarisolto il contratto per colpa del promittente venditore, condannando unodei proprietari ([OSCURATO:PERSONA]) alla restituzione della somma percepita.La Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello principale del promittentevenditore escludendone l’inadempimento ed ha rigettato gli appelli inci-dentali dei promissari acquirenti e dei proprietari del suolo.

La Corte di-strettuale ha ritenuto che il promittente venditore abbia svolto il ruolo difalsus procurator dei proprietari del suolo, che ne hanno ratificatol’operato.

Tuttavia, il giudice d’appello ha sostenuto che il diritto ad otte-nere la stipula del definitivo si è prescritto, in quanto l’inerzia dei promis-sari acquirenti non è stata interrotta dall’esercizio dell’azione giudiziariaentro il termine decennale.

La Corte distrettuale ha qualificato il diritto exart. 2932 c.c. come potestativo a necessario esercizio giudiziale ed ha af-fermato quindi che solo la domanda giudiziale è idonea a interrompere laprescrizione.Ricorrono per cassazione i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un motivo, illustra-to da memoria.

Propongono controricorso e ricorso incidentale, affidato aNumero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026un motivo, illustrato da memoria, i proprietari del suolo Teodosio e SavinoDe Bonis, quest’ultimo anche quale già titolare dell’omonima azienda agri-cola.

Resiste con controricorso e memoria l’erede del promittente vendito-re [OSCURATO:PERSONA]Oria.

Resistono al ricorso incidentale i ricorrenti principalicon controricorso.

L’altro proprietario del suolo, [OSCURATO:PERSONA], è ri-masto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 2943 e 2944c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la prescrizione dell’azione exart. 2932 c.c. potesse essere interrotta solo con la proposizione della do-manda giudiziale e non anche da fatti comportanti il riconoscimento del di-ritto ad opera della controparte.La Corte distrettuale ha rigettato la domanda sul duplice presuppostoche i promissari acquirenti fossero rimasti inerti a fronte della mancatastipula del contratto definitivo e che i fatti da loro invocati non potesserocostituire atti interruttivi della prescrizione, «essendo idoneo ad interrom-pere la prescrizione medesima soltanto l’esercizio dell’azione giudiziaria».L’erede del promittente venditore deduce che le circostanze indicatecome interruttive sono infondate in fatto e in diritto, che la scrittura priva-ta del 1998 è priva di data certa e che i promissari acquirenti ne hanno in-vocato la valenza interruttiva solo in grado di appello, in violazione dellepreclusioni processuali.Il motivo è fondato.In particolare, in luogo dell’art. 2944 c.c., è stato falsamente applicatol’art. 2943 c.c.Il passo portante della Corte di appello è il seguente: nel caso di dirittipotestativi, la cessazione dello stato di inerzia da parte del titolare del di-ritto può conseguire solo al compimento dello specifico atto che ne costi-tuisce a un tempo l’esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente ilNumero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026formulare intenzioni a chi non è tenuto ad alcun comportamento, in quan-to è destinato a subire gli effetti che quell’atto produce.Così argomentando, la tesi della Corte di appello si confuta da sé sola.Infatti, nel caso di specie, prima della condotta del titolare del diritto (cioèdell’attivarsi di quest’ultimo entro il termine di prescrizione, se del casoanche con una semplice costituzione in mora, alla quale si riferisce eviden-temente il brano giurisprudenziale citato ove parla di «formulare intenzio-ni») è da valutare se il termine sia stato già interrotto ex art. 2944 c.c. dalriconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può esserefatto valere.

Tale effetto interruttivo prescinde dalla natura — potestativao creditoria — del diritto su cui incide.

