CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 1990
Cassazione n. 18244/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/01/1990 avverso la ordinanza del 05/12/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento della istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 14 ottobre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, ha annullato la ordinanza limitatamente al reato di cui al capo 144, confermandola in relazione ai reati di cui ai capi 2 e 129 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rispettivamente, la prima facente capo a [OSCURATO:PERSONA], quale stabile acquirente, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen.; la seconda, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], quale capo e promotore, dopo l'arresto del Vescio) e ai reati in materia di stupefacenti di cui ai capi 133, 136, 139, 142, 145, 148, 164, 193 aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., nonché agli analoghi capi 107-111, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 149. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione sub 2. In realtà, il dato captativo restituisce una fitta rete di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e Vescio, questi quale acquirente del primo, nell'ambito della quale non compare [OSCURATO:PERSONA] per cui è illogico sostenere l'appartenenza del Caruso al sodalizio Cracolici in base agli incontri tra Vescio e Cracolici. In ogni caso, da un punto di vista oggettivo, essere acquirenti abituali non è mai stato significativo di appartenenza e - da un punto di vista soggettivo - successivamente all'arresto del Vescio, Caruso ha avuto solo un contatto con [OSCURATO:PERSONA]: la isolata conversazione del prog. 488 del 24.4.2022 tra i due rafforza la tesi della estraneità del Caruso al sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e vizio cumulativo della motivazione in relazione al ruolo di capo e promotore sub 129. In realtà, il ruolo apicale può essere riconosciuto al solo Vescio che è colui che conclude le trattative con i fornitori, restando il Caruso all'oscuro di tutto, potendosi - tutt'al più considerarsi come soggetto alle sue dipendenze. Anche la telefonata dal carcere tra Vescio e [OSCURATO:PERSONA] ed i figli depone in tal senso, altrimenti dovendosi demandare adempimenti di rilievo (recupero crediti e mantenimento rapporti con gli acquirenti) al Caruso; come pure la conversazione tra Caruso e Cracolici riportata a pg. 10 della ordinanza neutralizza l'attribuzione apicale al Caruso.Del resto, gli unici episodi collocati temporalmente dopo l'arresto di Vescio sono i capi dal 107 al 125, dai quali non si desume alcun elemento significativo nella direzione di una posizione verticistica del Caruso. I capi 131, 132, 133, 135, 139, 149 e 193 danno solo conto del fatto che Vescio acquista stupefacente da Cracolici per poi consegnarlo a Caruso, dettando la quantità e le modalità della successiva spartizione, mantenendo il Caruso sempre una posizione subordinata al Vescio. Quanto, infine, ai capi 136, 142, 145 e 148, essi danno conto del fatto che è il Caruso a detenere la sostanza stupefacente - cocaina - che venderà a Vescio che deciderà lui a chi cederla. Del resto, è la stessa ordinanza genetica, a pg. 475, a definire il Caruso quale spacciatore al dettaglio nell'ambito associativo. 2.3. Con il terzo motivo, violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., mancando nella specie la consapevolezza da parte del Caruso della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso, non essendo sufficiente la semplice conoscenza dell'esistenza di detto sodalizio facente capo al Cracolici cl. 71. Ancor di più, il Cracolici non è mai stato condannato per reati di mafia, non trattandosi di elemento notoriamente ritenuto vicino a una consorteria criminale, non essendosi manifestata all'esterno la sua mafiosità. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, non essendo stato considerato lo stato formale di incensuratezza dell'indagato in costanza della mancanza di riscontri dal 2.08.2022 e del contratto di lavoro a tempo indeterminato del Caruso dal 07.09.2023, dovendosi l'attualità delle esigenze desumersi da specifici elementi di fatto, valutazione non operata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato, lambendo l'inammissibilità nella parte in cui propone una rivalutazione del compendio indiziario. 