CassazionedecretoSezione UDecisione del 27 agosto 2026
Cassazione n. 24821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;- controricorrenti -Numero registro generale 17301/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 24821/2026Data pubblicazione 27/08/2026COMUNE [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 183/2025 emessa dal CONSIGLIO DI STATO,pubblicata in data 13/1/2025.Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’UTRI.1. Con sentenza resa in data 13/1/2025, il Consiglio di Stato haconfermato la decisione con la quale il Tribunale amministrativo regionaleper l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, in accoglimento del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha annullato ladelibera del consiglio comunale di Pescara n. 20/2023 e il permesso dicostruire rilasciato dal Comune di Pescara in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. inrelazione a un immobile confinante con quelli dei ricorrenti.2. A fondamento della decisione assunta il Consiglio di Stato harilevato la correttezza della sentenza impugnata, nella ricostruzione delquadro fattuale e giuridico posto a fondamento della decisione, avendo ilgiudice correttamente dichiarato illegittima per carenza di congruamotivazione, sia la delibera comunale n. 20 del 9 marzo 2023 (l’unicavigente al momento della richiesta del permesso e della successivaautorizzazione e che aveva sostituito la precedente delibera del 2017) direcepimento dei benefici del c.d. decreto sviluppo, d.l. 106/2011, e dellacorrelata [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’applicazione alterritorio comunale di misure premiali (deroga alle distanze e aumenti divolumetria), sia il permesso di costruire, dovendo di conseguenza ilConsiglio comunale rivalutare con nuova delibera l’attuazione delladisciplina regionale di cui alla legge n. 49 del 2012.Nel confermare la decisione di primo grado, il Consiglio di Stato haquindi affermato che il permesso di costruire impugnato non era statoNumero registro generale 17301/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 24821/2026Data pubblicazione 27/08/2026rilasciato in forza della delibera comunale n. 163 del 2017, pur essendo lasola richiamata nell’atto, «poiché questa, al tempo dell’emissione del titoloedilizio de quo, era già stata modificata e sostituita» con la successivadelibera n. 20/2023, vigente già al momento della richiestadell’autorizzazione e del rilascio della stessa, oggetto di impugnazione.3. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.5. Il Comune di Pescara e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltodifese in questa sede.6. Con provvedimento reso in data 2/12/2025, il [OSCURATO:PERSONA] di cassazione ha proposto la definizione accelerata del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della relativainammissibilità.7. Con istanza depositata in data 8/1/2026, [OSCURATO:PERSONA]Anna hainsistito per la decisione del ricorso.8. La [OSCURATO:SOCIETA]., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la società ricorrentecensura la sentenza impugnata per eccesso di potere giurisdizionale,essendo il giudice amministrativo incorso in uno sconfinamento nellasfera del merito, per avere sostituito d’ufficio il contenuto delprovvedimento impugnato in primo grado (in quanto esso si riferivaunicamente ed espressamente alla precedente delibera n. 163 del 2017,non impugnata), ribadendo quanto osservato, nel merito, in ordine alvizio di ultrapetizione denunciato, non avendo i ricorrenti contestato ilpermesso di costruire in esame con uno specifico motivo d’impugnazionerispetto alla delibera comunale n. 20/2023.Numero registro generale 17301/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 24821/2026Data pubblicazione 27/08/20262. Il ricorso è inammissibile.3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questeSezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, nella forma dellosconfinamento nella sfera del merito, ai sensi dell'art. 111, comma 8,Cost., è configurabile soltanto quando l'indagine svolta dal giudiceamministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità delprovvedimento impugnato, diviene strumentale a una diretta e concretavalutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando ladecisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprimela volontà dell'organo giudicante di sostituirsi a quelladell'amministrazione, procedendo il giudice a un sindacato di merito conuna pronunzia avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria delprovvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimentidell'autorità amministrativa (Cass. Sez. Un., 8/7/2024, n. 18559; conf.Cass. Sez. Un., nn. 4386/2023, 21651/2021, 2604/2021, 414/2020,14264/2019, 14437/2018, 8720/2018).Un simile sconfinamento nel merito amministrativo ricorre anchequalora il giudice amministrativo non si limiti ad annullare ilprovvedimento impugnato, rimettendo all'amministrazione ognivalutazione in ordine al prosieguo della procedura, ma si spinge sino aprefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un'unicacorretta modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa, senzasalvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass.Sez. Un., 21/3/2025, n. 7530; conf. Cass. Sez. Un., n. 5365/2022).Esula invece da tale vizio l’errata interpretazione delle normesostanziali e processuali, poiché eventuali errores in procedendo o iniudicando non investono la sussistenza e i limiti del potere giurisdizionaledei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del poteremedesimo (cfr., ex multis, Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 112 delNumero registro generale 17301/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 24821/2026Data pubblicazione 27/08/20262/1/2026, par. 3.1; Cass., Sez. Un., n. 27160/2023, n. 18539/2023, n.4284/2023).L'eccesso di potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost. è statoinfine espressamente escluso nel caso in cui il sindacato sulla legittimitàdell'atto implichi la verifica di determinati requisiti la cui ricognizione nonpresenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanzeoggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità delprovvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina(Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 112 del 2/1/2026, par. 3.3; Cass. Sez. Un.,n. 25499/2022).4. Ferme tali premesse, è agevole rilevare come l’odierno ricorso nonconsista in nessun modo nella rappresentazione di una questione disconfinamento giurisdizionale nella sfera del merito, essendol’impugnazione in esame bensì diretta a censurare la decisione delConsiglio di Stato sotto il profilo del modo in cui quest’ultimo si è avvalsodella propria giurisdizione, ossia per averne mal governato l'esercizioviolazione di norme sostanziali e processuali.Invero, pur formalmente prospettando una violazione dei limiti propridella giurisdizione, quello che l’insieme delle argomentazioni illustratedalla società istante lamenta in altro non consiste se non in unacontestazione dell’avvenuta attribuzione al provvedimento impugnato insede amministrativa, da parte del giudice amministrativo, di un contenutodiverso da quello effettivo e, dunque, in un erronea ricognizione dei fatti dicausa e nella conseguente violazione delle norme processuali e sostanzialiapplicabili al caso di specie.Al riguardo, appena è il caso di richiamare l’insegnamento dellagiurisprudenza di queste Sezioni Unite, ai sensi del quale, essendol'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell'art. 111 Cost.,configurabile unicamente quando la decisione finale, pur nel rispetto dellaNumero registro generale 17301/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 24821/2026Data pubblicazione 27/08/2026formula dell'annullamento, esprima una volontà dell'organo giudicante chesi sostituisce a quella dell'amministrazione, ove anche il giudiceamministrativo incorra in errore, avendo attribuito al provvedimentoimpugnato in sede amministrativa un contenuto diverso da quello effettivoed avendo quindi ritenuto necessario procedere alle valutazioni in meritoalla sua legittimità ed alla sussistenza dei vizi denunziati, deve escludersila configurabilità dell'eccesso di potere giurisdizionale, trattandosi di vizioincidente sull'interpretazione dell'atto amministrativo, la quale costituisceil proprium della funzione giurisdizionale, e non può quindi dar luogo aduno sconfinamento nell'area riservata alla discrezionalità della pubblicaamministrazione (cfr. Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 5560 del 12/3/2026),dovendo dunque ribadirsi che l'interpretazione e la qualificazione ad operadel giudice amministrativo dei requisiti, del contenuto o della portatadell'atto impugnato, così come l'interpretazione della legge da applicare,costituiscono il proprium della funzione giurisdizionale, e non un'attivitàriservata alla p.a. (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 12291 del 7/5/2024;Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 18240 dell’11 luglio 2018).5. Sulla base di tale premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso.6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.7. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odiernadecisione alla proposta di definizione accelerata in precedenza comunicataalle parti, la società ricorrente dev’essere altresì condannata alrisarcimento dei danni in favore dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 96,co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, ai sensi dell’art. 96, co. 4 c.p.c.8. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo diNumero registro generale 17301/2025Numero sezionale 150/2026Numero di raccolta generale 24821/2026Data pubblicazione 27/08/2026contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso,in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.Condanna la ricorrente al risarcimento dei danni in favore deicontroricorrenti ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importoequitativamente determinato di euro 3.000,00.Condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 infavore della Cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidentePasquale d'Ascola