CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 1958
Cassazione n. 07698/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2024 della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la cassazione della sentenza d’appello e l’assoluzione dell'imputato o, in subordine, per la riqualifica delle condotte nelle ipotesi di bancarottasemplice documentale, da dichiarare prescritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 10 ottobre 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni cinque e mesi sei di reclusione, confermando nel resto la dichiarazione di penale responsabilità per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta. L'imputato è stato ritenuto colpevole in primo grado dei seguenti reati: - capo B, bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento (in data 25/11/2013) della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per avere,nelle vesti di presidente del consiglio di amministrazione e, poi, di amministratore di fatto, tenuto i libri e le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, avendo, in particolare, omesso l’istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, rendendo inattendibili i valori delle rimanenze (crollati, senza spiegazione alcuna, da oltre 5,6 milioni dieuro nel 2011 a circa 343.000,00 euro nel settembre 2013), ed omesso di evidenziare l'elevata esposizione debitoria verso i fornitori cinesi (per circa € 6.300.000), in contabilità indicata solo per € 700.000,00; - capo B2, bancarotta fraudolenta distrattiva sempre ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per la cessione di quote di società (precisamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la POWER Q s.r.l.), rispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] (per € 585.000,00) e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per € 119.000,00), senza l’incasso dei relativi compensi, senza garanzie e senza l'inserimento di tali crediti nel bilancio della società fallenda; - capo H, bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per averne, in concorso con altri (quale amministratore di diritto e, poi, di fatto), distrutto o occultato i libri e le scritture contabili, rendendo, così, impossibile la ricostruzione del suo patrimonio; - capo H2 , b ancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione dell’intero magazzino della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dal valore di almeno €160.501,94) consegnato, tra febbraio e aprile 2012, in conto deposito alla società danese [OSCURATO:PERSONA], non essendo, poi, il curatore riuscito a ottenere notizie sui beni e sul corrispettivo per l'acquisto; - c apo L , b ancarotta fraudolenta documentale , per avere (quale amministratore di diritto e, poi, di fatto), sottratto o distrutto i libri e le scritture contabili della POWER Q s.r.l., impedendo la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. La Corte territoriale, assolvendo i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, ha confermato la condanna del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistenti la pluralità dei fatti di bancarotta e il vincolo della continuazione.Ha ritenuto che il capo B integrasse il reato più grave e che i reati ascritti ai capi B2, H, H2 e L fossero legati da un unico disegno distrattivo e da una gestione unitaria dei diversi compendi societari, riconducibile all’imputato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo, si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione circa la condanna di cui al capo B (bancarotta fraudolenta documentale impropria ai danni della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), basata su motivazione illogica e prove travisate. Circa l'omessa istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, la difesa deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Si sostiene che tali scritture abbiano rilievo esclusivamente fiscale e non civilistico-fallimentare, con la conseguenza che la loro omissione non potrebbe integrare la bancarotta fraudolenta documentale, ma,al più, la fattispecie di bancarotta semplice, reato ormai estinto per prescrizione. Si evidenzia, inoltre , la contraddittorietà della sentenza che, pur confermando l'assoluzione per la tenuta irregolare della contabilità "generale", lo aveva condannato per lo specifico aspetto relativo alle scritture dimagazzino. Sulla esposizione di valori mendaci, relativi ai debiti verso i fornitori cinesi, il ricorrente lamenta il travisamento delle risultanze documentali in ordine al debito di oltre 6 milioni di euro verso detti fornitori, ribadendo che tali debiti erano insussistenti, operando un preciso meccanismo contrattuale (Letters of [OSCURATO:PERSONA]) ignorato dai giudici di merito: i fornitori venivano, cioè, pagati integralmente dai clienti finali di [OSCURATO:PERSONA] tramite lettere di credito trasferibili; il margine di guadagno di [OSCURATO:PERSONA] (il rebate) veniva restituito dal fornitore mediante invio di merce "in omaggio", regolarizzata fiscalmente con note di credito e fatture a soli fini doganali. Pertanto, le compensazioni registrate in contabilità non erano false, ma riflettevano l'estinzione del debito tramite tale meccanismo (aliud pro alio), rendendo illogica la tesi dell'esposizione mendace. Si eccepisce, ancora, l'assenza di prova del dolo specifico, non essendo stato individuato alcun profitto ingiusto per l'imputato, né la consapevolezza di recare pregiudizio. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo B2 (bancarotta distrattiva relativa alla cessione delle quote sociali in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e POWER Q s.r.l. senza l’incasso del prezzo rispettivamente pattuito). La difesa assume che tali società fossero inattive, prive di valore e rappresentassero solo un costo per la fallita:pertanto, la loro cessione rispondeva a una legittima logica commerciale di salvataggio (per evitare aggravi di costi) e non di depauperamento. Si richiama, all’uopo , la giurisprudenza sui “benefici compensativi” a favore della fallita, nonché quella sulla consapevolezza del danno cagionato ai creditori. Circa la distrazione correlata alla cessione delle quote [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al [OSCURATO:PERSONA] (per € 585.000,00), si contesta l'utilizzo probatorio della scrittura privata del 25giugno 2013 contenente la rinuncia al detto credito. Il ricorrente evidenzia di aver disconosciuto tale scrittura e di averne denunciato la falsità, lamentando che la Corte d'appello abbia superato tale disconoscimento con motivazione apparente e apodittica, senza considerare l'assenza di interesse dell'imputato a rinunciare al prezzo. Inoltre, non si sarebbe considerata la possibilità della curatela di promuovere l’azione revocatoria volta a porre nel nulla le assunte condotte distrattive. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la conferma della condanna per la bancarotta fraudolenta documentale relativa alla [OSCURATO:PERSONA] s .r.l. (capo H), deducendoil travisamento della prova e l'illogicità della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto responsabile l'imputato per la mancata consegna delle scritture al nuovo amministratore,[OSCURATO:PERSONA] . La difesa evidenzia che la documentazione era stata imballata in scatoloni consegnati al nuovo amministratore, come confermato daitesti e dalla ricevuta di ritiro datata 7 agosto 2013. Si contesta che la Corte territoriale abbia valorizzato il disconoscimento della firma, sulla detta ricevuta, da parte del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il rinvenimento di mere copie informatiche presso il [OSCURATO:PERSONA], elementi ritenuti inidonei a provare la mancata consegna, da parte sua, e, dunque, la distruzione o l'occultamento dolosodella contabilità a lui riferibile. Nello specifico, si censura l'utilizzo illegittimo e illogico delle dichiarazioni rese in fase di indagini dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che aveva disconosciuto la firma sulla ricevuta di consegna del 7 agosto 2013), il quale si era poi avvalso della facoltà di non rispondere in dibattimento. Il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della Corte che, da un lato, aveva datocredito al disconoscimento della firma operato dal [OSCURATO:PERSONA] (sulla ricevuta di consegna) e, dall'altro, aveva ritenuto non veritiero il disconoscimento operato dal [OSCURATO:PERSONA] sulla scrittura di rinuncia al credito (oggetto del capo B2). Si lamenta l'insufficienza del riscontro costituito dal rinvenimento di "copie" (files informatici ) della documentazione presso l'abitazione dell'imputato, circostanza ritenuta dalla difesa inidonea a provare la mancata consegna degli originali cartacei. Si deduce, ancora, il difetto assoluto di motivazione suldolo specifico, non avendo la sentenza chiarito quale fosse l'ingiusto profitto o l'intenzione di recare pregiudizio ai creditori, in un contesto in cui la gestione della contabilità (definita "pacifica" dalla stessa Corte) non dimostrerebbe, di per sé, lavolontà distrattiva. In subordine, si chiede la riqualifica in bancarotta semplice documentale e la declaratoria di estinzioneper prescrizione. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta distrattivarelativa al trasferimento dell'intero magazzino della RC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (per un valore di circa 160.000,00 euro) in favore della società danese "[OSCURATO:PERSONA]" (capo H2), operazione che si assume non fosse realmente distrattiva. Il ricorrente argomenta che il rapporto con la società danese era regolato da un contratto estimatorio (o "conto deposito") senza termine, in forza delquale la proprietà della merce rimaneva in capo alla fallita fino al momento della vendita al cliente finale da parte del depositario danese. Di conseguenza, il diritto di credito al corrispettivo sarebbe sorto solo al momento dell'effettiva vendita dei beni. Poiché la merce era giuridicamente ancora nel patrimonio della fallita, non vi sarebbe stata alcuna dismissione o distrazione. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA], ave ndo ceduto le quote sociali della fallita in data "di gran lunga anteriore" allo stato di insolvenza e alla dichiarazione di fallimento, non aveva più alcunpotere per attivarsi nel recupero della merce o del credito, non essendosi ancora verificate le condizioni contrattuali (la vendita) per l'insorgere del credito stesso. Il ricorso lamenta un "assoluto vuoto motivazionale" riguardo alla prova del dolo. La difesa sottolinea che l'operazione non aveva finalità distrattive, bensì commerciali: l'invio della merce in Danimarca era finalizzato all'espansione nel mercato del NordEuropa e a migliorare la situazione patrimoniale della società, non a danneggiarla. Manca, secondo la difesa, la prova della consapevolezza da parte dell'amministratore che tale contratto avrebbe intaccato la garanzia dei creditori, elemento indispensabile per configurare la fraudolenza. In via subordinata, si chiede la riqualifica nel reato di bancarotta semplice, estinto per intervenuta prescrizione, potendosi, al più, ritenere un'operazione "gravemente imprudente" priva di dolo distrattivo. 2.5. Con il quinto motivo, parte ricorrente impugna la condanna per bancarotta fraudolenta documentale relativa alla sottrazione o distruzione delle scritture contabili della società Power Q s.r.l. (amministrata da [OSCURATO:PERSONA] prima formalmente e poi di fatto, secondo l’accusa). La difesa lamenta la violazione delle regole sulla valutazione della prova e, precisamente, di quelle sulla chiamata in correità. La condanna si fonderebbe essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che aveva negato di aver mai ricevuto la documentazione contabile al momento dell'acquisto delle quote della società. La difesa eccepisce che le parole del [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel presente processo, avrebbero dovuto essere valutate con il rigore imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (che richiede riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità), ai sensi dell'art. 197-biscod. proc. pen. e non dell'art. 197 cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia omesso qualsiasi scrutinio sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, utilizzando la sua parola come prova unica senza validi riscontri e nonostante, addirittura, fosse smentita da dichiarazioni testimoniali attestanti la consegna della documentazione. La difesa contesta che il rinvenimento di alcuni filesrelativi alla società nel sistema informatico della Q Bell possa costituire un valido riscontro esterno alle accuse del [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza viene definita dal ricorrente come "assolutamente neutra" e inidonea a provare la mancata consegna della documentazione cartacea originale. Al contrario, il ricorso sostiene che le uniche testimonianze esterne presenti agli atti smentirebbero la versione del [OSCURATO:PERSONA], attestando l'avvenuta consegna della documentazione. Si denuncia, anche in tal caso, il vuoto motivazionale in ordine alla prova del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorso sottolinea, in proposito, l'assenza di creditori sociali insinuati al passivo o comunque danneggiatie, dunque, l’assenza di un pregiudizio concreto. In estremo subordine, la difesa deduce che le condotte di occultamento o mancata tenuta delle scritture, ove provate, in quanto prive di finalità fraudolenta, avrebbero dov uto essere ricondotte alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, reato, in ogni caso, prescritto. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente impugna la sentenza per violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata. Si deduce il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena base. Il ricorso lamenta che il giudice di merito non abbia adempiuto all'onere motivazionale, limitandosi a utilizzare una formula "scarna e lapidaria" ("pena... congrua e adeguata"), definita in modo onnicomprensivo senza specificare i criteri adottati. La difesa sostiene che il mero richiamo dell'art. 133 cod. pen. è insufficiente se non accompagnato dall'indicazione degli elementi giustificativi concreti necessari per valutare l'equità della sanzione. Si evidenzia inoltre la mancata considerazione delle condizioni di vita familiari e sociali dell'imputato. Si censura l'aumento di pena applicato a titolo di continuazione con il capo B), definendolo "eccessivo" e privo di specifica motivazione. Il ricorrente argomenta che la mancata esplicitazione delle ragioni che hanno indotto il giudicante a tale inasprimento impedirebbe il controllo di legittimità sulla logica sottesa alla dosimetria sanzionatoria. La difesa contesta, infine,il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si sostiene che la Corte avrebbe dovuto valorizzare il corretto comportamento processuale tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato costantemente alle udienze e non si era mai sottratto al confronto, fornendo spiegazioni sulle proprie condotte. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ha depositato memoria di replica datata 14 dicembre 2025 il difensore dell'imputato, che ha argomentato ulteriormente le ragioni della fondatezza del ricorso, concludendo, come detto, per la cassazione della sentenza d’appello e l’assoluzione dell'imputato o, in subordine, per la riqualifica delle condotte nelle ipotesi di bancarotta semplice documentale, da dichiarare prescritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e, per alcuni profili, inammissibile, in quanto volto a sollecitare una rilettura delle risultanze probatorie preclusa in sede di legittimità. 2. Il primo motivo, inerente alla bancarotta fraudolenta documentale impropria (capo B –Fallimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), si articola su censure in punto di diritto e vizi motivazionali che, in parte,non scalfiscono la tenuta logica della sentenza impugnata, per altra parte (specificamente in tema di elemento soggettivo) sono radicalmente inammissibili, essendo state prospettate nei termini anzidetti solo con il ricorso per Cassazione e nonostante il Tribunale avesse già chiaramente qualificato in termini di dolo generico quello occorrente e ricorrente nella specie. 2.1. Quanto alla doglianza relativa alla omessa istituzione delle scritture ausiliarie di magazzino, la tesi difensiva secondo cui tale obbligo avrebbe rilievo meramente fiscale (e dunque la sua violazione integrerebbe al più una bancarotta semplice, ormai prescritta) è giuridicamente errata. La Corte territoriale, confermando sul punto la statuizione di primo grado, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alle scritture obbligatorie ai fini fiscali o a quelle tipizzate dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari), ma si estende a tutte le scritture genericamente intese, ancorché non obbligatorie (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). L'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale, cioè, può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 44886 del 23/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265508; Sez. 5, n. 22593 del 20/4/2012, Pupillo, Rv. 252973; Sez. 5, n. 7165 del 29/1/1977, Alberi, Rv. 136073; al riguardo, si vedano anche, per l’ipotesi di omessa tenuta delle scritture interne, che, in quanto tale, come per le scritture obbligatorie, necessitadella finalizzazione a creare pregiudizio ai creditori: Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, P.m. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915-01 e Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01). 2.2. Anche le censure relative alla esposizione di valori mendaci circa i debiti esistenti verso i fornitori cinesi si risolvono in una critica fattuale su un punto esente da vizi di sorta. Il ricorrente lamenta il travisamento della prova documentale in ordine al meccanismo del c.d. rebatee delle lettere di credito, sostenendo l'inesistenza del debito di oltre 6 milioni di euro emerso in sede fallimentare. Tuttavia, la Corte d'appello ha risposto puntualmente a tale rilievo, osservando che: - i debiti verso i fornitori cinesi erano documentati dalle insinuazioni al passivo per importi ingenti (oltre 6,3 milioni di euro); - l a contabilità della fallita esponeva invece debiti irrisori (circa 700.000 euro) a seguito di operazioni di compensazione registrate; - t ali compensazioni erano "apparenti", essendo prive di riscontro certo circa l'effettiva estinzione del debito mediante il meccanismo dedotto dalla difesa. La Corte territoriale ha evidenziato che “il meccanismo delle lettere di credito e compensazioni presuppone necessariamente che vi sia il pagamento da parte di un terzo”, prova che nel caso di specie – evidenzia – è mancata, residuando , invece,documentazione attestante la persistenza dei crediti (in effetti azionat i dai fornitori, anche tramite decreti ingiuntivi). Non sussiste, dunque, alcun travisamento, ma una valutazione di merito secondo cui la rappresentazione contabile (estinzione del debito per compensazione) era ideologicamente falsa, rendendo impossibile la ricostruzione della reale esposizione debitoria. 2.3. Inammissibili sono, infine, le censure volte ad evidenziare carenze di motivazione in relazione al dolo specifico. Invero, il tema non risulta espressamente sollevato nell'atto d'appello (pagine 9-23) e, per vero, prima ancora, non risulta neppure dedotto (nel ricorso in esame) essere stato proposto, ed in che termini, al giudice d'appello. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto di qualificare la fattispecie come relativa “alla tenuta di scritture in guisa tale da non consentire la reale ricostruzione del movimento degli affari”, ritenuta “fattispecie a dolo generico” (p. 16 sentenza di primo grado).Orbene, come anticipato, non solo nel ricorso per Cassazione non si evidenzia in che modo ed in quale parte dell'appello siano state contestate tali affermazioni, ma, per giunta, anche la lettura officiosa dell'atto di gravame alla Corte territoriale non offre riscontri sulla proposizione di doglianze volte chiaramentea lamentare l’insufficienza del ritenuto dolo generico. In mancanza, le censure qui proposte sono sostanzialmente nuove e, come tali, non possono che essere dichiarate inammissibili. Ad abundantiam, è comunque evidente, almeno per la bancarotta fraudolenta documentale correlata alla scomparsa dei beni presenti in magazzino, che, proprio il chiaro riferimento, da parte dei giudici di merito, alla detta sparizione di milioni di euro di merce indica, in maniera indiretta, ma assolutamente chiara, che la Corte di appello abbia esplicitato in tal modo l'intento fraudolento che muoveva l'imputato. Dunque, non solo i giudici di merito hanno condannato il ricorrente per la tenuta fraudolenta ed infedele delle scritture contabili(senza che su tale qualifica si sia fatto espresso motivo di gravame in sede d’appello), ma gli stessi hanno fornito una motivazione analitica e priva di aporie logiche, evidenziando come, a fronte di un magazzino che nei bilanci precedenti (2011) vantava un valore di oltre 5,6 milioni di euro, nel settembre 2013 lo stesso si era inspiegabilmente ridotto a un valore dicirca 343.000 euro e come la omessa tenuta delle scritture ausiliarie fosse funzionale ad impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonioin relazione alle dette merci. La Corte di appello ha specificato, al riguardo, che “la ricostruzione delle complesse transazioni e delle movimentazioni di merci […] è stata compromessa dalla mancanza delle scritture di magazzino”,omissione mantenuta nonostante il collegio sindacale avesse“più volte chiesto chiarimenti e prospettato perplessità sullo scostamento del valore del magazzino da euro 5.673.417 del 31.12.2011 a euro 343.000 nel settembre 2013”: senza che l'imputato abbia saputo fornire alcuna spiegazione plausibile per tale dissolvimento patrimoniale (p. 7 sentenza d’appello). La Corte territoriale ha, in tal modo, comunque motivatocirca la sussistenza della precisa volontà dell'imputato di mantenere occulta la destinazione della merce in magazzino volatilizzata. 3. Il secondo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenta per distrazione delle quote sociali (capo B2), è inammissibile in quanto volto a sovvertire l'accertamento di fatto operato conformemente nei due gradi di giudizio. La Corte di appello ha qualificato come distrattive le cessioni delle partecipazioni in RC Helis.r.l. e Power Q s.r.l. sulla base di indici fattuali precisi e concordanti: - l a cession e di RC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era avvenut a a favore di soggett o (il [OSCURATO:PERSONA]) risultatoessere un mero prestanome; - vi era stata una serie di cessioni ravvicinat e delle quote della RC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (il [OSCURATO:PERSONA], acquistateleil 18/2/2013, il 25/6/2013 le aveva cedute a CastellaniCarlo, il quale le aveva, a sua volta, cedute, in data 8/10/2015, a [OSCURATO:PERSONA]), volte a vanificare le eventuali azioni di recupero; - l'imputato aveva omesso di annota re l’operazione di vendita al [OSCURATO:PERSONA] in contabilità; - le vendite erano state eseguite “a credito”, senza alcuna garanzi a ; - ogni tentativo di recupero presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato , poi, inutile; - era intervenuta una successiva rinuncia al corrispettivo vantato verso il [OSCURATO:PERSONA](con scrittura privata del 25/6/2013). Dunque, contrariamente a quanto dedotto con il ricorso, la fraudolenza dell'operazione non risulta affatto fondata solo sulla scrittura (di rinuncia al credito) disconosciuta dal ricorrente e che, tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito essere stata sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA], bensì su argomenti e dati fattuali di ben diversa e consistente levatura. La difesa ha contestatola genuinità della scrittura di rinuncia, ma la Corte d'appello ha anche motivatamente respinto tale tesi, ritenendo che i pretesi difetti grafici fossero funzionali a creare confusione (volta verosimilmente a paralizzare le azioni di recupero) e che la rinuncia stessa fosse coerente con la finalità distrattiva di spoliazione dell'assetsenza contropartita , emergente dagli ulteriori sopra detti elementi.Coi quali, come detto, parte ricorrente neppure si confronta, destinando alla aspecificità e, dunque, all’inammissibilità la doglianza. Né può esservi dubbio che tanto costituisca distrazione, in ragione del principio consolidato secondo cui l'alienazione di cespiti (beni o quote societarie che siano) della fallita integra la fattispecie di bancarotta per distrazione qualora ad essa non sia seguito il pagamento del prezzo pattuito (Sez. 5, n. 33306 del 23/05/2016, Cosci, Rv. 268022-01; così pure Sez. 5, n. 32938 del 12/7/2021, non massimata), a maggior ragione laddove nulla di credibile e razionale si spieghi al riguardo. L'ulteriore argomento difensivo,secondo cui le quote avevano "valore nullo", oltre che contradd etto d alla pattuizione di