2.1. L'ordinanza impugnata, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha desunto la partecipazione del ricorrente al gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA], capocosca di Maida e Cortale e dominus della consorteria mafiosa sub 1, sulla base dello stabile rapporto di fornitura da questi assicurato - risultandone il principale canale di approvvigionamento - al gruppo facente capo al Vescio, del quale il Caruso è indicato quale capo e promotore. Afferma, del pari incensurabilmente, la consapevolezza e volontà del Caruso di partecipare alla associazione sub 2) sulla base dell'esposto compendio captativo che dà conto della intermediazione svolta da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Cracolici per accordarsi sul rapporto di fornitura, avendo immediati riscontri positivi (v. capi 131, 132, 135 e 140, aventi ad oggetto cessioni di un kg di marivana alla volta). La ordinanza, del tutto correttamente, assume che di tale rapporto il Caruso è direttamente partecipe non solo perché ha partecipato personalmente ad alcuni incontri con Cracolici, ma anche perché, dopo l'arresto di Vescio, ha personalmente continuato il rapporto di fornitura con Cracolici (v. capo 107), documentandosi - attraverso il dato captativo considerato - lo stabile rapporto affaristico instaurato, che si intende mantenere e rafforzare (v. conversazioni n. 488 del 24.4.2022 e n. 415 del 25.3.2022 tra Caruso e Cracolici), così smentendo le deduzioni difensive - oggi riproposte - circa l'insussistenza di uno stabile rapporto tra Caruso e Cracolici. 2.2. Ritiene questo Collegio che la ordinanza impugnata abbia fatto buon governo del principio di legittimità secondo il quale ai fini della configurabilità del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituito dall'interesse a immettere droga sul mercato del consumo, sicché il vincolo associativo sussiste anche tra venditori e acquirenti della sostanza, non rilevando la diversità dei fini personali e degli utili che i singoli si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'attività criminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646), designandosi il vincolo di partecipazione associativa tra fornitore e acquirente qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Bevilacqua, Rv. 275719). 3. Il secondo motivo, volto a contestare la posizione apicale del ricorrente nell'ambito dell'associazione sub 129, è genericamente proposto per ragioni in fatto. Il ricorrente, invero, è del tutto correttamente individuato quale diuturno collaboratore del Vescio sia con riguardo alle trasferte per l'approvvigionamento del narcotico sia per la successiva fase di smistamento, preparazione delle dosi e spaccio. Si valorizza, ai fini della ascritta partecipazione apicale, il comune progetto di costituire e mantenere un rapporto stabile con [OSCURATO:PERSONA] e la successiva esigenza di gestire i futuri rifornimenti, stabilire i quantitativi da cedere e i prezzi da praticare, l'affronto di problemi insorti per conflitti con altre cosche, fino alla decisione del Vescio di far rapportare il Caruso direttamente con il Cracolici. Si valorizza, infine, la prosecuzione dei rapporti da parte del Caruso con il Cracolici, dopo l'arresto del Vescio, di cui intendere saldare i debiti con il Cracolici. 4. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto l'inammissibilità dei motivi sulla duplice partecipazione associativa determina la carenza di interesse sulla questione riguardante la aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull' an o sul quomodo della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489 - 01), nella specie insussistente vigendo la duplice presunzione, sull' an e sul quomodo della misura per la confermata duplice partecipazione associativa. 7. Il quarto motivo è genericamente proposto rispetto alla valutazione espressa dalla ordinanza che ha rilevato la mancanza di allegazioni da parte della difesa idonee a superare la doppia presunzione cautelare posta in relazione a due fattispecie associative, di cui una aggravata ex art. 416-bis cod. pen., di complessa ed efficace struttura. Alle allegazioni difensive - oggi reiterate - la ordinanza, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha opposto la documentata spiccata pericolosità del ricorrente desumibile dalla sua professionalità delinquenziale e dalla sua capacità di occupare una posizione criminale di rilievo, rispetto alla quale non vale a dimostrare un cambiamento di vita la mera allegazione del contratto di lavoro, senza buste paga. E', inoltre, valutata anche la inincidenza del lasso temporale tra le condotte accertate e la applicazione della misura, in assenza di prova di rescissione dal contesto delinquenziale di appartenenza, tenuto anche conto della prosecuzione della attività criminosa dopo l'arresto del Vescio. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda all