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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 16400/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01RZN7W nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di Livorno il 17/5/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, previo riconoscimento della recidiva per il delitto di cui all'art. 13 comma 13, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro degli Interni.

Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e lamenta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nei suoi confronti.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che sul primo motivo di ricorso questa Corte ha osservato che in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015 Moussa, Rv. 265469).

La sentenza impugnata ha poi spiegato che non si potesse disconoscere la recidiva nella forma contestata, avendo il ricorrente riportato condanne precedenti per diversi reati, stupefacenti, tentato omicidio e altro, elemento che oltre a fondare correttamente e come ritneuto la recidiva, imponevano di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione.

Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24/2/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .o [OSCURATO:PERSONA]; hi t--•2 [OSCURATO:PERSONA] civkx RIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01RZN7W nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di Livorno il 17/5/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, previo riconoscimento della recidiva per il delitto di cui all'art. 13 comma 13, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro degli Interni. Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] e lamenta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nei suoi confronti. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che sul primo motivo di ricorso questa Corte ha osservato che in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015 Moussa, Rv. 265469). La sentenza impugnata ha poi spiegato che non si potesse disconoscere la recidiva nella forma contestata, avendo il ricorrente riportato condanne precedenti per diversi reati, stupefacenti, tentato omicidio e altro, elemento che oltre a fondare correttamente e come ritneuto la recidiva, imponevano di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .o [OSCURATO:PERSONA]; hi t--•2 [OSCURATO:PERSONA] civkx RIA
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