Non vi è alcun ostacolo (né di dirit-to positivo, né dogmatico) a che l’effetto ex art. 2944 c.c. si produca nor-malmente anche nel caso di specie, sempre che il riconoscimento sia con-sapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo ad essere apprezzatocome tale (Cass. 27371/2020; Cass. 15893/2018).La giurisprudenza di questa Corte ha espressamente riconosciutol’operatività dell’art. 2944 c.c. nel contesto del contratto preliminare: icomportamenti del promittente venditore implicanti il riconoscimento deidiritti nascenti dal preliminare in favore del promissario acquirente sonoidonei a interrompere la prescrizione (Cass. 14463/2011; Cass.10009/2015, che ha ritenuto non corretta l’affermazione secondo cui,nell’ipotesi di azione ex art. 2932 c.c., l’unico atto idoneo a interromperela prescrizione sarebbe la citazione).Argomentando erroneamente, la Corte distrettuale si è preclusa l’esamedelle circostanze di fatto addotte dai promissari acquirenti come idonee aintegrare il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c. (immissione nelpossesso nel 1996, scrittura privata del 1998).2. – È assorbito dal provvedimento di cassazione con rinvio il motivo delricorso incidentale, dedotto in termini di contrasto fra motivazione e di-Numero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026spositivo della sentenza impugnata sulla decorrenza degli interessi sullasomma da restituire.3. – È accolto il ricorso principale, è dichiarato assorbito il ricorso inci-dentale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione, affinché il giudice del merito, alla luce delprincipio di diritto enunciato, proceda all’esame delle circostanze dedotte everifichi se esse integrino un riconoscimento del diritto idoneo a interrom-pere il corso della prescrizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inci-dentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin-via, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA], unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti e controricorrenti all’incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti incidentali-controD'[OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonchéDE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1225/2020 depositata il26/06/2020.Numero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Nel 2008 i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Trani il promittente venditore,l’imprenditore edile [OSCURATO:PERSONA] e Teodosio, Domenico e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche quale titolare dell’azienda agricola [OSCURATO:PERSONA], pro-prietari del suolo sul quale il promittente venditore aveva eretto il corpo difabbrica oggetto del contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Gli attori do-mandavano l’esecuzione in forma specifica del contratto o, in subordine, larisoluzione per inadempimento con restituzione del prezzo e risarcimentodel danno.Il Tribunale di Trani rigettava la domanda ex art. 2932 c.c. e dichiaravarisolto il contratto per colpa del promittente venditore, condannando unodei proprietari ([OSCURATO:PERSONA]) alla restituzione della somma percepita.La Corte d’appello di Bari ha accolto l’appello principale del promittentevenditore escludendone l’inadempimento ed ha rigettato gli appelli inci-dentali dei promissari acquirenti e dei proprietari del suolo. La Corte di-strettuale ha ritenuto che il promittente venditore abbia svolto il ruolo difalsus procurator dei proprietari del suolo, che ne hanno ratificatol’operato. Tuttavia, il giudice d’appello ha sostenuto che il diritto ad otte-nere la stipula del definitivo si è prescritto, in quanto l’inerzia dei promis-sari acquirenti non è stata interrotta dall’esercizio dell’azione giudiziariaentro il termine decennale. La Corte distrettuale ha qualificato il diritto exart. 2932 c.c. come potestativo a necessario esercizio giudiziale ed ha af-fermato quindi che solo la domanda giudiziale è idonea a interrompere laprescrizione.Ricorrono per cassazione i promissari acquirenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un motivo, illustra-to da memoria. Propongono controricorso e ricorso incidentale, affidato aNumero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026un motivo, illustrato da memoria, i proprietari del suolo Teodosio e SavinoDe Bonis, quest’ultimo anche quale già titolare dell’omonima azienda agri-cola. Resiste con controricorso e memoria l’erede del promittente vendito-re [OSCURATO:PERSONA]Oria. Resistono al ricorso incidentale i ricorrenti principalicon controricorso. L’altro proprietario del suolo, [OSCURATO:PERSONA], è ri-masto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 2943 e 2944c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto che la prescrizione dell’azione exart. 2932 c.c. potesse essere interrotta solo con la proposizione della do-manda giudiziale e non anche da fatti comportanti il riconoscimento del di-ritto ad opera della controparte.La Corte distrettuale ha rigettato la domanda sul duplice presuppostoche i promissari acquirenti fossero rimasti inerti a fronte della mancatastipula del contratto definitivo e che i fatti da loro invocati non potesserocostituire atti interruttivi della prescrizione, «essendo idoneo ad interrom-pere la prescrizione medesima soltanto l’esercizio dell’azione giudiziaria».L’erede del promittente venditore deduce che le circostanze indicatecome interruttive sono infondate in fatto e in diritto, che la scrittura priva-ta del 1998 è priva di data certa e che i promissari acquirenti ne hanno in-vocato la valenza interruttiva solo in grado di appello, in violazione dellepreclusioni processuali.Il motivo è fondato.In particolare, in luogo dell’art. 2944 c.c., è stato falsamente applicatol’art. 2943 c.c.Il passo portante della Corte di appello è il seguente: nel caso di dirittipotestativi, la cessazione dello stato di inerzia da parte del titolare del di-ritto può conseguire solo al compimento dello specifico atto che ne costi-tuisce a un tempo l’esercizio e la piena attuazione, essendo inconferente ilNumero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026formulare intenzioni a chi non è tenuto ad alcun comportamento, in quan-to è destinato a subire gli effetti che quell’atto produce.Così argomentando, la tesi della Corte di appello si confuta da sé sola.Infatti, nel caso di specie, prima della condotta del titolare del diritto (cioèdell’attivarsi di quest’ultimo entro il termine di prescrizione, se del casoanche con una semplice costituzione in mora, alla quale si riferisce eviden-temente il brano giurisprudenziale citato ove parla di «formulare intenzio-ni») è da valutare se il termine sia stato già interrotto ex art. 2944 c.c. dalriconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale esso può esserefatto valere. Tale effetto interruttivo prescinde dalla natura — potestativao creditoria — del diritto su cui incide. Non vi è alcun ostacolo (né di dirit-to positivo, né dogmatico) a che l’effetto ex art. 2944 c.c. si produca nor-malmente anche nel caso di specie, sempre che il riconoscimento sia con-sapevole, inequivoco e manifestato in modo idoneo ad essere apprezzatocome tale (Cass. 27371/2020; Cass. 15893/2018).La giurisprudenza di questa Corte ha espressamente riconosciutol’operatività dell’art. 2944 c.c. nel contesto del contratto preliminare: icomportamenti del promittente venditore implicanti il riconoscimento deidiritti nascenti dal preliminare in favore del promissario acquirente sonoidonei a interrompere la prescrizione (Cass. 14463/2011; Cass.10009/2015, che ha ritenuto non corretta l’affermazione secondo cui,nell’ipotesi di azione ex art. 2932 c.c., l’unico atto idoneo a interromperela prescrizione sarebbe la citazione).Argomentando erroneamente, la Corte distrettuale si è preclusa l’esamedelle circostanze di fatto addotte dai promissari acquirenti come idonee aintegrare il riconoscimento del diritto ex art. 2944 c.c. (immissione nelpossesso nel 1996, scrittura privata del 1998).2. – È assorbito dal provvedimento di cassazione con rinvio il motivo delricorso incidentale, dedotto in termini di contrasto fra motivazione e di-Numero registro generale 21163/2021Numero sezionale 1013/2026Numero di raccolta generale 12160/2026Data pubblicazione 01/05/2026spositivo della sentenza impugnata sulla decorrenza degli interessi sullasomma da restituire.3. – È accolto il ricorso principale, è dichiarato assorbito il ricorso inci-dentale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione, affinché il giudice del merito, alla luce delprincipio di diritto enunciato, proceda all’esame delle circostanze dedotte everifichi se esse integrino un riconoscimento del diritto idoneo a interrom-pere il corso della prescrizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inci-dentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin-via, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO
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