CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26143/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 19824/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Parma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calceal controricorso con ricorso incidentale ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 193/20/20 15, depositata il 26 . 0 1.201 5. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Parma rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di titolare di impresa Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA individuale esercente attività di realizzazione di coperture, avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP,anno d’imposta 200 7 , con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, desumibili dall’applicazione degli studi di settore; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dal contribuente rilevando che l’utilizzo dello studio di settore era illegittimo, in quanto: l e circostanze addotte dal contribuente (distanza della sede dai luoghi di lavoro, necessità di maggior dotazione di mezzi e conseguenti maggiori costi) non avrebbero consentito all’Ufficio di elaborare i dati sulla base del cluster, pur corretto, di appartenenza,lo scostamento non era tale da giustificare il tipo di accertamento utilizzato e l’Ufficio non ha, nei fatti, contestato alcuna grave incongruenza; - nonostante l’accoglimento dell’appello, la CTR compensava interamente le spese; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un motivo. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 62 - sexies d.l. n. 331 del 1993 , 39, comma 1, lett. d) e comma 2 lett. d-bis) del d.P.R. n. 600 del 1973 , 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato, sebbene non fosse stata mai contestata l’appartenenza dell’impresa al cluster n. 14 applicato e le risultanze degli studi di settore fossero state corroborate da ulteriori elementi e incongruenze ( quali la non sufficiente spiegazione delle modalità di suddivisione e quantificazione dei lavori con riferimento alla redazione delle rimanenze finali riguardanti il cantiere [OSCURATO:PERSONA], l’inverosimiglianza del fatto che gli scarti di lavorazione, costituiti da metalli di rame,piombo e acciaio inox, non dessero luogo a ricavi, la condotta antieconomica del contribuente e la presenza di anomalie nei dati dichiarati, reiterate sia nel precedente anno 2006 che in quello successivo); - con il secondo , subordinato motivo, denuncia l ’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. , per avere la CTR omesso di considerare che l’avviso di accertamento non si fondava solo sull’applicazione degli studi di settore, ma anche su ulteriori elementi presuntivi, come descritti nel primo motivo, e dava atto delle giustificazioni fornite dal contribuente, ritenute inadeguate e non documentate; - entrambi i motivi – che, in quanto connessi, p ossono essere esaminati congiuntamente – sono inammissibili , in quanto mirano, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. 27.12.2019, n. 34476); - l ’avviso di accertamento impugnato si fonda sulle risultanze dell’elaborazione statistica fornita dallo studio di settore e la CTR ha ritenuto, in fatto, che le giustificazioni f ornite dal contribuente (consistenti nel non avere l’Ufficio tenuto conto degli importanti costi di trasporto, derivati dalla necessità di spostarsi in diversi luoghi lavorativi, anche distanti dalla sede) fossero fondate, pur giudicando corretta, sul piano normativo e astratto, l’applicazione del cluster individuatocon riferimento all’attività di impresa da lui esercitata;- dette censure si risolvono, in sostanza, in una critica rispetto all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello, che non può essere ulteriormente sindacato in questa sede; - passando all’esame del ricorso incidentale , con l’unico motivo, il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel disporre la compensazione delle spese di lite, senza indicare la “grave e/o eccezionale ragione” che potesse giustificarla; -il motivo è fondato; - la sentenza impugnata non ha esplicitato le ragioni di “ gravità ed eccezionalità”, che impongono, ai sensi d e ll’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente ratione temporis ) , la compensazione delle spese anche in mancanza di reciproca soccombenza, limitandosi ad affermare apoditticamente che la compensazione viene disposta, in quanto “la decisione è fondata principalmente sul convincimento del Giudice circa la gravità dell’incongruenza della logica imprenditoriale del Contribuente”; - la mancanza di una specifica motivazione in ordine alle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese comporta un vizio di violazione di legge(Cass. 24.01.2022, n. 1950) , per cui, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso incidentale, rigettato quello principale, la sentenza va cassata, limitatamente al ricorso incidentale, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame sul punto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR dell’