un prezzo significativo negli atti di cessione(come rammentato dai giudici di merito), ciò che non si spiegherebbe se le stesse non avessero avuto valore, è, comunque , del tutto irrilevante : trattandosi, in ogni caso, del mancato incasso di un prezzo che costituiva comunque un credito della fallita indebitamente dismesso. Ai fini della configurabilità del dolo di bancarotta fraudolenta distrattiva, infine, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 33268 del 08/04/2015, Bellocchi, Rv. 264354-01): dolo generico la cui sussistenza i giudici di merito hanno motivato evidenziando, sin dalla sentenza di primo grado, che non solo l'imputato non incassò nulla, in cambio della cessione, ma fece neppure alcun serio tentativo di recuperare il dovuto. 4. Il terzo motivo (sulla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo H, relativo al fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) è inammissibile, nella parte in cui contesta la riconducibilità del reato alricorrente, infondato, nel resto. Invero, la ritenuta credibilità delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], circa il disconoscimento della ricevutadei documenti, non è basata su una acritica accettazione, da parte della sentenza d’appello,della sua versione, ma su ulteriori risultanze oggettive, ovvero: - il mancato rinvenimento delle scritture presso la sede sociale o presso il nuovo amministratore; - i l rinvenimento di parte della contabilità (e non solo di sua copia o formato digitale, come si assume in ricorso) presso l’abitazione dell'imputato (come chiarito dal teste Quaresima della Guardia di Finanza: p. 15 sentenza d’appello); - la pacifica veste di prestanome del [OSCURATO:PERSONA] (a cui, dunque, la contabilità non serviva); - la email inviata al [OSCURATO:PERSONA] il 30 settembre 2013 dall’impiegata del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con cui si ribadiva che tutte le scritture erano “pronte e inscatolate a sua disposizione” e, dunque, non potevano essere state ritiratenella data antecedente (del 7 agosto 2013) in cui la ricevuta disconosciuta appariva redatta. Anche in tal caso, a ben vedere, parte ricorrente non si confronta minimamente con la ben più complessa motivazione della sentenza d'appello, destinando nuovamente la doglianza all ’ inammissibilità per aspecificità, risolvendosi essa in una richiesta di rivalutazione del merito, inibita in questa sede. Analogamente, la censura sulla "disparità di trattamento" tra i due disconoscimenti (quello delBozzatello ritenuto credibile, quello del [OSCURATO:PERSONA] no) , alla luce di quanto detto, risulta essere una mera critica di merito: il giudice d'appello ha fornito una spiegazione non manifestamente illogicae, anzi, del tutto plausibile della diversa conclusione, ritenendo la "ricevuta di consegna" di cui si tratta inattendibile perché smentita dai fatti anzidetti. Infine, la Corte territoriale si è uniformata al principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839-01). Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio per cui il dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto dalle modalità della condotta: la sparizione dell'intera contabilità in epoca prossima al fallimento, di modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari (in particolare del magazzino, oggetto del capo H2), è oggettivamente e soggettivamente diretta a recare pregiudizio ai creditori. E si è, evidentemente, ben al di fuori dell’area in cui sarebbe stata configurabile la bancarotta semplice, che presuppone la mera negligenza. Come evidenzia la sentenza di primo grado, «nella vicenda sono implicati uomini di paglia in rapida successione la cui investitura è evidentemente preordinata ad un disegno di cui la finale “sparizione” delle scritture è evidentemente parte integrante fin dall’inizio» (p. 25 sentenza di primo grado). In definitiva, la scomparsa delle scritture in prossimità del fallimento, la predisposizione di una ricevuta di consegna falsa, la correlazione temporale con il depauperamento della società ( tramite la sostanziale “volatilizzazione” del magazzino), il coinvolgimento, nelle successive cessioni delle quote, di prestanome e, infine, la circostanza che parte della documentazione sia stata rinvenuta in possesso dell'imputato(che, evidentemente, non l’aveva consegnata volutamente agli organi fallimentari), sono tutti elementi che comportano la correttezza della conclusione della Corte d'appello, circa la sussistenza del “chiaro intento di occultare e/o disperdere il contenuto dei documenti che non sono stati reperiti dal curatore, in danno dei creditori”. 5. Anche il quarto motivo (capo H2 relativo alladistrazione del magazzino RC Helis.r.l.) non merita accoglimento. Il ricorrente propone la nota lettura “imprenditoriale” dell’operazione: il trasferimento del magazzino alla società danese in conto deposito/estimatorio, con mantenimento della proprietà in capo a RC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e finalità di espansione del mercato nel nord Europa. Nega, perciò, che si tratti di distrazione e lamenta carenza di motivazione sul dolo, prospettando al più una condotta imprudente riconducibile alla bancarotta semplice. La Corte di appello ha al riguardo evidenziato che: - l’intero magazzino RC [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito tra febbraio e aprile 2012 in conto deposito alla società danese [OSCURATO:PERSONA]; - le richieste del curatore di ottenere il corrispettivo erano rimaste senza esito; - non era stata rinvenuta documentazione contrattuale che regolasse l’operazione; - non risultavano fatturazioni, pagamenti o altre indicazioni di un effettivo rientro economico; - il trasferimento aveva riguardato l’intero magazzino; - l’asserita finalità promozionale avrebbe potuto essere perseguita con l’invio di pochi pezzi o prototipi, senza spogliare completamente la società. Il ricorso, anche in questo caso, non scalfisce l’impianto accusatorio: insiste sulla veste di conto deposito, ma la Corte ha dato rilievo al fatto che, a fronte della totale uscita fisica dei beni, non v’era alcuna traccia di ritorni economici, né di una gestione contrattuale autentica. In modo per nulla illogico, o altrimenti viziato, alla luce dei detti elementi, la Corte di appello ha qualificato come distrazione il menzionato trasferimento dell'intero magazzino (dal valore circa 160.000,00 euro) in Danimarca presso la [OSCURATO:PERSONA]. La censura difensiva, che invoca la natura di "contratto estimatorio" finalizzato all'espansione commerciale, si scontra con l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito, sulla base dei detti dati, e soprattutto con la circostanza che l'operazione fosse avvenuta senza contratto scritto(nonostante il suo rilevante valore), senza garanzie e senza alcun corrispettivo e con elevato rischio, confermato dalla omessa restituzione della merce, nonostante i tentativi del Curatore. Il trasferimento all'estero di tutti gli asset aziendali senza titolo giustificativo, senza contropartita e senza alcuna garanzia di recupero integra oggettivamente la distrazione, per quanto già detto (in relazione alla cessione delle quote senza incasso di somme) e sulla base del consolidato orientamento di questa Corte, per il quale deve ritenersi configurato il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione in presenza di qualsivoglia atto dispositivo che determini un depauperamento dell'attivo sociale in assenza di una controprestazione o di un nesso di strumentalità con l'oggetto sociale, indipendentemente dalle modalità formali utilizzate (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106-01, sul fitto dell'intero asset della fallita, in prossimità del fallimento, in favore di cessionario che, il giorno successivo, presentava istanza di auto fallimento, ponendosi nell'impossibilità di adempiere). Tale principio trova riscontro in una variegata casistica, costituendo distrazione: la prestazione di una garanzia fideiussoria senza corrispettivo e per finalità estranee agli scopi dell'ente (Sez. 5, n. 9316 del 08/03/2021, Fracassa, Rv. 281020-01); la dismissione di beni obsoleti o la rottamazione di giacenze di magazzino in mancanza di controprestazione e di un'adeguata prova contabile di un valore pari a zero, atteso che anche beni di consistenza esigua partecipano alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 31680 del 13/08/2021, Montorsi, Rv. 281768-01 e Sez. 5, n. 8921 del 16/03/2022, Perego, Rv. 283124-01); l'utilizzo di fringe benefits o l'apprensione di merci sociali in assenza di una specifica delibera assembleare (Sez. 5, n. 38328 del 19/09/2023, Faotto, Rv. 285303-01); l'auto- attribuzione di somme da parte dell'amministratore di fatto privo di un rapporto di lavoro formale (Sez. 5, n. 19402 del 23/05/2025, Tacchella, Rv. 288132-01); la sottrazione alla società fallita di un ramo d'azienda a un prezzoincongruo (Sez. 5, n. 19973 del 20/05/2024, Cepparo, Rv. 286491-01); il prelievo di somme facenti parte del patrimonio sociale e destinate a finalità specifiche (Sez. 5, n. 33063 del 23/08/2024, Romandini, Rv. 286803-01). Pertanto, anche la fattispecie in esame, che, di fatto, ha comportato la devoluzione a società estera, e senza apparente contropartita reale, a favore della cedente, di un cospicuo magazzino, non può che integrare il delitto contestato, posto che il risultato concreto è stato il depauperamento della RC [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. senza alcun ritorno o garanziadi pagamento. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha logicamente dedotto il dolo dalla consapevolezza di sottrarre la garanzia patrimoniale ai creditori, attesa l'assenza di qualsiasi plausibile ragione per una simile iniziativa e l’assenza di qualsivoglia tentativo, da parte del [OSCURATO:PERSONA],per il recupero dei beni. Proprio per tale ragione, la Corte territoriale ha escluso trattarsi di bancarotta semplice, attesa la natura dolosa e non meramente imprudente della spoliazione totale del magazzino. Trattasi di motivazione esente da vizi motivazionali e violazioni di legge. 6. Il quinto motivo –sui vizi motivazionali e sulle violazioni di legge correlate all’attribuzione, in capo all'imputato, della responsabilità per la sparizione delle scritture contabili della Power s.r.l. e sulla carenza del relativo dolo specifico –è infondato e, in parte, inammissibile. La difesa sostiene, anzitutto,che l’attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del delitto sarebbe basata solo sulla chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], coimputato nel presente processo, che però avrebbe dovuto essere valutata con il rigore imposto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che richiede riscontri esterni che ne confermino l'attendibilità, ai sensi dell'art. 197-biscod. proc. pen. e non dell'art. 197 cod. proc. pen. La censura non coglie nel segno. Come già ben evidenziato dalla sentenza di primo grado, e neppure chiaramente contestato con l’appello, “il teste Bracchini, legale rappresentante della Idowell” che aveva chies to il fallimento e aveva present ato un esposto querela del 3.6.2014 contro il [OSCURATO:PERSONA], aveva delinea to “ una spregiudicata ” “vicenda di simulazioniper sottrarsi agli impegni assunti con un affitto di azienda e occultamento dibeni per sfuggire ai creditori, ampiamente documentata dagli allegati alla citata querela, compresa la qualità di nullatenenti dei pretesi capitani d’industria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. A fronte di tali affermazioni – che , come noto, si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso con quelle della conforme sentenza d’appello (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01) –l’atto d’appello è stato formulato in modo assolutamente generico, ovvero non considerando neppure gli elementi di riscontro alla chiamata di correo, pacificamente esistenti, secondo igiudici di merito. Al riguardo, è noto che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l'omessa motivazione in ordine ai motivi di censura, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondatio altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado (Sez. 2, n. 31278 del 15/05/2019, Rv. 276982-01). Quanto all’elemento soggettivo, la censura di cui all’appello è, se possibile, ancor più generica, essendo stata così posta: “In punto all’elemento soggettivo, valgano le medesime considerazioni svolte in merito alla contestazione relativa al fallimento RC [OSCURATO:PERSONA]”(si veda p. 47 dell’ app ello del [OSCURATO:PERSONA] ) . Orbene, al di là del fatto che anche la doglianza a cui si rinviava era, a ben vedere,a sua volta generica, resta il fatto che un siffatto modo di argomentare non metteva in condizioni di comprendere quale fosse il suo esatto tenore: sicché, a fronte della palese inammissibilità per aspecificità del motivo d’appello, per quanto appena detto, la censura sul punto sollevata in questa sede giammai potrebbe avere un diverso esito. 7. È,infine, inammissibile il sesto motivo sul trattamento sanzionatorio. Al riguardo, è noto che sfugge al sindacato di legittimità, se sorretta da motivazione non manifestamente illogica o arbitraria, bensì aderente ai criteri legali, in primis quelli di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., la valutazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269- 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01) e, in generale, sulla determinazione della pena, specie se inferiore alla media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Rv. 276288-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/9/2013, dep. 2014, Rv. 259142-01; per analogo principio sugli aumenti in continuazione, Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Rv. 274361-01): essendo sufficiente che il giudice del merito indichi come semplicemente “adeguata” al caso la decisione presa. In particolare, poi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato con l'assenza di elementi di segno positivo (tanto che non rileva più, ex art. 62-bis, comma 3, cod. pen., l'incensuratezza dell'imputato: Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01) ovvero, come detto, sulla base di singole ragioni ostative ritenute preponderanti dal giudice del merito, non sindacabili in sede di legittimità, se non contraddittorie o incongrue, neppure quando non vi sia lo specifico apprezzamento di ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419-01). La Corte di appello, rideterminando la pena in senso favorevole all'imputato (anni 5 e mesi 6 di reclusione, partendo da una pena base per il reato più grave di anni 4 e mesi 6), ha fornito una motivazione adeguata e ancorata ai parametri dell'art. 133 cod. pen. In particolare, ha valorizzato la gravità dei fatti, la pluralità delle condotte bancarottiere (che denotano una spiccata capacità criminale e un disegno unitario di frode attraverso più società) e l'entità elevatissima del passivo per giustificare la misura della pena, gli aumenti operati e il diniego delle circostanze a